L’accertamento dell’Invalidità Civile
L’accertamento dello stato invalidante viene effettuato tramite visita diretta da parte di una apposita commissione dell’Azienda Sanitaria Locale.
È costituita da un presidente, medico specialista in Medicina Legale, da altri due medici scelti tra i dipendenti o convenzionati con l’ASL di cui uno specialista in Medicina del Lavoro; completano la commissione un medico in rappresentanza di una delle associazioni storiche (ANMIC, UIC, ENS. ANFAS), un medico in rappresentanza dell’INPS ed eventualmente, se tra i soggetti da sottoporre ad accertamento vi sono minorati psichici o intellettivi, uno specialista in malattie neurologiche o psichiatriche.
L’accertamento viene compiuto tramite visita diretta, ormai generalmente presso una sede INPS, per lo meno dalle mie parti.
Se lo spostamento del soggetto da sottoporre ad accertamento presso la sede della visita potrebbe essere di nocumento al suo stato di salute o all’integrità altrui, come nel caso di soggetti detenuti, è possibile richiedere la visita domiciliare.
Questa può essere richiesta fin dall’inizio, ed in tal caso il medico che redige il certificato telematico per la presentazione della domanda avrà l’accortezza di spuntare il flag appositamente previsto: “sussistono in atto condizioni che rendono rischioso o pericoloso per se o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio“
Se la condizione che impedisce il trasporto sopravviene successivamente alla presentazione della domanda e in attesa della visita, è ugualmente possibile, fino a 3 giorno prima della visita, redigere on-line il certificato di intrasportabilità; in questo caso il medico certificatore deve scegliere di compilare il “certificato integrativo” e spuntare il “flag” presente all’interno del certificato con la stessa dizione di prima: “sussistono in atto condizioni che rendono rischioso o pericoloso per se o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio“.
Generalmente preavvisando, la Commissione si recherà al domicilio indicato in sede di successiva domanda.
A questo punto il soggetto richiedente sarà sottoposto a visita medico-legale da parte della Commissione.
Su questo argomento vorrei dare alcuni consigli, spero appropriati.
Posto che il soggetto da visitare deve essere identificato, raccomando di portare un documento in corso di validità, non la tessera sanitaria che non ha funzioni di documento di riconoscimento.
Anche per i minorenni è indispensabile procedere al riconoscimento tramite apposito documento: quindi carta di identità o attestato di identità se minore di 14 anni; possibile anche usare il passaporto di un genitore se contiene la foto del figlio. In teoria non viene accettata una autocertificazione da parte di un genitore, ma che io sappia neppure in pratica.
Si passa all’accertamento vero e proprio.
La Commissione deve:
- innanzi tutto porre diagnosi delle infermità,
- deve valutare l’incidenza funzionale delle infermità individuate,
- quindi deve individuare una percentuale di invalidità per ogni infermità secondo le indicazioni della tabella del DM 5/02/1992;
- in ultimo deve sommare con una particolare metodologia (che ho descritto nella pagina della tabella delle percentuali di invalidità).
Per ciò che riguarda l’accertamento delle infermità è indispensabile produrre adeguata documentazione specialistica, quindi cartelle cliniche, relazioni di dimissioni, certificazioni specialistiche, referti di esami di diagnostica per immagini, referti di esami ematochimici (meglio se di strutture pubbliche).
Consiglio di evitare di portare documentazione specialistica “vecchia” di 3 o più anni, a meno che non sia indicativa per infermità non modificabile nel tempo. Ad esempio è possibile ed utile produrre cartella clinica per intervento di isterectomia o per intervento chirurgico mutilante, ma non è utile produrre antica cartella per ricovero a causa di una sindrome vertiginosa acuta o una datata gastroscopia, ancorché indicativa di gastrite cronica.
La necessità di produrre documentazione recente è ancora maggiore se non si tratta di una prima istanza ma di una revisione o di una domanda di aggravamento.
