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Quali sono i benefici riconosciuti alle persone riconosciute “cieche” e le differenze tra cieco totale e cieco parziale

 

(aggiornato il 21 dicembre 2025)

Le persone che hanno una grave riduzione delle loro capacità visive, fino alla cecità, hanno diritto ad una serie di benefici che dipendono dalla gravità del deficit visivo stesso.

CONTENUTO DELLA PAGINA:

  1. Cecità parziale
  2. cecità totale,
  3. Tabella valutativa deficit visivo DM 05/02/1992
  4. tabelle residuo visivo
  5. Tabella valutazione infermità oculistiche DM 05/02/1992
  6. Tabella legge 138/2021

CECITA’ PARZIALE

Residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (visus corretto ≤ 1/20)

I soggetti con residuo visivo non superiore ad 1/20 sono considerati ciechi parziali, cosiddetti “ventesimisti”; il residuo visivo non superiore ad 1/20 deve essere nell’occhio migliore e comunque con eventuale correzione di lenti, se possibile; cioè, ad esempio, un soggetto con cecità totale in un occhio e visus corretto di 1/10 nell’altro non è considerato “ventesimista” ma solo “ipovedente grave”. E’ considerato cieco parziale anche il soggetto il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.

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I ciechi parziali hanno diritto ad esenzione del Ticket per farmaci in classe “A” e per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.

I ciechi parziali, nell’anno 2026, hanno diritto ad una pensione di Euro 340,71 per tredici mensilità erogata dall’INPS (nel 2025 era €336, nel 2024 era € 333,33, nel 2023 € 316,25, nel 2022 era di € 292,55); è necessario però che il reddito dell’anno 2025 non abbia superato la soglia di Euro 20.029,55

  • a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, anche per il 2025 di € 10,33, come gli anni precedenti quindi, ma solo se nel 2043 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.137,36 se solo, ed € 14.981,46 se coniugato.

Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi la pensione può lievitare fino a 651,51 Euro (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

    1. il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
    2. il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
      • redditi propri di importo non superiore a 9.721,92 euro;
      • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 16.724,89 euro.

Viene erogata anche ai minori di 18 anni e ai maggiori di 65 anni.

Al compimento del 65° anno di età non si trasforma in pensione sociale ma l’erogazione prosegue.

La pensione per ciechi parziali é incompatibile con la pensione sociale che quindi viene eventualmente revocata, ma è sempre possibile scegliere il beneficio di entità superiore.

L’INPS, nel 2026, eroga anche una “indennità speciale” di Euro 238,14 per 12 mensilità che viene concessa indipendentemente dal reddito.

L’indennità speciale per i ciechi parziali è concedibile anche ai minorenni ma è incompatibile con l’indennità di frequenza.

E’ inoltre incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.

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L’indennità speciale per ciechi parziali è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

Comunque anch’essa può essere erogata dopo il 65° anno di età e anch’essa è incompatibile con la pensione sociale.

CECITA’ TOTALE

Cecità assoluta (totale)

I ciechi totali, o assoluti, sono coloro che hanno totalmente perduto le capacità visive; sono riconosciuti ciechi totali anche coloro che hanno un residuo visivo praticamente insignificante (“motu mano”, cioè percezione al massimo del movimento della mano posta a pochi centimetri dagli occhi, “percezione luce” e “ombra e luci”) e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.

I ciechi totali hanno diritto ad esenzione del Ticket per i farmaci in classe “A” e le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.

L’INPS, nell’anno 2026, eroga una

  • Pensione di € 368,46, per 13 mensilità, ma solo se il reddito dell’anno precedente non ha superato la somma di Euro 20,029,55, se non ricoverati
  • Pensione di € 340,71 per 13 mensilità, solo se il reddito dell’anno precedente non ha superato la somma di Euro 20.029,55, se ricoverati con retta interamente o parzialmente a carico di ente pubblico

a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, anche per il 2025 di € 10,33, come gli anni precedenti quindi, ma solo se nel 2043 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.137,36 se solo, ed € 14.981,46 se coniugato.

Anche ai ciechi assoluti si applica la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, che prevede per agli invalidi civili totali, ai ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, il diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2021):

    1. il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
    2. il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
      • redditi propri di importo non superiore a 9.721,92 euro;
      • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 15.724,89 euro.

