Con il Decreto Interministeriale 4 settembre 2015, decreto attuativo del comma 116 della legge 190/2014, è stato instituito un indennizzo per i soggetti affetti da mesotelioma pleurico, differente rispetto a quello normalmente erogata dal fondo vittime dell’ amianto.

E’ una prestazione a carico del Fondo vittime dell’amianto da erogare anche nei confronti dei “malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale comprovata”.

TC di mesotelioma pleurico (vasta massa che schiaccia il polmone destro) – tratto da Wikipedia.org

TC di mesotelioma pleurico (vasta massa che schiaccia il polmone destro) – tratto da Wikipedia.org

La legge quindi ha ampliato l’accesso all’indennizzo a tutti i soggetti con patologia NON insorta per esposizione professionale, quindi una prestazione assolutamente differente ed aggiuntiva rispetto a quella normalmente erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto e possono accedere alla prestazione tutti i soggetti affetti da mesotelioma pleurico che in qualche modo possono far valere una esposizione certa all’amianto, qualunque sia la motivazione o l’occasione.

Nel decreto veniva previsto che, in “via sperimentale” per gli anni 2015, 2016 e 2017 l’INAIL avrebbe dovuto erogare la somma, una volta soltanto, di € 5.600, su richiesta dell’interessato, sia esso la persona affetta che gli eredi.

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Successivamente, con l’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il Legislatore ha disposto l’aumento dell’importo della prestazione, fissando per l’intero periodo 2015-2020 la nuova misura in euro 10.000. Per gli importi già erogati in misura pari a euro 5.600 è stata prevista la possibilità di richiedere l’integrazione dell’importo fino alla nuova misura di euro 10.000.

Con l’articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2020, n.178, viene superato il carattere sperimentale della prestazione e viene stabilito che “Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’Inail,(…), eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso.”.

L’INAIL ha quindi preso atto della disposizione di legge e, con la circolare INAIL n. 25 del 27 settembre 2021 ha dato disposizioni per il pagamento della prestazione aggiuntiva.

Ulteriormente con ’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è stato elevata la misura della prestazione a importo fisso una tantum in favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale, portandola a 15.000 €:

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000, elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023, da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. L’istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia

Con la Circolare INAIL n. 14 del 4 aprile 2023 vengono date istruzione per l’erogazione di tale prestazione, anche riprendendo in parte la precedente circolare.

Nella circolare 14/2023 dell’INAIL viene affermato che:

Come già indicato nella circolare Inail 27 settembre 2021, n.25, i beneficiari della prestazione sono:

  1. i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l’esposizione all’amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale.
  2. gli eredi dei malati di cui al punto precedente, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale. 

Più in dettaglio quindi tutti i soggetti affetti da mesotelioma pleurico

  • per il quale è stata presentata istanza ma l’INAIL ha respinto la domanda per mancanza di nesso causale con l’attività lavorativa,
  • familiari di soggetti riconosciuti affetti da patologie correlate all’amianto (asbestosi, mesotelioma)
  • familiari di soggetti per il quale è stata riconosciuta una esposizione ad amianto
  • soggetti residenti in aree per il quale c’è stato un riconoscimento di inquinamento di amianto

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il malato di mesotelioma pleurico o gli eredi devono presentare o far pervenire alla Sede Inail competente in base al domicilio, con raccomandata a/r o pec, una apposita domanda per il riconoscimento della prestazione, redatta sulla modulistica allegata alla circolare di cui sopra e corredata della documentazione indicata nella modulistica stessa.

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LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione vine erogata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata alla domanda risulta completa ed esaustiva

Se alla valutazione della sede INAIL competente la documentazione dovesse risultare, l’Istituto invita l’interessato a fornire l’integrazione documentale utile entro un termine ordinatorio di 15 giorni.

La procedura, in attesa della documentazione richiesta, resta sospesa fino alla data di integrazione della documentazione mancante.

DECADENZA

Con i commi 357 e 358 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene disciplinano anche il termine di presentazione delle domande.

È previsto un un termine unico di tre anni, a pena di decadenza, valido sia per i beneficiari diretti (malati) che i loro eredi,che decorre dalla data di accertamento della malattia rilevabile dalla documentazione sanitaria.

Lo stesso termine di 3 anni è stabilito per le domande presentate sia dagli eredi che dai malati volte a ottenere l’integrazione della prestazione a euro 15.000.

La domenda presentata oltre il termine di 3 anni comporta l’estinzione del diritto alla prestazione per decadenza.

Nella citata circolare 25 del 2021, in relazione agli eredi e alla decadenza triennale, a titolo di esempio, ed in modo molto esaustivo, così si legge:

” …

Riguardo agli eredi, con riferimento al termine di decadenza triennale e alla necessità di presentare/trasmettere una nuova domanda, possono configurarsi le seguenti ipotesi:

  1. il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato non ha presentato la domanda entro la scadenza del termine triennale di decadenza. Il diritto è da considerarsi estinto anche nei confronti degli eredi;
  2. il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato ha presentato la domanda entro la scadenza del termine triennale di decadenza. La prestazione deve essere erogata a favore degli eredi, secondo le disposizioni del diritto successorio, dietro presentazione di apposita istanza che soggiace al termine ordinario di prescrizione. In caso di più eredi, per la riscossione dovrà essere acquisita la delega rilasciata a uno soltanto degli eredi;
  3. il decesso avviene successivamente alla prima diagnosi e il malato non ha presentato la domanda, ma al momento del decesso non era ancora maturato il termine triennale di decadenza. Gli eredi hanno diritto, dietro presentazione di apposita domanda, di chiedere la prestazione entro il termine triennale di decadenza, decorrente sempre dalla data della prima diagnosi della malattia;
  4. il decesso avviene in data antecedente alla prima diagnosi. Gli eredi sono tenuti a presentare la domanda sempre entro il termine triennale decorrente dalla data di accertamento della prima diagnosi.

Circolare INAIL n. 14 del 4 aprile 2023

OGGETTONuova misura della prestazione aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti per patologie asbesto-correlate e della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 356 a 359, modificati dall’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021

Oggetto: Prestazione aggiuntiva alla rendita a favore dei malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti. Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Articolo 1, commi da 356 a 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


FONTI: inail.it

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