Nell’uno e nell’altro caso infatti è inutile produrre documentazione medica antecedente alla data del precedente accertamento, in quanto di tale documentazione e della relativa diagnosi si trova traccia nel verbale precedente.
Nel caso della visita di revisione occorre documentare “la persistenza dello stato invalidante” e ciò è possibile solo producendo documentazione medica recente.
Nel caso della visita per richiesta di aggravamento occorre dimostrare l’insorgenza di nuove infermità oppure l’aggravamento dell’incidenza funzionale delle precedenti infermità (vedi più avanti). Ma occorre anche dimostrare che le infermità precedentemente riconosciute non sono scomparse o non sono “migliorate”. Ritengo utile portare ad esempio l’incontinenza urinaria che, in via teorica, grazie ad un intervento chirurgico può cessare di affliggere il/la paziente.
La valutazione dell’incidenza funzionale delle infermità è il secondo fondamentale passaggio da parte della Commissione.
La maggior parte delle infermità infatti ha una espressività clinica diversa nei vari soggetti.
Nella tabella delle invalidità è previsto e spesso vengono indicate delle classi di gravità, con percentuali di invalidità che possono essere molto differenti, oppure degli intervalli di percentuale (31%-40% ad esempio). Spetterà poi alla Commissione, sulla scorta della propria visita, ma frequentemente sulla scorta della documentazione specialistica, inserire le infermità nelle classi funzionali appropriate.
Qui sorge quindi la necessità di “aiutare” la Commissione ad inserire le infermità nelle classi funzionali corrette. Quindi è indispensabile, dove indicato, fornire documentazione medica specialistica che permetta di porre anche una diagnosi funzionale delle infermità.
- Se cardiopatie –> visita cardiologica con ECG, Ecocardigramma e valutazione classe funzionale NYHA,
- se patologie polmonari –> visita pneumologica ed esame spirometrico,
- se deficit visivi –> visita oculistica con visus corretto ed esame del fundus (se utile anche esame campimetrico binoculare percentualizzato),
- se problematiche artropatiche –> visita fisiatrica o ortopedica con valutazione funzionale,
- se patologia psichiatrica –> indicazione nella certificazione oltre che della diagnosi anche sintomatologia, eventuale compenso o non compenso farmacologico e terapia effettuata,
- se insufficienza renale –> indici ematochimici di funzionalità renale,
- se demenza –> certificazioni neuropsichiatriche con test di livello o performance,
- se difficoltà uditive –> visita ORL con audiometria ed impedenziometria
- etc.
L’elenco soprastante è molto meno che incompleto e non deve essere preso ad esempio assoluto. Il proprio medico di fiducia sarà perfettamente in grado di consigliare sotto questo aspetto.
Ribadisco solo che la documentazione medica specialistica deve essere completa, esauriente e preferibilmente recente.
Le eccezioni però anche in questi caso sono la regola. Alcune infermità devono essere documentate preferibilmente dimostrando la loro persistenza nel tempo e ciò per non produrre il sospetto, a volte in verità legittimo, che si tratti di situazioni “create per l’occasione”. Una certificazione per sindrome depressiva risalente ad un mese prima della visita, in assenza di una storia clinica documentata per la stessa patologia, probabilmente non viene ritenuta molto affidabile e probabilmente a ragione.
Un appunto particolare sull’indennità di Accompagnamento.
Viene concessa se il soggetto “necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” oppure se è “non in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.
Il riconoscimento di queste condizioni quindi esula dalle indicazioni tabellari del DM citato.
Anche in questi casi è molto utile produrre adeguata certificazione, in qualche modo probante la condizione di non autosufficienza e ciò a volte non in quanto il medico della Commissione non sia in grado di valutare correttamente la grave condizione, ma a fini documentali.
Non si dimentichi il clamore mediatico suscitato dalla scoperta di falsi invalidi sfacciatamente dediti al godimento di provvidenze economiche per nulla spettanti, clamore che ha provocato numerosissimi accertamenti da parte della magistratura a seguito di segnalazioni anche anonime.
