L’indennizzo per i malati di mesotelioma non professionale può essere richiesto anche dagli eredi

TC di mesotelioma pleurico (vasta massa che schiaccia il polmone destro) - tratto da Wikipedia.org

TC di mesotelioma pleurico (vasta massa che schiaccia il polmone destro) – tratto da Wikipedia.org

Con la circolare n. 13 del 15 marzo 2017 l’INAIL ha comunicato che gli eredi dei soggetti deceduti per mesotelioma possono presentare direttamente essi stessi l’istanza.

In precedenza gli eredi potevano presentare una istanza di “erogazione” dell’indennizzo, ma solo se il loro congiunto ormai deceduto aveva già presentato l’istanza per il riconoscimento della prestazione.

Tutto ciò a seguito delle modifiche che l’articolo 3 comma 3-quinquies della legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative”.

Più in dettaglio:

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” 3-quinquies. All’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell’anno 2015» sono inserite le seguenti: «e dell’anno 2016» e le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2017»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «in favore degli aventi diritto per l’anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e per l’anno 2016».

Il testo dell’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016) diventa:

292. Le prestazioni assistenziali di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015 e dell’anno 2016 possono essere erogate agli eredi, nella misura fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro il 31 marzo 2017. Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate a valere sulle disponibilita’ presenti nel Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l’INAIL, nei limiti delle somme individuate dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l’anno 2015 e per l’anno 2016.”.

Questo in quanto, come spiegato nella circolare, il mesotelioma è una patologia grave che può provocare condizioni tali da impedire al possibile beneficiario la presentazione diretta della domanda.

In particolare, i beneficiari sono gli eredi dei soggetti deceduti per mesotelioma di natura non professionale sia nel corso del 2015 che del 2016, ma anche successivamente.

Ma attenzione, i citati articoli di legge dispongono tassativamente che l’istanza deve essere presentata dagli eredi entro e non oltre il 31 marzo 2017, oltre il quale la richiesta della diritto alla prestazione non può essere accolta.

In ultimo, ma non ultimo: “la misura della prestazione economica è fissata, per espressa disposizione normativa, dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 e, quindi, nella misura di euro 5.600,00 ed è ripartita tra gli aventi diritto su istanza degli stessi

La circolare INAIL n. 13 del 15 marzo può essere visionata/scaricata da qui in appresso: Circolare INAIL n. 13 del 15 marzo 2017

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Le altre tre circolari precedenti dell’INAIL su questo argomento, la n. 33/2016, la n. 13/2016 e la n. 76/2015, possono essere visionate/scaricate da questa pagina: http://www.medisoc.it/inail-circolari-e-documenti/

Dott. Salvatore Nicolosi

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