Soppressione Commissioni mediche di verifica: precisazioni

Con il messaggio n. 3243 del 18 settembre 2023, l’INPS ha dato ulteriori notizie sulla soppressione delle Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell’Economia a delle Finanze e del passaggio delle loro competenze all’INPS stesso.

Tutto nasce da quanto previsto nei commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni.

Nel messaggio l’INPS ricorda che già a partire dal 1° giugno sono state messe a a disposizione delle Amministrazioni/Enti datori di lavoro il servizio on line per la presentazione delle domande di richiesta di accertamento sanitario.

Ma nel frattempo i dubbi non erano stati chiariti e quindi con questo messaggio l’INPS chiarisce alcuni aspetti importanti.

Con la nuova normativa sono state trasferite all’INPS le competenze relative agli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa nei confronti del personale delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici, nonché del personale degli Enti locali.

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Con il D.M. 31 maggio 2023 del ministero dell’Economie e delle Finanze, articolo 2, comma 2, vengono precisate esattamente le funzioni trasferite all’INPS:

” ... Le funzioni delle commissioni mediche di verifica trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale sono quelle relative:
a) all’ accertamento e valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro neiconfronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti dei dipendenti di cui alla lettera a) aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità […]”.

Per ciò che riguarda le istanze ancora pendenti, l’INPS precisa di avere competenza per TUTTE le istanze presentate a decorrere dal ° giugno 2023 e in tali casi le Commissioni del Ministero o delle Aziende Sanitarie NON possono procedere ai relativi accertamenti sanitari.

Per le domande presentate antecedentemente al 1° giugno 2023, quindi ancora pendenti e/o non definite, la competenza non è dell’INPS ma delle Commissioni Mediche di Verifica del Ministero o della locale Azienda Sanitaria che devono quindi provvedere ad esitarle.

Download del messaggio INPS n. 3243 del 18 settembre 2023

Messaggio INPS n. 3243 del 18 settembre 2023 sul portale INPS

Dott. Salvatore Nicolosi

 

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