Il riconoscimento di una percentuale di invalidità che da diritto a beneficio economico oppure di una condizione tale da dare diritto alla percezione di Indennità di Accompagnamento più spesso scaturisce dalla produzione di una adeguata documentazione medica specialistica.
In qualche caso, soprattutto in soggetti particolarmente gravi, potrebbe essere impossibile fare eseguire visite specialistiche a fini certificativi. Ma in soggetti permanentemente allettati, a titolo di esempio, sono probanti a mio parere le certificazioni relative alla concessione dei presidi per le piaghe da decubito.
Un accenno in ultimo intendo farlo a proposito delle Malattie Rare.
Dal monitoraggio degli accessi al sito rilevo che vi è una parte significativa di visitatori che proviene dalle pagine di un motore di ricerca in quanto desidera conoscere la percentuale di invalidità assegnata ad una certa patologia, in particolare “malattie rare”.
Nella tabella delle invalidità civile, quella del DM 5/2/1992, non esiste alcuna voce relativa ad una delle malattie rare; per la verità mancano numerosissime patologie che rare non sono.
I membri della Commissione accertatrice procedono quindi per via analogica oppure valutando l’incidenza funzionale del quadro clinico prodotto dalla malattia, o meglio, valutando la riduzione di capacità lavorativa.
Va da se che alcune malattie rare non hanno una grande incidenza sulle capacità lavorative, altre invece producono quadri clinici gravi estremamente invalidanti, altre si pongono in situazioni intermedie.
Esempio di malattia rara considerata non invalidante è la celiachia: può creare gravissimi disturbi se non diagnosticata, crea grande disagio psichico, soprattutto nelle fasi iniziali della scoperta, ma poi, grazie alla terapia dietetica, è ben controllabile e non incide sulle capacità lavorative.
Altro esempio è l’acrodermatite enteropatica, o deficienza congenita di zinco, particolarmente invalidante solo se non diagnosticata, ma assolutamente controllabile grazie alla supplementazione orale a vita di zinco.
In altri casi, all’estremo opposto, i soggetti perdono purtroppo la loro autonomia per gravi deficit motori, psichici o misti; in questo caso viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento.
Nel caso delle malattie rare consiglio di produrre sia documentazione medica relativa all’identificazione della patologia, sia certificazione che possa essere utile all’individuazione dei deficit funzionali conseguenti.
È indispensabile “aiutare” la Commissione preposta a valutare correttamente il quadro invalidante.
Ultimo, ma non ultimo: è obbligatorio produrre certificazione medica autentica, fedele, rispettosa della verità e, perché no, rispettosa dell’intelligenza dei membri delle Commissioni Mediche.
Sono assolutamente da evitare:
- certificazioni specialistiche indicative di condizioni patologiche chiaramente sproporzionate rispetto al reale
- certificazioni specialistiche false e atteggiamenti recitatori per ottenere prestazioni che assolutamente non spettano.
Sia nel primo che, maggiormente, nel secondo caso si entra in una situazione penalmente perseguibile che potrebbe essere pagata a caro prezzo.
Fatta la visita, si riceverà il relativo verbale con il giudizio
Circa i tempi di ricevimento del verbale, esistono differenze territoriali e anche in rapporto al tipo di malattia accertata.
Nel caso dei soggetti con riconosciute patologie tumorali, il verbale arriva di solito abbastanza rapidamente, in particolare se si tratta di una prima istanza arriverà un verbale provvisorio, utile ad ottenere i benefici “non economici”, ad esempio esenzione ticket o permessi per la legge 104/92; in seguito, dopo alcuni mesi (almeno nella mia realtà territoriale), arriva il verbale definitivo, che può anche contenere un giudizio differente.
I verbali di prima istanza di invalidità civile, cecità, sordità, legge 68/99 e legge 104/92 nella mia realtà territoriale arrivano fra i tre e i quatto mesi, spero altrove prima.