La pensione per cecità assoluta non viene concessa ai minori.

E’ cumulabile con altri trattamenti pensionistici concessi per invalidità (INPS, causa di servizio, servizio, causa di guerra).

In aggiunta, l’INPS nel 2026 eroga una “Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti” di Euro 1.064,98 mensili per 12 mensilità che è indipendente dal reddito (anche da lavoro che è permesso) ed è concessa anche ai minorenni.

E’ eventualmente cumulabile con Indennità di Accompagnamento concessa agli invalidi civili o ai sordomuti, ma solo se le patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento sono diverse da quelle che hanno provocato la cecità; in particolare, segnalo che la difficoltà deambulatoria non deve essere correlata alla cecità, cioè, la necessità di avere un “accompagnatore” non deve essere provocata dal’impossibiltà di vedere gli ostacoli e/o il percorso.

E’ incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.

E’ compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

La valutazione viene fatta secondo le indicazioni della Legge 3 aprile 2001, n. 138

Il 28 dicembre 2018 l’INPS, ha emesso un documento, a firma del Dott. Raffaele Migliorini, responsabile dell’UOC Menagment Sanitario Esterno, intitolato “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile“, che fa seguito a un documento del 2012, in cui vengono fornite specifiche istruzioni alle Commissioni INPS e ai propri medici facenti parte di Commissioni di Accertamento della Cecità Civile, al fine di garantire una maggione omogeneità dei giudizi sul territorio nazionale; non è un documento molto lungo, appena sei pagine, ma è piuttosto interessante e contiene spunti di rilievo. Può essere letto/scaricato alla fine di QUESTA pagina, dopo un mio commento.

Per ulteriori notizie sulle agevolazioni concesse ai ciechi civili andare in questa pagina

Per visionare la tabella INPS della circolare 153/2025, con gli importi del 2026, cliccare su questo link


TABELLA VALUTAZIONE DEFICIT VISIVO DM 05/02/1992

I deficit visivi con residuo visivo superiore ad 1/20 nell’occhio migliore vengono invece valutati secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992, quindi nell’ambito più generale dell’invalidità civile.

Capitolo importante è quello delle distrofie corneali, per il quale in questo sito spesso rilevo accessi di soggetti che desidererebbero conoscere il grado di invalidità in forme più o meno rare di questo gruppo di patologie. Ma il discorso è allargabile a tutte le patologie dell’occhio che riducono le capacità visive in maniera più o meno accentuata.

La valutazione, in assenza di indicazioni precise in tabella, viene fatta sulla scorta del residuo visivo, secondo quanto indicato nella tabella sottostante, che fa parte della tabella più genereale  del DM 05/02/1992:

Tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari

VISUS9/10 a 8/107/10 a 6/105/10 a 4/103/102/101/101/20MENO DI 1/20
9/10 a 8/1002357101520
7/10 a 6/10235710152030
5/10 a 4/103571015203040
3/1057101520304060
2/10710152030406070
1/101015203040607080
1/2015203040607080100
MENO DI 1/20203040607080100100

La percentuale di invalidità si ottiene dall’incrocio del visus dell’occhio peggiore sulla prima colonna con quella dell’occhio migliore sulla prima riga.

TABELLE RESIDUO VISIVO

Dal monitoraggio degli accessi al blog ho notato che spesso ricorrono ricerche sul significato e sui benefici ottenibili in caso di residuo visivo indicato in cinquantesimi (1/50, 2/50, etc); quindi inserisco una breve tabella a questo proposito:

RESIDUO VISIVO VALUTAZIONE
1/50 ==>
  • è peggiore di 1/20
  • è meglio di “motu mano” e simili
  • NO cieco totale
  • SI cieco parziale
2/50 ==>
  • è peggiore di 1/20
  • è meglio di “motu mano” e simili
  • NO cieco totale
  • SI cieco parziale
3/50 ==>è migliore di 1/20
  • NO cieco totale
  • NO cieco parziale
  • SI valutazione secondo tabella DM 05/02/1992: 70% circa
4/50 ==> è migliore di 3/50
  • NO cieco totale
  • NO cieco parziale
  • SI valutazione secondo tabella DM 05/02/1992: 60% circa

Ancora, nei certificati oculistici i deficit visivi possono essere indicati, oltre che in termini numerici, anche in altro modo; in questi casi esiste una corrispondenza indicativa che comunque fa rientrare questi casi all’interno della “cecità parziale” o della “cecità assoluta”:

Conta dita a 50 cm

Conta dita a 40 cm

Conta dita a 30 cm

Conta dita a 20 cm

Conta dita a 10 cm

CIECO PARZIALE

Motu mano

ombra e luce

visus spento

CIECO ASSOLUTO

TABELLA VALUTAZIONE INFERMITA’ OCULISTICHE DM 05/02/1992

Nella tabella del DM 05/02/1992 sono presenti altre infermità oculistiche suscettibili di valutazione:

cod.

