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INAIL: aggiornamento della direttive sulla certificazione medica per infortunio sul lavoro e il rientro in servizio

Con la pubblicazione della Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL ha fornito nuovi chiarimenti operativi riguardanti la gestione della certificazione medica per infortunio sul lavoro e malattie professionali. Il documento è  indirizzato alle strutture centrali e territoriali e delinea un quadro normativo aggiornato che integra le potenzialità della sanità digitale e semplifica gli adempimenti per la ripresa dell’attività lavorativa.

Tuttavia contiene spunti assai interessanti per i medici certificatori.

Digitalizzazione e Modello 1SS

Il fulcro della procedura risiede nella trasmissione telematica della certificazione medica per infortunio sul lavoro, che deve essere effettuata da qualunque medico o struttura sanitaria presti la prima assistenza. Lo strumento cardine è il Modello 1SS (“certificazione medica di infortunio lavorativo”), attraverso il quale viene attestato lo stato di inabilità temporanea assoluta. Non esplicitamente, viene data l’indicazione di non utilizzare i vecchi modelli in formato cartaceo.

Il sistema prevede quattro opzioni di classificazione operativa per i certificati:

Circolare INAIL n. 7/2024 sulle nuove tabelle per le malattie professionali

INAIL malattie professionaliCon la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024 l’INAIL ha preso atto dell’approvazione del decreto interministeriale 10 ottobre 2023  con cui sono state revisionate le tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nella circolare vengono descritte la struttura delle tabelle, alcune delle novità e le modalità di trattazione dei nuovo casie e di quelli ancora in corso.

Le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura conservano la struttura a tre colonne delle precedenti con:

  • nella prima colonna l’elenco delle malattie raggruppate per agente causale
  • nella seconda colonna è indicata, per la maggior parte delle malattie, vi è la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata; in altri casi invece è indicata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore
  • nella terza colonna, è indicato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Rivalutazione degli indennizzi INAIL dal 1° luglio 2023

Dal giorno 1 luglio 2023 tutte le prestazioni economiche erogate dall’INAIL agli infortunati sul lavoro o agli affetti da malattia professionale sono incrementati nella misura dell’8,1%.

La rivalutazione degli indennizzi è ciò che l’INAIL ha comunicato ufficialmente con la circolare n. 41 del 12 settembre 2023, preso atto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2023, n. 105.

La rivalutazione, come anche specificato nella circolare, avverrà, per i “…ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023….”.

Reinserimento lavorativo di infortunati sul lavoro e tecnopatici

Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 258 dell’11 luglio 2016, intitolata “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, l’INAIL inizia ad attuare un programma di tutela e reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici, così come previsto dall’articolo 1, comma 166, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale legge prevede l’attribuzione all’INAIL delle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, sia a seguito di infortunio che a seguito di insorgenza di malattia professionale (i cosiddetti tecnopatici).

Differito il termine per l’obbligo di invio telematico dei certificati di Malattia Professionale

Con un avviso sulla Home Page del suo sito, l’INAIL ha comunicato che è stata prorogata la data oltre il quale non è più possibile inviare i certificati medici di Infortunio Malattia Profesionale con un metodo diverso dal telematico.

Il testo dell’avviso sul sito dell’INAIL:

E’ stato differito il termine del 30 aprile previsto dalla circolare Inail 10/2016, paragrafo 12, quale “regime transitorio” per l’inoltro anche via Pec e non solo attraverso i servizi telematici dell’Istituto della certificazione medica di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Fino a nuova comunicazione, i medici e le strutture che non risultino ancora profilati nel sistema Inail, possono inviare i certificati medici via Pec alla sede Inail competente alla trattazione del caso.
Gli indirizzi Pec sono reperibili sul portale Inail.

Resta inteso che, nel caso di malfunzionamento del sistema, le stesse modalità possono essere utilizzate anche dai medici e dalle strutture già profilate.”

A commento devo dire che la possibilità di invio telematico del certificato di Infortunio sul Lavoro, primo, continuativo o ultimo che sia, è possibile e funzionalmente efficiente già da parecchio tempo. Il problema poteva nascere solo per i medici non dotati di credenziali di accesso, ma l’Istituto, a mia conoscenza, non ha mai creato problemi per il loro rilascio.

Invece la procedura telematica per l’invio del 1° certificato di Malattia Professionale è una novità.

Mi pare utile raccontare le mie prime esperienze, in verità molto disastrose, di invio di 1° certificato di Malattia Professionale.