Legge 3 aprile 2001, n. 138
“Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001
Art. 1. (Campo di applicazione).
1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Art. 2. (Definizione di ciechi totali).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Art. 3. (Definizione di ciechi parziali).
1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi).
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio-gravi).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.
Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi).
1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
Art. 7. (Accertamenti oculistici per la patente di guida).
1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi dell’articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Buonasera.
Con i dati che mi riferisce la risposta è negativa, ma per la verità qualcosa non mi è chiaro.
Se consideriamo SOLO il visus corretto sicuramente non ha i requisiti, neppure per la cecità parziale in quanto l’occhio MIGLIORE non deve avere un visus superiore ad 1/20; nel suo caso è 1/10, quindi superiore.
Non capisco se il campo visivo da lei indicato si riferisce solo all’occhio destro oppure se è il campo visivo complessivo.
Se è il complessivo, campo visivo percentualizzato, allora non sussiste il requisito in quanto dovrebbe essere uguale od inferiore al 10%.
Se si riferisce al solo occhio destro, allora non è l’esame giusto per fare una valutazione in quest’ambito; serve il percentualizzato complessivo.
Saluti
Gentile dottore,
Scrivo per conto di mio padre, che ha 87 anni, affetto da maculopatia degenerativa secca e glaucoma. E’ monoculo, nell’occhio sinistro non ha mai visto dalla nascita, e nell’occhio destro ha un residuo visivo di 1/10. Abbiamo effettuato il campo visivo binoculare percentuale ,ed è risultato pari al 25% nell’occhio destro. L’occhio sinistro risulta inesplorabile.Volevo chiedere se è possibile ottenere l’indennità di cecità parziale nel suo caso. Oramai è completamente non autosufficiente.
Cordiali saluti
Buonasera.
Le istanze per la cecità, per la legge 104/92 e per l’invalidità vengono fatto allo stesso modo, eventualmente anche con lo stesso certificato barrando le diverse voci, ma sono differenti.
Nel suo caso sembra che l’istanza per cecità non sia stata presentata.
In rete, nel sito delAssociazione Nazionale Medici INPS c’è una documento in formato Excel, messo a disposizione dal Dott. Franco Del Luca, da dove si evince che la percentuale più giusta sarebbe stata il 60% e che, in caso di istanza di cecità, dovrebbe essere riconosciuta l’ipovedenza grave.
Questo è il link della pagina da cui è possibile scaricare il programma “SENSI”: https://www.anmifemepa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=39:programma-sensi&catid=13&Itemid=101
Ricordo che il ricorso ai verbali d’invalidità civile è solo giudiziario, cioè occorre iniziare una causa, abbreviata in quanto viene effettuata nella forma dell’Accertamento Tecnico Preventivo, ma sempre azione legale è.
Inoltre, poiché non è possibile raggiungere una percentuale tale da godere di benefici economici, nella mia città i giudici la dichiarano irricevibile (non è il termine tecnico, ma è per capirci) e non la fanno neppure iniziare e credo che questo sia praticamente dappertutto.
Saluti
Buonasera Dottore, mia moglie ha una malattia rara, la “Retinite Pigmentosa” ha un campo residuo perimetrico del 29% certificato con l’esame CV % Zingirian Gandolfo. Ha fatto domanda di invalidità civile e legge 104; solo da pochi giorni abbiamo appreso che non le hanno riconosciuto la 104 e la sua invalidità viene riconosciuta in misura del 46%. Da quello che leggo nell’articolo 4 della legge 138 del 3 Aprile 2001 dovrebbe essere definita ipovedente grave, la mia domanda è: secondo lei la valutazione possiamo ritenerla giusta? Può fare ricorso? Oppure presentare una nuova domanda per cecità civile?