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Aumento degli indennizzi INAIL a partire dal 1° luglio 2025

Con la circolare n. 45 del 1° maggio 2025 l’INAIL comunica che ha preso atto dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo.

Questo aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra il 2023 e il 2024, secondo  l’Istat è stato pari allo 0,8%.

Per tale motivo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2025, n. 85, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico, nella predetta misura dell’0,8% con decorrenza 1° luglio 2025.

Aumento degli indennizzi INAIL a partire dal 1° luglio 2025

Più facile il ricorso per l’infortunio domestico della casalinga di competenza INAIL

L'”infortunio domestico” della casalinga è il protagonista della circolare INAIL n. 5 del 30 gennaio 2025.

In particolare l’INAIl, prendendo atto dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 2024, n. 203, ha comunicato le nuove modalità di effettuazione dei ricorsi in caso di infortunio domestico non accolto o con riconoscimento insoddisfacente.


art. 4, legge 203/2024:

“Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domesticiPiù facile il ricorso per l’infortunio domestico della casalinga di competenza INAIL

Anche per l’anno scolastico 2024-2025 è stata ampliata la tutela per l’infortunio dello studente in ambito INAIL

Con l’Istruzione Operativa del 14 agosto 2024 l’INAIL ha comunicato che anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025 è stata estesa la tutela assicurativa INAIL per gli studenti  e gli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore e ciò a seguito di quanto previsto dall’art. 9 del decreto legge 9 agosto 2024 n. 113.

Sostanzialmente è stato prorogato l’ampliamento già previsto per il cosiddetto “infortunio dello studente”, compresa anche la malattia professionale manifestatasi durante le attività scolastiche.

Anche per l’anno scolastico 2024-2025 è stata ampliata la tutela per l’infortunio dello studente in ambito INAIL

Circolare INAIL n. 7/2024 sulle nuove tabelle per le malattie professionali

INAIL malattie professionaliCon la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024 l’INAIL ha preso atto dell’approvazione del decreto interministeriale 10 ottobre 2023  con cui sono state revisionate le tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nella circolare vengono descritte la struttura delle tabelle, alcune delle novità e le modalità di trattazione dei nuovo casie e di quelli ancora in corso.

Le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura conservano la struttura a tre colonne delle precedenti con:

  • nella prima colonna l’elenco delle malattie raggruppate per agente causale
  • nella seconda colonna è indicata, per la maggior parte delle malattie, vi è la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata; in altri casi invece è indicata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore
  • nella terza colonna, è indicato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Circolare INAIL n. 7/2024 sulle nuove tabelle per le malattie professionali

INAIL: studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro.

Anche gli studenti impegnati in attività lavorative, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, hanno diritto alla tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’alternanza scuola-lavoro è il recente modello didattico che permette, agli studenti degli istituti di istruzione superiore, di svolgere una parte del loro percorso formativo presso un’azienda o un’ente.

Si tratta di un grossissimo gruppo di studenti, secondo alcuni circa un milione e mezzo, per il quale è sorto il dilemma sulla possibilità che le attività svolte all’interno delle aziende o degli enti debbano essere considerate rientranti nell’ambito della tutela infortunistica INAIL. In fondo, a ben vedere, si tratta di soggetti che svolgono mansioni lavorative del tutto simili a quelle degli altri lavoratori dell’azienda e pertanto sono esposti agli stessi rischi lavorativi.

Con la circolare n. 44 del 2016 l’INAIL precisa l’ambito di tutela di tali studenti inserendo una grossa novità positiva per questi studenti.INAIL: studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro.

Reinserimento lavorativo di infortunati sul lavoro e tecnopatici

Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 258 dell’11 luglio 2016, intitolata “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, l’INAIL inizia ad attuare un programma di tutela e reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici, così come previsto dall’articolo 1, comma 166, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale legge prevede l’attribuzione all’INAIL delle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, sia a seguito di infortunio che a seguito di insorgenza di malattia professionale (i cosiddetti tecnopatici).Reinserimento lavorativo di infortunati sul lavoro e tecnopatici

Differito il termine per l’obbligo di invio telematico dei certificati di Malattia Professionale

Con un avviso sulla Home Page del suo sito, l’INAIL ha comunicato che è stata prorogata la data oltre il quale non è più possibile inviare i certificati medici di Infortunio Malattia Profesionale con un metodo diverso dal telematico.

Il testo dell’avviso sul sito dell’INAIL:

E’ stato differito il termine del 30 aprile previsto dalla circolare Inail 10/2016, paragrafo 12, quale “regime transitorio” per l’inoltro anche via Pec e non solo attraverso i servizi telematici dell’Istituto della certificazione medica di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Fino a nuova comunicazione, i medici e le strutture che non risultino ancora profilati nel sistema Inail, possono inviare i certificati medici via Pec alla sede Inail competente alla trattazione del caso.
Gli indirizzi Pec sono reperibili sul portale Inail.

Resta inteso che, nel caso di malfunzionamento del sistema, le stesse modalità possono essere utilizzate anche dai medici e dalle strutture già profilate.”

A commento devo dire che la possibilità di invio telematico del certificato di Infortunio sul Lavoro, primo, continuativo o ultimo che sia, è possibile e funzionalmente efficiente già da parecchio tempo. Il problema poteva nascere solo per i medici non dotati di credenziali di accesso, ma l’Istituto, a mia conoscenza, non ha mai creato problemi per il loro rilascio.

Invece la procedura telematica per l’invio del 1° certificato di Malattia Professionale è una novità.

Mi pare utile raccontare le mie prime esperienze, in verità molto disastrose, di invio di 1° certificato di Malattia Professionale.Differito il termine per l’obbligo di invio telematico dei certificati di Malattia Professionale

Convenzione INAIL-INPS per il riconoscimento dell’Inabilità temporanea

Il 2 aprile ultimo scorso l’INAIL e l’INPS, con una circolare congiunta, la n. 47 per l’INAIL e la 69 per l’INPS, hanno fornito alle sedi periferiche le istruzioni operative per i casi di riconoscimento di periodi di inabilità con dubbi sulla competenza.

L’Inail e l’Inps con circolare congiunta n. 47/69 del 2 aprile 2015 hanno fornito istruzioni operative relative al nuovo accordo fra i due Enti finalizzato alla trattazione dei casi in cui sussistano fondati dubbi circa la competenza assicurativa.

In passato sono state fatte altre convenzioni ed impostati protocolli similari, ma le criticità sono state tante e le situazioni in cui il lavoratore veniva “palleggiato” tra INAIL ed INPS per il pagamento della sua malattia sono state numerose, così come numerose sono state le azioni legali conseguenti.

Rispetto al passato nella convenzione ci sono delle conferme e alcune novità.Convenzione INAIL-INPS per il riconoscimento dell’Inabilità temporanea