Quelli delle revisioni a cura dell’INPS, tranne rare eccezzioni, entro un mese o poco più.
Dott. Salvatore Nicolosi
Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN
Salve vi contatto per un informazione sono un ragazzo di 23 anni che ha problemi di salute mentale da quando sono nato sono seguito da uno psichiatra e uno psicoterapeuta sono stato in comunità terapeutica 1 anno e 2 volte in psichiatria soffro di ansia attacchi di panico paura di alzarmi dal letto e muovermi per la casa terrore di uscire appena metto il piede fuori dalla porta di casa cado per terra o sulle scale perché mi sento cadere e mi gira la testa tutto il giorno soprattutto se devo uscire e esco al massimo 2 minuti ho parlato col mio psichiatra per una pensione di invalidità e lui non è d: accordo mente il mio psicoterapeuta e il mio medico di base sono d: accordo ma il medico di base ha detto che deve farmi un foglio lo psichiatra per averla che lui non vuole farmi volevamo sapere se secondo voi c’è un modo per avere la pensione di invalidità senza l aiuto del psichiatra.
Prendo farmaci antidepressivi ansiolitici e antipsicotici da 6 anni passo tutto il giorno stando male e fino poco fa vomitavo tutta la notte e stavo sveglio tutta la notte a vomitare e rovesciare gli occhi verso il soffitto non troverò mai un lavoro perché mi hanno detto che la mia malattia è difficile da curare e pochi guariscono io non lavoro e non ho mai lavorato ultimamente non ho nemmeno più sensibilità alle mani e faccio fatica tenere le cose in mano e mi tremano sempre nel letto le gambe mi saltano ho dei spasmi ho poca vista perché la mia malattia mi fa vedere la realtà in modo sbagliato e male faccio fatica mangiare e bere perché non riesco deglutire e non riesco stare in piedi . Questo è niente in confronto tutto quello che ho che non ho scritto per non tirarla troppo sulle lunghe. Cosa potrei ottene e che percentuale di invalidità?? Ho 23banni sono di Padova ho qualche possibilità di ottenerla? E di quanti soldi si parla..
Grazie
Buonasera.
Sulla percentuale non posso esprimermi, ma in assenza di una valida certificazione neuropsichiatrica, possibilmente di specialista di struttura pubblica, non si ottiene nulla.
Salve, le visite fatte intramoenia hanno la stessa valenza di visite prenotate tramite cup? Grazie
Buonasera.
Dalle mie parti la risposta sarebbe affermativa, anche perchè, le certificazioni specificamente a fini medico-legali, vengono tutte rilasciate in regime di intramoenia.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Buonasera
Il mio medico ha inoltrato domanda di invalidità civile per varie patologie,alcune recenti ma altre con referti piuttosto datati,cosa posso fare visto che quelli meno recenti sembra che non li tengano in considerazione.
Grazie.
Buonasera.
Tranne che non si tratti di patologie assolutamente non emendabili, ad esempio un intervento di isterectomia, la strada corretta è rifare le visite e creare una documentazione recente.
La “vecchia”, eventualmente può essere utile per dimostrare alla commissione giudicatrice che si tratta di patologie di lunga data e che non si tratta di certificazioni su patologie “create” per l’occasione.
Saluti
Salve, mio padre due anni fa andò a fare l’accertamento con un certificato della ASL riportante il suo visus di 1/10 od e 1/20 os. e non gli fu riconosciuta la cecità.
In questi due anni le iniezioni intravideali non hanno prodotto nulla di buono e lui ha perso quel poco di vista che aveva. In questo mese dovrà essere di nuovo sottoposto a visita dalla commissione per il riconoscimento della sua cecità e stavolta la ASL ha prodotto un certificato dove è riportato il visus di “MOTU MANU”. Basterà oppure no ???
Grazie mille
Buonasera.
