Con l’articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° giugno 2023 sono state soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze e, con lo stesso articolo tutte le competenze delle stesse Commissioni sono state trasferite all’INPS.
Con il messaggio n. 1834 del 18 maggio 2023 l’NPS ha comunicato questa importante novità e ha dato le prime istruzioni per le amministrazioni che in precedenza usufruivano dei servizi delle Commissioni mediche di Verifica.
Il citato messaggio inizia, naturalmente, comunicando la novità prevista dall’articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni: … soppresso a decorrere dal 1° giugno 2023 le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze ...”
Nel messaggio 1834/2023 l’INPS avverte poi che “…, a partire dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto ...”.