APPARATO VISIVO

min. max.fisso
5001ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA//30
5002ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA3140/
5003CATARATTA (CONGENITA – TRAUMATICA – SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE//5
5004CECITÀ BINOCULARE//100
5005CECITÀ MONOCULARE//30
5006CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL’OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 – INF. 3/508190/
5007CECITÀ MONOCULARE – VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30°7180/
5008CECITÀ MONOCULARE – VISUS NELL’OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/2091100/
5009CHERATOCONO – POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI//5
5010DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA//25
5011DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO//5
5012DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO//20
5013DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE//10
5014DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA110/
5015EMIANOPSIA BINASALE//20
5016EMIANOPSIA BITEMPORALE//60
5017EMIANOPSIA INFERIORE//41
5018EMIANOPSIA NASALE//10
5019EMIANOPSIA OMONIMA//40
5020EMIANOPSIA SUPERIORE//10
5021EMIANOPSIE MONOCULARI CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE//20
5022EMIANOPSIE MONOCULARI SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE//60
5023MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10//10
5024QUADRANTOPSIE – SUPERIORE O INFERIORE//10
5025RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO//10
5026RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI3140/
5027RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO//15
5028RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI//80
5031PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*)///
5101COLOBOMA//5
5102CORIORETINITE – ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA//5
5103DISTACCO DI RETINA – OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE//5
5104ECTROPION PALPEBRALE//8
5105ENTROPION PALPEBRALE110/
5106GLAUCOMA ACQUISITO1120/
5107GLAUCOMA CONGENITO//10
5108OCCHIO SECCO110/
5109PARALISI DEL M. ORBICOLARE110/
8005EPIFORA110/

Infine, solo a fine esemplificativo, faccio rilevare che la “cecità monoculare”  è valutata nella misura del 30%, insufficiente da sola ad ottenere qualunque beneficio.

TABELLA LEGGE 138/2021

Con la legge 138/2001 il legislatore ha cercato di uniformare i criteri per la valutazione della cecità e dell’ipovedenza, aggiungendo la possibilità di effettuare la valutazione, oltre che con il deficit visivo “dichiarato” in sede di visita, anche con il supporto dei risultati dell’esame campimetrico, più specificamente del campo visivo globale percentualizzato.

Sintesi della legge 138/2001DM Sanità 05/02/1992
DEFINIZIONEResiduo Visivo (RV) in entrambi gli occhi, o nell’occhio miglioreResiduo Perimetrico Binoculare (RPB)Restringimento concentrico con campo residuo (CR), mono e bilaterale(M/B)
Cieco TotaleSpento, Ombra e luce, Motu manu<  3 %CAMPO RESIDUOCodice%
Cieco Parziale≤1/20 cc  o conta dita< 10 %<10° M502715
Ipovedente Grave≤1/10 cc< 30 %<10°  B502880
Ipovedente Medio-grave≤ 2/10 cc< 50 %10-30° M502510
Ipovedente Lieve≤ 3/10 cc< 60 %10-30° B502631-40
MA COME FARE AD OTTENERE QUESTI BENEFICI SE SI HA UNA GRAVE RIDUZIONE DELLA VISTA?

Si tratta di un argomento importante e che richiede attenzione, sia nella scelta di presentare la domanda, sia nella preparazione della documentazione che poi sevirà per ottenere il riconoscimento della condizione di pesona “cieca”: la pagina è raggiungibila da QUESTO LINK.