Come requisito la risposta è affermativa, nel senso che sussistono i requisiti per il riconoscimento della cecità totale, ma occorre produrre anche tutta la documentazione che dimostri come si è arrivato a questo grave deficit visivo, quindi la sue evoluzione.
Consiglio di produrre tutta la documentazione relativa alle procedure effettuate ed eventuali accertamenti strumentali, tipo OCT, esame del fundus, retinografia, campo visivo, etc … naturalmente se ne siete in possesso.
Saluti
Egregio Dottore il 28-01-2020 devo effettuare all’INPS una visita per diverse patologie che ho che vanno dal campo visivo a quello uditivo a quello pschiatrico. Però posseggo come documentazione per lo più documenti redatti da medici privati. Valgono in linea di massima lo stesso?
Cordialità
Alessandro
Buonasera.
Il problema non è il loro valore.
Siamo in un ambito delicato e le Commissioni tendono a valorizzare maggiormente la certificazione rilasciata da strutture pubbliche.
In genere un mix di pubblico e privato fornisce alla commissione una maggiore serenità di giudizio che ovvoamente si trasforma un una valutazione più congrua rispetto alla reale condizione invalidante.
Saluti
Buonasera, a breve dovrò sottopormi a visita medico legale per maculopatia.
Posso presentarmi con le lac, o devo obbligatoriamente farmi prescrivere gli occhiali? Con le lenti a contatto un minimo vedo, con gli occhiali no.
Verrò valutata in base al visus corretto o senza correzione?
Grazie per l’attenzione,
cordiali saluti.
Buonasera.
La valutazione del residuo visivo va fatta SEMPRE considerando il visus corretto.
Ma le segnalo che a volte l’esame campimetrico può essere favorevolmente utilizzato in quanto può far rientrare il deficit visivo in un categoria superiore.
Saluti
Grazie per la cortese risposta.
Quindi posso presentarmi con le lac, in modo da farmi valutare sulla base del residuo visivo dell’occhio con maculopatia?
Il mio visus è 1/20 occhio malato con correzione, e 9/10 l’occhio vedente (sempre con correzione).
L’ esame campimetrico non l’ho mai fatto, solo oct e fluorangiografia.
Posso rivolgermi a un medico oculista privato per farlo, o lo fanno solo presso asl?
Purtroppo ho tempi ristretti, la visita medico legale è tra una settimana.
Grazie per l’eventuale riscontro.
Cordiali saluti.
Buongiorno.
Visti i tempi ristretti non credo che ci siano alternative al medico privato.
Ma dalle mie parti le commissioni non fanno direttamente misurazioni del visus; fa fede la documentazione specialistica presentata e su quella viene fatta la valutazione
Saluti
Per cortesia, le cartelle cliniche (di molte pagine) relative ad interventi devono essere fotocopiate integralmente o basta la lettera di dimissione?
Grazie
Buongiorno.
In genere le commissioni preferiscono le relazioni di dimissione, molto più veloci da consultare.
Ma a volte nelle cartelle possono esserci esami o referti utili che nella relazione sono solo accennati. In questo caso può essere utile aggiungere alla relazione queste ulteriori pagine (TAC, RMN, visita cardiologica, descrizione di un intervento chirurgico, etc).
Saluti
Gent.mo Dott. Nicolosi,
Salve, mia madre (83enne) è molto sofferente, e la vorremmo sottoporre a visita presso l’INPS per la richiesta dell’invalidità e delll’accompagnamento.
Tra tutti gli svariati disturbi di cui ella soffre, quelli più significativi sono due: una demenza mista, diagnosticata in un Centro UVA (specializzato nelle demenze), e quello della vista.
Mi permetto di allegarne i referti di entrambe le patologie, sperando che mi possiate dire la vostra impressione circa le nostre aspettative.
Certificato rilasciato dal Centro UVA: “Paziente con deterioramento cognitivo su base vascolare con disorientamento temporale, disturbi della memoria, dell’attenzione e del linguaggio. Non effettuabile il MMSE per severo deficit del visus. Notevolmente ridotta l’autonomia funzionale e personale di base.
