Per la domanda d’invalidità, il servizio di allegazione documenti può essere effettuato anche dalle Associazioni

Invalidità civile. Servizio di allegazione della documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Estensione del servizio alle associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità

Questo sopra è l’oggetto del messaggio INPS n. 4454 del 14 dicembre 2023.

Premesso che ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, ma anche della legge 104/92, della disabilità  e delle condizioni di cecità e sordità è permesso ai richiedenti, direttamente se in possesso di sistema di identificazione digitale, tipo SPID o tramite patronato, di inviare all’INPS la documentazione specialistica ai fini di una eventuale valutazione sugli atti, con questo messaggio viene comunicato che questa possibilità è stata estesa anche alle seguenti Associazioni di categoria storiche, rappresentative delle persone con disabilità: ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS.


Per questo servizio di allegazione, le associazioni di categoria autorizzate dovranno incaricare un operatore che dovrà essere preventivamente profilato dall’amministratore delle utenze INPS come “Operatore funzione di allegazione sanitaria”. L’operatore, una volta abilitato, potrà quindi accedere al portale INPS tramite autenticazione, utilizzando le proprie credenziali SPID.

La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può essere utilizzata esclusivamente da questi operatori che, allegata la documentazione, potranno consultarla solo per 48 ore dall’invio, oltre il quale potranno visualizzare solo la richiesta di allegazione. Il processo di allegazione si conclude con la produzione di un’unica ricevuta con l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash). La ricevuta, firmata digitalmente dall’operatore abilitato tramite l’inserimento delle proprie credenziali SPID può quindi essere stampata e rilasciata al richiedente.

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Il servizio di allegazione è utilizzabile per:

  •  prima istanza o aggravamento se si tratta di persone residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni, cioè effettua direttamente l’accertamento medico-legale anche per le prime istanze, ma solo se tali istanze sono state presentate dall’Associazione;
  • tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (decreto-legge n. 90/2014). In questo caso l’INPS invia una comunicazione mediante lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti, inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione.

La possibilità di trasmettere la documentazione sanitaria tramite il servizio di allegazione sussiste finché l’iter di accertamento sanitario è in corso, perfino anche dopo la visita di accertamento se il verbale non è definito.

Tecnicamente, nel messaggio viene precisato che la documentazione deve essere inviata in formato PDF e ciascun documento non deve superare i 2 MB di dimensione.

Ricevuta la documentazione, la Commissione INPS potrà consultarla e quindi esprimersi sugli atti, oppure potrà comunque procedere alla convocazione per visita diretta.

L’INPS, inoltre, ai fini della tutela della riservatezza dei dati sanitari, indica la necessità che l’operatore abilitato garantisca che:

  • alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;
  • non venga realizzata e successivamente conservata copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino.

COMMENTO DEL SOTTOSCRITTO

La possibilità di usufruire del servizio di allegazione della documentazione medica per l’invalidità civile, interessante sotto molti aspetti e comunque in grado di evitare fastidiose visite presso le sedi INPS, deve essere utilizzata a mio parere, con moltissima attenzione.

La documentazione specialistica inviata, infatti, deve essere completa, sia sotto il profilo delle diagnosi sia, essenziale, sotto il profilo della valutazione dell’incidenza funzionale delle patologie.

Spesso ricevo, nei commenti, richieste su valutazione della percentuale d’invalidità, ad esempio, per una discopatia o un’ernia del disco intervertebrale lombare. Ma questa patologia può provocare lievi problemi funzionali, trattabili con uso di modeste quantità di antinfiammatori al bisogno, fino a quadri addirittura di paralisi degli arti inferiori.

Lo stesso dicasi per le cardiopatie, per il diabete, per l’insufficienza renale, per la depressione, e via dicendo.

Una errata interpretazione della “qualità” della propria documentazione, in realtà quindi non utile a comprendere la reale portata del quadro invalidante, potrebbe portare a valutazioni sugli atti corrette da un punto di vista medico-legale ma ritenute inadeguate dalla persona richiedente, cosa che poi costringerebbe ad intraprendere azioni giudiziarie di opposizione al verbale che avrebbero anche potuto essere evitate.

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Download del messaggio INPS n. 4454 del 14 dicembre 2023

Link alla pagina INPS con il messaggio n. 4454 del 14 dicembre 2023


Dott. Salvatore Nicolosi

Medico di Medicina Generale

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