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INAIL: semplificato il certificato medico per infortunio sul lavoro

L’INAIL ha finalmente fatto un passo avanti verso la semplificazione del certificato medico per infortunio sul lavoro e ne ha dato comunicazione con la circolare n. 3 dell’11 maggio 2026.

Nella circolare viene spiegato che la semplificazione passa da una razionalizzazione complessiva delle informazioni riguardanti il lavoratore assicurato e i dati sanitari che lo riguardano:

  • a compilazione di alcuni campi prima obbligatoria è diventata facoltativa (data abbandono lavoro, esiti di altre lesioni o malattie pregresse, invalidità
    riconosciute, ecc,)
  • alcuni campi effettivamente non essenzili sono stati eliminati (si presume invalidità permanente nella sezione Dati sanitari)
  • almeno uno dei campi destinati ai recapiti dell’assicurato è stato reso obbligatorio per facilitare i contatti tra l’Istituto e l’infortunato
  • sono state eliminate le tipologie relative ai certificati di riammissione in temporanea ( Per tale adempimento potrà essere utilizzata una delle tipologie di
    certificato già previste per il periodo di inabilità temporanea assoluta)

N.B. le scritte in corsivo sono state tratte direttamente dalla circolare

INAIL: aggiornamento della direttive sulla certificazione medica per infortunio sul lavoro e il rientro in servizio

Con la pubblicazione della Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL ha fornito nuovi chiarimenti operativi riguardanti la gestione della certificazione medica per infortunio sul lavoro e malattie professionali. Il documento è  indirizzato alle strutture centrali e territoriali e delinea un quadro normativo aggiornato che integra le potenzialità della sanità digitale e semplifica gli adempimenti per la ripresa dell’attività lavorativa.

Tuttavia contiene spunti assai interessanti per i medici certificatori.

Digitalizzazione e Modello 1SS

Il fulcro della procedura risiede nella trasmissione telematica della certificazione medica per infortunio sul lavoro, che deve essere effettuata da qualunque medico o struttura sanitaria presti la prima assistenza. Lo strumento cardine è il Modello 1SS (“certificazione medica di infortunio lavorativo”), attraverso il quale viene attestato lo stato di inabilità temporanea assoluta. Non esplicitamente, viene data l’indicazione di non utilizzare i vecchi modelli in formato cartaceo.

Il sistema prevede quattro opzioni di classificazione operativa per i certificati:

Più facile il ricorso per l’infortunio domestico della casalinga di competenza INAIL

L'”infortunio domestico” della casalinga è il protagonista della circolare INAIL n. 5 del 30 gennaio 2025.

In particolare l’INAIl, prendendo atto dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 2024, n. 203, ha comunicato le nuove modalità di effettuazione dei ricorsi in caso di infortunio domestico non accolto o con riconoscimento insoddisfacente.


art. 4, legge 203/2024:

“Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici

Anche per l’anno scolastico 2024-2025 è stata ampliata la tutela per l’infortunio dello studente in ambito INAIL

Con l’Istruzione Operativa del 14 agosto 2024 l’INAIL ha comunicato che anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025 è stata estesa la tutela assicurativa INAIL per gli studenti  e gli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore e ciò a seguito di quanto previsto dall’art. 9 del decreto legge 9 agosto 2024 n. 113.

Sostanzialmente è stato prorogato l’ampliamento già previsto per il cosiddetto “infortunio dello studente”, compresa anche la malattia professionale manifestatasi durante le attività scolastiche.

Rivalutazione degli indennizzi INAIL dal 1° luglio 2023

Dal giorno 1 luglio 2023 tutte le prestazioni economiche erogate dall’INAIL agli infortunati sul lavoro o agli affetti da malattia professionale sono incrementati nella misura dell’8,1%.

La rivalutazione degli indennizzi è ciò che l’INAIL ha comunicato ufficialmente con la circolare n. 41 del 12 settembre 2023, preso atto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2023, n. 105.

La rivalutazione, come anche specificato nella circolare, avverrà, per i “…ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023….”.

Reinserimento lavorativo di infortunati sul lavoro e tecnopatici

Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 258 dell’11 luglio 2016, intitolata “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, l’INAIL inizia ad attuare un programma di tutela e reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici, così come previsto dall’articolo 1, comma 166, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale legge prevede l’attribuzione all’INAIL delle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, sia a seguito di infortunio che a seguito di insorgenza di malattia professionale (i cosiddetti tecnopatici).

INAIL-INPS: malattia sempre indennizzata

l’INAIL e l’INPS hanno rinnovato la convenzione che regola il pagamento del periodo di inabilità assoluta (la cosiddetta “malattia”) in caso di incertezza sulla competenza.

La convenzione stabilisce che l’Istituto che per primo riceve la richiesta di prestazione assicurativa è tenuto ad anticipare al lavoratore la conseguente indennità. Ciò comunque al fine di non privare il lavoratore infortunato/malato, per periodi anche lunghi, dei mezzi di sussistenza per lui e la sua eventuale famiglia.

La convenzione prevede che, se il caso dubbio è stato denunciato all’INAIL, al lavoratore va corrisposto il 50% della retribuzione prevista dal DPR 1124/65, quindi il 50% del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e il 50% del 75% della retribuzione dal 91° giorno alla guarigione.

In sostanza, per ogni 10 € di retribuzione media giornaliera percepirebbe 3 € fino al 90° giorno e 3,75 € dal 91° giorno in poi.

Se il caso dubbio è stato invece denunciato all’INPS ma si ravvisano, a parere della dirigenza medica dell’Istituto, i requisiti perchè sia considerata malattia sotto tutela INAIL, allora al lavoratore viene corrisposta un’indennità di malattia come da previsioni di legge per i casi di malattia comune.