FONTI:

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50081&lang=IT

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50077&lang=IT

Dott. Salvatore Nicolosi

Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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619 commenti su “Quali sono i benefici riconosciuti alle persone riconosciute “cieche” e le differenze tra cieco totale e cieco parziale”

  1. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Non ho alcuna competenza per prevedere se l’intervento potrà portare a miglioramenti significativi del visus; impossibile per me dare una risposta.
    Se nel verbale per la cecità è prevista una revisione basterà attendere e produrre la documentazione relativa all’intervento e al risultato ottenuto.
    Se non è prevista revisione e se il miglioramento dovesse essere molto significativo, al fine di non passare per “falso invalido”, potrebbe essre opportuno presentare una nuova domanda producendo la nuova documentazione anche in questo caso.

    Saluti

  2. Salve dottore, un mio amico vede OS ombre e luci e OD 1/120 è stato accertato come cieco totale. Dovrebbe operarsi la cameriera adatta in entrambi gli occhi. Dovrebbero impiantare una lente premium ad alta potenza. È possibile recuperare parte del visus? E dopo deve comunicarlo alla commissione di verifica, per annullare tutti i benefici? Grazie!!

    P.s. L’intervento sarà effettuato all’estero.

  3. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Il visus considerato in invalidità civile è il “visus correto”, cioà quello che si ottiene dopo correzione con lenti.
    Nel suo caso quindi 10/10 e quindi la percentuale d’invalidità è zero percento.
    Circa le conseguenze di un distacco di retine nell’altro occhio, credo che qualunque oculista, ma io non lo sono, le risponderebbe che il risultato finale non è prevedibile a priori in quanto dipende dall’entità e dalla zona del distacco.
    Saluti

  4. Maria Cristina Deagostini

    Salve dr. ho eseguito una visita Specialistica Oculistica a causa dal mancamento improvviso della vista ad OS ho avuto la visuale tutto scuro poi uno sciame di mosche che bagnandomi il viso fregandomi l’occhio ho pian piano recuperato ,ma dopo qualche minuto
    ricapita lo stesso ed all’occhio dx mi e rimasta la famosa mosca, ciò mi ha portato a richiedere la visita oculistica ed le scrivo l’esito:
    00 amnesi miopia e astig.
    0D u! +0,1 f- I L 180 10/10
    0S u! -2 L 160 10/10
    00P : 16 m kg
    00P: Distacco di vitreo-
    A ciò che ho capito per l’occhio SX non vedo niente
    ma che portando gli occhiali riuscirei a vedere
    La mia Domanda e questa e possibile chiedere se viene riconosciuta un invalidità?
    e se si dovesse staccare il vitreo anche nell’occhio Dx quali sono le conseguenze?
    Visto che lui non mi ha dato alcuna speranza di recupero e/o di cura al riguardo
    mi ha detto che dovrei conviverci.
    resto in attesa di una sua eventuale risposta e la ringrazio anticipatamente

  5. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    La valutazione della percentuale d’invalidità per i deficit visivi NON viene effettuata sulla correzione necessaria, le diottrie dei vetri, ma sul visus corretto, cioè sulla capacità visiva dopo correzione con lenti.
    Le informazioni che mi da non permettono una valutazione.
    Saluti

  6. Vittoria Emanuela Massaro

    salve dottore mia madre ha 55 anni vorrei sapere la percentuale x eventuale pensione su questo tipo di diottrie
    sfe -11.50 sDI 33.5 su occhio dx e sfe -9.50 sD I31.5 su occhio sx in monofocale grazie

  7. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Che io sappia nessuno.
    Potrebbe esserci una “inopportunità” in chirurgia per difficoltà alla visione stereoscopiaca, ma credo null’altro.
    Del resto, in nessun concorso per accesso a specializzazione sono previste limitazioni specifiche in relazione ad eventuali limitazioni che, quindi, sono quelle ragionevoli considerando la tipologia si persone malate che poi si dovranno trattare.
    Saluti

  8. Buonasera dottore, ho un’invalidità del 34% (cataratta congenita con completo deficit visus occhio sx, occhio dx miope ma correggibile con lenti). Le volevo chiedere se ci fossero delle limitazioni in ambito lavorativo o se vi è la possibilità di poter lavorare in qualsiasi ambito. Nello specifico, vorrei sapere se in ambito medico vi sono delle limitazioni nella possibile scelta della specializzazione. Grazie,

  9. Grazie dottore per le risposte, l’esame è stato svolto appena avvenuta la perdita della vista; chiederò al medico della asl di effettuare questo esame

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