Con la Circolare n. 65/2026 l’INPS prende atto che negli ultimi anni l’organizzazione del SSN è molto cambiata.
Deospedalizzazione e riduzione dei ricoveri ordinari non strettamente necessari sono armai parte essenziale della programmazione e dell’organizzazione del SSN.
Di contro, è ormai ben avviata e ampiamente avviata la creazione di setting assistenziali alternativi.
Ma ciò ha creato un grosso problema per la tutela della malattia in ambito INPS.
A fronte di prestazioni ad altissima complessità o di percorsi terapeutici intensivi assolutamente non configurabili come “ricoveri tradizionali”, il lavoratore aveva comunque una reale e oggettiva incapacità temporanea al lavoro.
La circolare n. 65/2026 si inserisce in un percorso di destrutturazione del rigido formalismo burocratico privileggiando una sostanziale tutela nel caso della malattia di competenza INPS.
Nella circolare, in una fase introduttiva, vengono innanzitutto citate le fonti giuridiche, nello specifico l’Articolo 32 della Costituzione e l‘Articolo 2110 del Codice Civile, poi si passa alla descrizione dei casi più frequenti
Con il messaggio n. 4512 del 31 dicembre 2024 l’INPS continua a fornire istruzioni per la profilazione e l’accreditamento dei medici per la compilazione del certificato introduttivo per l’invalidità civile e/o la disabilità introdotta con la legge 62/2024. Con il messaggio l’INPS precisa che, per la richista di abilitazione da parte dei medici che ancora non lo sono, gli stessi dovranno compilare il modulo AP110 – allegato n. 1 – scaricandolo dal sito INPS.it e inviandolo poi tramite PEC alla struttura INPS competente per territorio (da QUI)
Nella circolare vengono descritte la struttura delle tabelle, alcune delle novità e le modalità di trattazione dei nuovo casie e di quelli ancora in corso.
Le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura conservano la struttura a tre colonne delle precedenti con:
nella prima colonna l’elenco delle malattie raggruppate per agente causale
nella seconda colonna è indicata, per la maggior parte delle malattie, vi è la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata; in altri casi invece è indicata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore
nella terza colonna, è indicato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.
Con l’articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° giugno 2023 sono state soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze e, con lo stesso articolo tutte le competenze delle stesse Commissioni sono state trasferite all’INPS.
Con il messaggio n. 1834 del 18 maggio 2023 l’NPS ha comunicato questa importante novità e ha dato le prime istruzioni per le amministrazioni che in precedenza usufruivano dei servizi delle Commissioni mediche di Verifica.
Il citato messaggio inizia, naturalmente, comunicando la novità prevista dall’articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni: … soppresso a decorrere dal 1° giugno 2023 le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze ...”
Nel messaggio 1834/2023 l’INPS avverte poi che “…, a partire dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto ...”.
Come previsto dall’articolo 1, comma 186 della legge di bilancio dello Stato per l’anno 2018, la 205/2017, è stato prorogato per gli anni 2018, 2019 e 2020 l’indennizzo “una tantum” per i soggetti ammalati di mesotelioma.
Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 aprile 2018 sono state definite sia l’entità della prestazione sia la modalità di ripartizione tra gli eventuali eredi nel caso di soggetti deceduti per mesotelioma.
L’entità della somma somma da versare al soggetto ammalato di mesotelioma di natura non professionale, quindi per esposizione ambientale, viene stabilito in € 5.600 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
La stessa somma viene erogata complessivamente agli eredi.
E’ di alcuni giorni fa la notizia che l’INPS, congiuntamente con l’Associazione Sclerosi Multipla (AISM) e la sua Fondazione FISM e con il patrocinio della SIN (Società Italiana di Neurologia) e della SNO (Società dei Neurologi, Neurochirurghi, Neuroradiologi Ospedalieri) ha emesso un nuovo documento per la valutazione medico legale in ambito di invalidità civile, legge 104/92 e disabilità (legge 68/99) delle persone affette da Sclerosi Multipla intitolato “Comunicazione tecnico scientifica per l’accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla“
E’ un documento piuttosto corposo, 40 pagine compresi copertine, indice, e alcune pagine bianche.
Nella “Premessa” si da ragione degli obiettivi del documento: ” … La presente Comunicazione tecnico scientifica… si prefigge l’obiettivo di mettere a disposizione dei medici e operatori presenti nelle Commissioni Medico Legali uno strumento operativo che, pur nella snellezza e facilità di consultazione, consenta una appropriata conoscenza delle problematiche rilevanti in materia di accertamento medico legale della sclerosi multipla (SM) in modo da favorire l’omogeneizzazione e adeguatezza dei criteri valutativi. ...”
L’indice degli argomenti ci da già alcune indicazioni:
Con tre circolari del 27 settembre 2017, le n.38, 39 e 40, l’INAIL ha comunicato che anche nel 2017 le indennità per infortuni e malattie professionali, per danno biologico e per assegno di incollocabilità restano…
Dal giorno 1 settembre, entra in funzione il “Polo Unico per le visite fiscali“.
Ciò ai sensi degli articoli 18 e 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, secondo il quale gli accertamenti per le assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici saranno di competenza esclusivamente dell’Inps.
In questo modo, dal 1° settembre l’INPS gestirà le visite mediche di controllo sia dei lavoratori del settore privato che di quello pubblico.
Con il Messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 l’INPS comincia a dare delle indicazioni sullo svolgimento del servizio di accertamento dello stato di malattia per i dipendenti pubblici.
In realtà nei citati articoli vengono previsti appositi decreti ministeriali per l’uniformazione delle fasce orarie di reperibilità nei due settori, privato e pubblico, e per la definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali; ad oggi però tali decreti non sono stati emessi ma l’INPS comunque ha iniziato a dare proprie indicazioni.
Ad oggi, sono previste:
quattro ore al giorno per il settore privato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
sette per il pubblico, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Non tutte le categorie di dipendenti pubblici sono interessate alle novità sulle visite mediche di controllo per assenza per malattia.
TC di mesotelioma pleurico (vasta massa che schiaccia il polmone destro) – tratto da Wikipedia.org
Con la circolare n. 13 del 15 marzo 2017 l’INAIL ha comunicato che gli eredi dei soggetti deceduti per mesotelioma di natura non professionale possono presentare direttamente essi stessi l’istanza per accedere all’indennizzo
In precedenza gli eredi potevano presentare una istanza di “erogazione” dell’indennizzo, ma solo se il loro congiunto ormai deceduto aveva già presentato l’istanza per il riconoscimento della prestazione.
Tutto ciò a seguito delle modifiche che l’articolo 3 comma 3-quinquies della legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative”.
Più in dettaglio:
” 3-quinquies. All’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell’anno 2015» sono inserite le seguenti: «e dell’anno 2016» e le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2017»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «in favore degli aventi diritto per l’anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e per l’anno 2016».
Il testo dell’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016) diventa:
“292. Le prestazioni assistenziali di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015 e dell’anno 2016 possono essere erogate agli eredi, nella misura fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro il 31 marzo 2017. Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate a valere sulle disponibilita’ presenti nel Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l’INAIL, nei limiti delle somme individuate dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l’anno 2015 e per l’anno 2016.”.
Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 258 dell’11 luglio 2016, intitolata “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, l’INAIL inizia ad attuare un programma di tutela e reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici, così come previsto dall’articolo 1, comma 166, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Tale legge prevede l’attribuzione all’INAIL delle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, sia a seguito di infortunio che a seguito di insorgenza di malattia professionale (i cosiddetti tecnopatici).