Soppresse le Commissioni Mediche di Verifica

Con l’articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° giugno 2023 sono state soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze e, con lo stesso articolo tutte le competenze delle stesse Commissioni sono state trasferite all’INPS.

Con il messaggio n. 1834 del 18 maggio 2023 l’NPS ha comunicato questa importante novità e ha dato le prime istruzioni per le amministrazioni che in precedenza usufruivano dei servizi delle Commissioni mediche di Verifica.

Il citato messaggio inizia, naturalmente, comunicando la novità prevista dall’articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni: … soppresso a decorrere dal 1° giugno 2023 le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze ...”

Nel messaggio 1834/2023 l’INPS avverte poi che “…, a partire dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto ...”.

Ma anche “le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare, dovranno essere presentate dagli Uffici competenti alla loro trattazione all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

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Le Commissioni INPS quindi erediteranno dalle Commissioni Mediche di Verifica del ministero una discreta quantità di nuove competenze che spero siano in grado di gestire efficacemente. Infatti non si può non notare che, almeno nella mia realtà territoriale, in alcuni casi ci sia un certo “affanno” nello svolgimento tempestivo delle visite di accertamento, soprattutto dei ricorsi e delle revisioni per invalidità civile, difficoltà sicuramente correlate ad un insufficiente numero di medici a disposizione della sede che, abbastanza ovviamente, limita le possibilità operative dell’area medico-legale.

In ogni caso, si spera che le nuove competenze ereditate dalle Commissioni Mediche di Verifica del ministero dell’economia e delle finanze stimolino le aree dirigenziali ad un più intenso programma di reclutamento dei medici per meglio e più tempestivamente effettuare tutti gli accertamenti medico-legali di competenza INPS.

Inoltre, ma non meno importante, nella circolare non si fa alcun cenno alla modalità di trattazione delle istanze già pervenute alle Commissioni Mediche di Verifica ma non ancora trattate; sono a conoscenza di quesiti specifici inviati al Ministero interessato nei giorni successivi all’emanazione della circolare INPS, ma ad oggi non mi risulta che siano state date istruzioni specifiche.

Nel messaggio, ulteriormente, l’INPS esorta gli Enti che dovrebbero utilizzare il nuovo servizio INPS ad operare per ottenere l’abilitazione all’invio delle relative istanze:

“... per potere accedere alla procedura di presentazione delle citate domande, il dipendente degli Enti sopra indicati, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici – Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS.
Il modulo, una volta compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla Struttura INPS territorialmente competente tramite PEC dell’Ente datore di lavoro di appartenenza, unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dipendente autorizzato e del rappresentante legale dell’Ente ovvero del facente funzioni.


Download del messaggio INPS n. 1834 del 18 maggio 2023


messaggio INPS n. 1834 del 18 maggio 2023 sul portale INPS


AGGIORNAMENTO DEL 05/06/2023

Il giorno 1 giugno l’INPS, con il messaggio n. 2064, ha ribadito quanto indicato nel precedente e ha annunciato che il servizio di invio delle istanze, dedicata agli enti competenti, è stato attivato e indica il link per l’accesso:

accesso al servizio INPS per  le istanze ex Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Downloado del Messaggio INPS n. 2064 del 01/06/2023

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Dott. Salvatore NIcolosi

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2 Comments

  1. Dott. Salvatore Nicolosi 2 Agosto 2023
  2. Arci 31 Luglio 2023

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