Ulteriori indicazioni INPS per il medico certificatore per l’istanza di invalidità civile o disabilità

Con il messaggio n. 4512 del 31 dicembre 2024 l’INPS continua a fornire istruzioni per la profilazione e l’accreditamento dei medici per la compilazione del certificato introduttivo per l’invalidità civile e/o la disabilità introdotta con la legge 62/2024.
Con il messaggio l’INPS precisa che per la richista di abilitazione da parte dei medici non ancora abilitati gli stessi dovranno compilare il modulo AP110 – allegato n. 1 – scaricandolo dal sito INPS.it e inviandolo poi tramite PEC alla struttura INPS competente per territorio.

Il certificato medico introduttivo, dopo l’accreditamento, potrà essere editato direttamente accedendo all’applicativo “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” sul sito INPS tramite SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS.

Se il medico certificatore è un medico in servizio presso una Azienda Sanitaria, una azienda ospedaliera, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, o un centro di diagnosi e cura delle malattie rare, dovrà indicare nella procedura la struttura di appartenenza.

Se invece il medico certificatore è un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, uno specialista ambulatoriale del SSN, un medico in quiescenza ma ancora iscritto all’albo, un libero professionista o, ancora, un medico in servizio presso strutture private accreditate, dopo avere effettuato l’accesso nell’applicativo per la redazione del relativo certificato, dovrà spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale“.

Qui mi interrompo un attimo per far notare che, da come è redatto il paragrafo, il possesso della firma digitale da parte del medico certificatore, prima precedentemente non richiesto, sembra essere necessario non solo per la redazione dei certificati introduttivi per la disabilità, ma anche quelli per l’invalidità che riguarda le province non coinvolte nella sperimentazione della nuova forma di “disabilità”; ma negli ultimi due capoversi viene indicato esplicitamente che per il certificato della disabilità serve la firma digitale; viceversa nulla viene specificato sul certificato introduttivo utilizzato per la “vecchia” procedura, cioè per l’inoltro della domanda amministrativa di invalidità civile, cecità, sordità, sordocecità, handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

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A questo proposito, nel messaggio viene anche esplicitato che durante la procedura, se il medico certificatore come provincia di residenza o domicilio della persona interessata indica una delle nove in cui è stata avviata la sperimentazione, la procedura lo instraderà verso il nuovo certificato della disabilità.

Scarica il Messsaggio INPS n. 4512 del 31/12/2024

Link alla pagina con il commento al messaggio precedente sullo stesso argomento, il 4465 del 27 dicembre 2024

Link alla pagina INPS del messaggio n, 4512/2024


Dott. Salvatore Nicolosi
Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN

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