ADL 1/6; IADL 0/8. Non deambula in modo autonomo. Presenta dispnea dopo minimo sforzo.
Diagnosi: Demenza mista (vascolare e degenerativa).”
Certificato rilasciato dall’ASL: “Miopia degenerativa con degenerazione maculare atrofica. Visus O.S. 1/100; O.D. 1/20 (un ventesimo).”
Le sarei molto grato se per favore mi potesse fornire non delle certezze (che nessuno mi può dare), ma un suo punto di vista.
Grazie,
Cordiali Saluti!
Buonasera.
Ho risposto per email
Saluti
Buongiorno Dott.Nicolosi, il mio compagno è affetto ormai da cinque anni da Leucemia linfatica cronica al IV stadio, con una invalidità attualmente al 100%, per la quale percepisce un assegno di invalidità.
Dopo chemioterapia e remissione la LLC è recidivata e attualmente attraverso Ibrutinib, un farmaco biologico di nuova generazione, è di nuovo sotto controllo
Lui ha quasi 64 anni di età e circa 35 anni di contributi versati e sta pensando di chiedere l’anticipo pensionistico di vecchiaia per motivi di salute.
Gentile dottore le chiedo, avendo attualmente un quadro clinico tutto sommato accettabile, anche se l’interruzione di questo farmaco porterebbe all’immediato riacutizzarsi della malattia, è possibile in sede di visita INPS, essere dichiarati in condizioni di “ permanente e assoluta inabilità al lavoro”?
Stiamo pensando in sede di visita, di parlare chiaramente con la commissione medica ed esporre la ns. richiesta (dopo tutto sarebbe un anticipo pensionistico di circa 2 anni e mezzo),in quanto il suo lavoro molto impegnativo sta diventando incompatibile con la sua malattia, secondo lei il tutto come sarebbe percepito?
La ringrazio in anticipo dell’attenzione e del suo lavoro.
Buonasera.
A distanza mi è impossibile dare certezze.
Ma per la Pensione Anticipata di Vecchiaia non serve l’Inabilità.
Deve essere riconosciuto invalido in misura non inferiore all’80% (veda questa pagina: https://medisoc.it/inps/pensione-anticipata-di-vecchiaia/).
Ma nella decisione va messo in conto che poi, per la percezione reale del beneficio, se riconosciuto, occorre attendere una finestra di 13 mesi.
Ma esiste in affetti anche la Pensione di Inabilità, per cui occorre essere riconosciuti “impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa” e forse a questa lei fa riferimento, ed esiste anche l’Assegno Ordinario d’Invalidità per cui occorre essere riconosciuti con riduzione di 2/3 di capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
Sono 3 tipologie un pò differenti, ma considerando la distanza non posso darle consigli affidabili.
Saluti
Gent. Dott. grazie della risposta.
Avrei un’ultima domanda, nelle patologie oncologiche, in assenza di ulteriori problematiche di salute, le percentuali di invalidità del 70% o del 100%, sono fisse oppure in sede di visita può venire attribuita anche una percentuale diversa, ad es. 80%?
Grazie di nuovo
Buonasera.
Si può spaziare dal 10% al 100%.
In genere però le commissioni cercano di usare le voci tabellari così come sono.
Saluti
Dottore, una domanda: se un paziente si presenta alla visita con un certificato di uno specialista ASL (con timbro ASL) che certifica l’impossibilità del soggetto a compiere gli atti quotidiani della vita e la commissione medica dà parere positivo unanime, l’indennità di accompagnamento viene riconosciuta al 100%?
Buonasera.
Dovrebbe essere così
Avrei una domanda: alla visita è necessario portare la documentazione medica originale o vanno bene anche fotocopie semplici? Grazie mille
Buonasera.
