Circolare INAIL n. 7/2024 sulle nuove tabelle per le malattie professionali

Con la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024 l’INAIL ha preso atto dell’approvazione del decreto interministeriale 10 ottobre 2023  con cui sono state revisionate le tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nella circolare vengono descritte la struttura delle tabelle, alcune delle novità e le modalità di trattazione dei nuovo casie e di quelli ancora in corso.

Le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura conservano la struttura a tre colonne delle precedenti con:

  • nella prima colonna l’elenco delle malattie raggruppate per agente causale
  • nella seconda colonna è indicata, per la maggior parte delle malattie, vi è la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata; in altri casi invece è indicata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore
  • nella terza colonna, è indicato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Nella circolare, ancora, viene ribadito che, da un punto di vista operativo, e questa non è affatto una novità, “la presunzione legale d’origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:

  • l’esistenza della patologia nosologicamente indicata;
  • l’adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
  • la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

L’Inail potrà superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:

Pubblicità

  • l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;
  • che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;
  • che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all’azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
  • che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
  • che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione2 della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

Quanto sopra, come già detto, non è affatto una novità e rispecchia in toto il comportamento dell’INAIL nella trattazione delle istanze di malattia professionale da ormai molti anni.

Circa le novità, viene segnalata

  • l’eliminazione della voce “altre malattie ...” in quanto, secondo l’INAIL non vi erano state domande che potevano fare riferimento a questo sottogruppo.
  • L’eliminazione della malattia anchilostomiasi, in quanto, essendo una malattia infettiva è stato riconosciuto che più propriamente tale infezione deve essere considerata un infortunio essendo ben riconoscibile una causa violenta;
  • viene aggiunto in alcune patol0gie, il termine “cronico” per distingurle dalle forme provocate dallo stesso agende ma con un’azione molto diluita nel tempo
  • Nella tabella precedente era presente la locuzione “non occasionale“; essendo però tale locuzione troppo generica, ed in accordo con ampie sentenze di Cassazione, viene inserito piuttosto la locuzione “abituale e sistemica” per descrivere l’esposizione al richio;
  • In alcune patologie oncologiche viene inserito il temine “maligno” al fine di escludere le forme benigne;
  • vengono inseriti alcune patologie tumorali: “tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti, l’epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di vinile, il tumore maligno della laringe e dell’ovaio tra le malattie da asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a radon.” Per i tumori provocati dal radon viene indicato uno specifico elenco

In ultimo, ma non ultimo per importanza, l’INAIL detta le istruzioni per la trattazione delle malattie professionali denunciate prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale del 10 ottobre 2023, lla cui efficacia ha efficacia + a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 18 novembre 2023, n. 270, tenendo presente l’applicazione del generale principio del “favor lavoratoris“, per i casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo,

Ovviamente per le malattie professionali denunciate dal 18 novembre 2023 la nuova tabella ha piena validità.

Per le malattie professionali denunciate prima del 18 novembre 2023 possono essere individuati 4 possibilità:

  • per le malattie professionali la cui trattazione è ancora allo stadio di istruttoria per il riconoscimento e per i quali quindi non è stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle;
  • per le malattie professionali la cui trattazione è allo stadio di opposizione ex articolo 104 del Testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ma ancora in istruttoria dovranno essere applicate le nuove tabelle;
  • per i casi allo stadio di contenzioso giudiziario ancora in corso, le Avvocature territoriali INAIL dovranno valutare, in relazione allo stato del giudizio, l’opportunità di sollecitare il riesame della fattispecie alla luce delle nuove tabelle e degli elementi di prova acquisiti al giudizio al fine dell’adozione di un provvedimento di riconoscimento della patologia da adottarsi in sede di autotutela;
  • per i casi ormai “definiti con sentenza di rigetto passata in giudicato o prescritti non potrà essere effettuato alcun riesame.

Alla data di questo articolo non ho avuto ancora nessuna esperienza diretta di applicazione della nuova tabella e quindi, al di la di commenti “non entusistici” sulle nuove tabelle per le malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura che possono essere trovati nella rete internet, aspetto alla finestra per capire in effetti se queste nuove tabelle saranno o no un’occasione di maggior tutela per i lavoratori a rischio di contrarre una malattia a causa del proprio lavoro.

LINK alla pagina da cui scaricare la nuova tabella le malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

LINK alla pagina INAIL da dove scaricare la circolare n. 7/2024

Dott. Salvatore Nicolosi
Medico di Medicina Generale


Pubblicità

Leave a Reply