La domanda per essere sottoposti ad accertamento sanitario per il riconoscimento della cecità civile è del tutto uguale a quella dell’invalidità civile, da cui si differenzia in quanto nel certificato deve essere spuntato il flag “cecità”

La modalità di presentazione dell’istanza per la cecità civile fondamentalmente è la seguente e comunque non differisce sia se si tratta di una prima istanza, sia se si tratta di un’istanza di aggravamento di un precedente riconoscimento, ad esempio di cecità parziale, oppure di un aggravamento di un precedente mancato riconoscimento

Occorre innanzitutto fare stilare un apposito certificato da un medico di fiducia; si tratta di un certificato telematico che il medico redige direttamente sul sito dell’INPS dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali personali, ormai con lo SPID, ripeto, flaggando la voce “cecità” nella sezione dedicata al tipo di domanda per cui viene redatto il certificato.

Stamperà poi una copia di questo certificato e un “attestato di trasmissione del certificato” consegnandoli al proprio assistito.

E’ un certificato che deve essere pagato in quanto, per ciò che riguarda i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta, non fa parte della convenzione; da precisare che non è obbligatorio che sia il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta a stilare questo certificato: qualunque medico dotato delle apposite credenziali come medico certificatore può inviare il certificato telematico all’INPS.

Se le condizioni di salute sono tali da rendere pericoloso o controindicato il trasporto fuori dal domicilio, il medico avrà cura di flaggare la voce con cui viene certificata l’intrasportabilità (sussistono condizioni che rendono pericoloso per se o per altri il trasporto fuori dal domicilio)

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In caso di sopravvenuta intrasportabilità successivamente alla presentazione della domanda, il medico certificatore può, sempre sul sito dell’INPS, inviare un certificato chiamato “integrativo“, almeno cinque giorni prima della data di in cui è prevista la visita di accertamento; nel certificato “integrativo” il medico avrà cura di biffare la casella per certificare la condizione di intrasportabilità ed eventualmente modificare o integrare la diagnosi, se necessario.

Rigorosamente entro 90 giorni dalla data del certificato occorre presentare la vera e propria istanza che può essere presentata autonomamente da coloro che hanno un PIN dispositivo, ormai lo SPID, oppure tramite un patronato o una delle poche associazioni abilitate. Io veramente sconsiglio il “fai da te” in quanto alcune delle procedure non possono essere corrette e un errore potrebbe “bruciare” il certificato rendendo la domanda non accoglibile. Alcuni patronati hanno convenzioni con i loro medici di riferimento che prevedono il rifacimento del certificato senza costi a carico dell’assistito in caso di loro errore.

La procedura di presentazione della domanda non prevede il pagamento di un corrispettivo al patronato, quindi è (dovrebbe essere) gratuita.

La visita di accertamento dovrebbe essere effettuata tra i 10 ed i 40 giorni presso la sede INPS, oppure presso un ambulatorio oculistico dell’Azienda Sanitaria; in alcune realtà territoriali occorre aspettare anche 4-5 mesi.
Nota del 21/04/2021: nella mia Provincia le commissioni per l’accertamento dell’invalidità si sono fermate per un lungo periodo, da aprile a settembre 2020, a causa della pandemia; ciò ha portato ad un notevole accumulo di istanze in sospeso e attualmente il tempo medio di attesa supera i sei mesi; delle altre province non so, ma è probabile che sia più o meno lo stesso, magari con entità di attesa differente.
 
In caso di revisione per scadenza del termine indicato dalla commissione nella precedente visita di accertamento, a partire dal marzo 2014 sarà direttamente l’INPS a richiamare il paziente come previsto dalla circolare n. 10 del 23 gennaio 2015 dell’INPS.

In sostanza l’INPS, laddove sia prevista una revisione per i titolari d’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ha avocato a sé e alle proprie Commissioni il compito di effettuarle.

Si dovrebbe essere chiamati d’ufficio un po di tempo prima della data indicata nel verbale, ma nella mia città, ormai qualche mese dopo (anno 2022). E’ però prudente, almeno un mese prima della scadenza, controllare presso il locale Centro Medico-legale INPS di essere inserito nelle liste dei soggetti che verranno convocati.
Eventualmente, in caso di dubbio o di mancanza del nominativo nelle liste o anche solo per controllare, consiglio di rivolgersi ad un Patronato che potrà eventualmente provvedere all’invio di un sollecito di revisione. Per la verità, dalle mie parti, i ritardi superano costantemente i 3 mesi, ma comunque le rendite continuano ad essere versate.

Ulteriori notizie su questo aspetto della revisione in QUESTO articolo.

Documentazione a supporto da produrre durante la visita per l’accertamento della cecità civile

Un capitolo importante è la documentazione a supporto della propria istanza per il riconoscimento della cecità civile in occasione della visita.

Innanzi tutto generalmente le commissioni preferiscono che la documentazione specialistica provenga da strutture pubbliche; non è affatto obbligatorio, ma direi che “è meglio”; certificazioni specialistiche di professionisti privati che dicono la stessa cosa di contemporanee certificazioni di specialisti del SSN naturalmente migliorano la credibilità di entrambi.

La documentazione minima sicuramente è:

  • Visita oculistica con esame del fondo dell’occhio e misurazione del visus corretto.
A questo è opportuno aggiungere, secondo le patologie:
 
  • Esame campimetrico binoculare,
  • Fluorangiografia,
  • esame OCT

Pur raramente, quando possibile e sempre in rapporto alla patologia che ha provocato il deficit visivo, ma questo sempre se lo specialista oculista concorda, possono essere utili anche:

  • potenziali evocati visivi
  • ecografia dell’occhio.

Le revisioni in cecità civile nella maggioranza dei casi vengono previste se il richiedente all’epoca del riconoscimento aveva una cataratta o comunque una patologia che può risentire favorevolmente di trattamento medico o chirurgico e si può ritenere che il visus possa sensibilmente migliorare, tanto da non far più sussistere i requisiti richiesti dalla legge.

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Nel caso sia stato effettivamente effettuato un intervento di cataratta, ma il visus non è migliorato in quanto era presente anche un’altra patologia oculare, una grave degenerazione maculare ad esempio, è ancora più importante produrre, in occasione della visita di revisione, certificazione specialistica probante il mancato miglioramento.

Dott. Salvatore Nicolosi

Già consulente Tecnico Servizi Medicina Legale di Siracusa

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