La commissione per invalidità civile, almeno dalle mie parti, acquisisce le fotocopie, ma bisogna avere a disposizione gli originali se la commissione richiede di visionarli.
Ma ancora più esattamente, la Commissione per la cecità della mia città richiede gli originali.
In realtà quindi non esiste una regola codificata.
Saluti
Salve, scusi per una leucoencefalopatia, dalla commissione invalidi civili che percentuale potrebbe essere assegnata?
Buonasera.
Non esiste una percentuale precisa in quanto si valuta la gravità dell’interessamento neurologico e soprattutto la gravità dei deficit funzionali provocati dalla patologia.
Naturalmente questa è una regola valida in tutti i casi, ma ritengo che questa patologia non possa essere valutata meno del 68%, quando è di grado lieve. In stadi di maggiore gravità la valutazione è naturalmente maggiore.
Saluti
Salve, mia madre percepiva la pensione di invalidità in seguito ad un infarto. Dopo 3 anni, al momento del rinnovo non le è stato concesso. Abbiamo fatto ricorso e ci hanno detto di fornire il certificato NYHA. E’ risultata appartenente alla seconda classe, crede possa bastare per vincere il ricorso?
Inoltre, per un altro caso, l’artrite reumatoide dà diritto a qualcosa?
Certa di suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti
Giada Caligiuri
Buonasera.
Lei ha postato la stessa domanda in 2 diverse pagine.
Hi risposto nell’altra (QUESTA) perchè mi sembrava di argomento più inerente.
Saluti.
Dott. Salvatore Nicolosi
Mia madre e’ affetta da mesotelioma pleurico, diagnosticato ad aprile 2011, a settembre e’ stata sottoposta ad intervento chirurgico, dopo un ciclo di tre chemio-terapie di preparazione all’ intervento. Piu’ fonti mi hanno detto che questo tumore e’ un tumore maligno tra i piu’ “cattivi” e che statisticamente e’ piuttosto improbabile una guarigione. Siamo in attesa di decisioni dei medici del reparto di Oncologia dell’ospedale in cui viene curata, relative alle prossime eventuali cure e terapie. Attualmente e’ in una situazione di convalescenza post-operatoria, con significativi dolori alla ferita, che le stanno rallentando la ripresa delle sue normali attivita’ quotidiane ( che chissa, se ci sara’ mai). Vorrei sapere se tale patologia e’ invalidante e fino a che percentuale, e se si puo’ parlare anche di handicap e di disabilita’. A che cosa abbiamo diritto ? Faccio presente che mia madre ha 73 anni, ha fatto la parrucchiera per una decina di anni da giovane e la domestica a domicilio per pochi anni e percepisce una pensione di reversibilita’ di 1000 euro circa comprensiva della reversibilita’ della pensione di mio padre, deceduto 11 anni fa.
Grazie per la cortese attenzione.
Attendo risposta a breve.
Buongiorno.
Ai soggetti in chemioterapia, oppure non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure non in grado di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, viene concessa l’invalidità civile 100% e l’indennità di accompagnamento.
Nel caso specifico, ritengo che il 100% di invalidità dovrebbe essere concesso senza problemi, ma visto che ha superato i 65 anni di età non verrebbe erogato il beneficio economico.
L’indennità di accompagnamento invece viene erogata indipendentemente da limiti di età e reddito.
Specificando ancora meglio, una domanda effetuata “in corso di chemioterapia” effettivamente, nella stragrande maggioranza dei casi, porta al riconoscimento anche di indennità di acc.; viene spesso riconosciuta anche ai soggetti che, purtroppo, hanno condizioni generali molto scadute ed una prognosi infausta a breve periodo.
Resta da capire quale sarà il programma terapeutico che gli Oncologi riterrano opportuno intraprendere.
Consiglio di presentare la domanda di invalidità civile e, in sede di visita, ben documentare tutta la storia pregressa, ma anche l’eventuale programma terapeutico.
A disposizione per ulteriori precisazioni, … auguri
Salvatore Nicolosi