Come previsto dall’articolo 1, comma 186 della legge di bilancio dello Stato per l’anno 2018, la 205/2017, è stato prorogato per gli anni 2018, 2019 e 2020 l’indennizzo “una tantum” per i soggetti ammalati di mesotelioma.
Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 aprile 2018 sono state definite sia l’entità della prestazione sia la modalità di ripartizione tra gli eventuali eredi nel caso di soggetti deceduti per mesotelioma.
L’entità della somma somma da versare al soggetto ammalato di mesotelioma di natura non professionale, quindi per esposizione ambientale, viene stabilito in € 5.600 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
La stessa somma viene erogata complessivamente agli eredi.
Nello stesso decreto viene definita cosa si intende per esposizione ambientale e familiare nel caso di soggetti stranieri:
- esposizione ambientale: fa riferimento alla residenza in Italia nel periodo di utilizzo dell’amianto
- esposizione familiare: convivenza in Italia con familiare addetto a lavorazione che lo esponeva ad amianto
Naturalmente per i soggetti italiani questo problema non sussiste.
Viene precisato che occorre presentare l’istanza su apposita modulistica predisposta dall’INAIL il quale deve erogare la prestazione assistenziale entro 90 giorni, naturalmente se l’esame dellistanza ha avuto esito favorevole.
In ogni caso, qualora l’INAIL ritenga che la documentazione sia insufficiente invia una richiesta di integrazione documentale che deve essere soddisfatta entro 15 giorni.
Identica modalità di presentazione del’istanza è prevista nel caso di richiesta da parte di eredi di soggetto deceduto per mesotelioma..
Naturalmente siamo in attesa del rilascio da parte dell’INAIL di circolare esplicativa e della modulistica opportuna.
In appresso il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 aprile 2018:
Dott. Salvatore Nicolosi
Buonasera.
La sua patologia, indipendentemente dalla data di riconoscimento dell’invalidità civile, era già presente quando ha iniziato a lavorare e quindi viene considerata, in termine tecnico, “precostituita”.
Per avere in riconoscimento dell’assegno ordinario dovrà dimostrare:
1) che la patologia riduce a meno di 1/3 le sue capacità lavorative in occupazione confacenti alle attitudini,
2) secondo ma non meno importante, che la sua condizione di salute, sia rispetto alla patologia precostituita che rispetto ad eventuali altre patologie, patologia ha subito, da quando ha iniziato a lavorare, un significativo peggioramento che ha inciso ulteriormente sulle sue capacità lavorative.
Il significato è, sostanzialmente ed evitando tecnicismi, che se lei ha cominciato a lavorare con una certa condizione che poi nel tempo è rimasta immutata, oggi non può richiedere una pensione per quella stessa condizione che per anni non le ha impedito di lavorare.
Circa i tempi, gli unici requisiti da tener d’occhio sono quelli relativi alla sussistenza dei 3 anni di contribuzione negli ultimi 5. L’invalidità civile non ha alcun ruolo specifico, se non che le commissioni potrebbero tener conto dell’invalidità riconosciuta, ma non sono obbligati perchè i criteri valutativi sono differenti.
Saluti
Buongiorno dott. Nicolosi,
ho un paio di quesiti da porLe. Faccio una premessa: sono un lavoratore dipendente di una azienda privata dal 2010. Mi è stata riconosciuto da poco un’invalidità del 90% NON più rivedibile per una emoglobinopatia congenita dalla nascita ma di cui ho voluto richiedere riconoscimento all’INPS solo quest’anno (aprile 2018).
Ho letto che potrei accedere all’assegno ordinario di invalidità (AOI),
La prima domanda è la seguente: inserendo nel sito dell’INPS il certificato medico con mod.S33 per richiesta dell’AOI, lo stesso INPS mi convocherà per altra visita medica per valutazione requisito? Seconda domanda: posso fare richiesta di AOI più in là nel tempo (tra un paio di anni ad esempio) oppure ho una scadenza da rispettare dalla data del riconoscimento dell’invalidità (aprile 2018)? Se richiederò AOI in futuro, dovrò poi dimostrare peggioramento e/o sono sopraggiunte nuove infermità invalidanti dalla data di riconoscimento della mia invalidità?
Ringraziandola anticipatamente per la sua risposta
porgo i miei saluti
Buonasera.
E’ sicuramente differente. anche come entità della somma erogata e come benefici.
Credo che sia meglio l’istanza di cecità civile, stando attenti, in sede di visita di accertamento, a valorizzare il campo visivo.
Con la cecità civile parziale anche il riconoscimento di soggetto con handicap in situazione di gravità, legge 104, comma 3 art. 3, è pià semplce.
Saluti
Gentile dottore, mio figlio 18 anni affetto da retinite pigmentosa ha un campo perimetrico binoculare del 6% e un visus con correzione di 4 e 5 decimi. Devo presentare domanda per invalido civile o per cieco civile oppure non cambia nulla?. Saluti e Grazie