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Più facile il ricorso per l’infortunio domestico della casalinga di competenza INAIL

L'”infortunio domestico” della casalinga è il protagonista della circolare INAIL n. 5 del 30 gennaio 2025.

In particolare l’INAIl, prendendo atto dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 2024, n. 203, ha comunicato le nuove modalità di effettuazione dei ricorsi in caso di infortunio domestico non accolto o con riconoscimento insoddisfacente.


art. 4, legge 203/2024:

“Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domesticiPiù facile il ricorso per l’infortunio domestico della casalinga di competenza INAIL

Anche per l’anno scolastico 2024-2025 è stata ampliata la tutela per l’infortunio dello studente in ambito INAIL

Con l’Istruzione Operativa del 14 agosto 2024 l’INAIL ha comunicato che anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025 è stata estesa la tutela assicurativa INAIL per gli studenti  e gli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore e ciò a seguito di quanto previsto dall’art. 9 del decreto legge 9 agosto 2024 n. 113.

Sostanzialmente è stato prorogato l’ampliamento già previsto per il cosiddetto “infortunio dello studente”, compresa anche la malattia professionale manifestatasi durante le attività scolastiche.

Anche per l’anno scolastico 2024-2025 è stata ampliata la tutela per l’infortunio dello studente in ambito INAIL

Reinserimento lavorativo di infortunati sul lavoro e tecnopatici

Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 258 dell’11 luglio 2016, intitolata “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, l’INAIL inizia ad attuare un programma di tutela e reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici, così come previsto dall’articolo 1, comma 166, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale legge prevede l’attribuzione all’INAIL delle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, sia a seguito di infortunio che a seguito di insorgenza di malattia professionale (i cosiddetti tecnopatici).Reinserimento lavorativo di infortunati sul lavoro e tecnopatici

INAIL-INPS: malattia sempre indennizzata

l’INAIL e l’INPS hanno rinnovato la convenzione che regola il pagamento del periodo di inabilità assoluta (la cosiddetta “malattia”) in caso di incertezza sulla competenza.

La convenzione stabilisce che l’Istituto che per primo riceve la richiesta di prestazione assicurativa è tenuto ad anticipare al lavoratore la conseguente indennità. Ciò comunque al fine di non privare il lavoratore infortunato/malato, per periodi anche lunghi, dei mezzi di sussistenza per lui e la sua eventuale famiglia.

La convenzione prevede che, se il caso dubbio è stato denunciato all’INAIL, al lavoratore va corrisposto il 50% della retribuzione prevista dal DPR 1124/65, quindi il 50% del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e il 50% del 75% della retribuzione dal 91° giorno alla guarigione.

In sostanza, per ogni 10 € di retribuzione media giornaliera percepirebbe 3 € fino al 90° giorno e 3,75 € dal 91° giorno in poi.

Se il caso dubbio è stato invece denunciato all’INPS ma si ravvisano, a parere della dirigenza medica dell’Istituto, i requisiti perchè sia considerata malattia sotto tutela INAIL, allora al lavoratore viene corrisposta un’indennità di malattia come da previsioni di legge per i casi di malattia comune.INAIL-INPS: malattia sempre indennizzata