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INAIL: aggiornamento della direttive sulla certificazione medica per infortunio sul lavoro e il rientro in servizio

Con la pubblicazione della Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL ha fornito nuovi chiarimenti operativi riguardanti la gestione della certificazione medica per infortunio sul lavoro e malattie professionali. Il documento è  indirizzato alle strutture centrali e territoriali e delinea un quadro normativo aggiornato che integra le potenzialità della sanità digitale e semplifica gli adempimenti per la ripresa dell’attività lavorativa.

Tuttavia contiene spunti assai interessanti per i medici certificatori.

Digitalizzazione e Modello 1SS

Il fulcro della procedura risiede nella trasmissione telematica della certificazione medica per infortunio sul lavoro, che deve essere effettuata da qualunque medico o struttura sanitaria presti la prima assistenza. Lo strumento cardine è il Modello 1SS (“certificazione medica di infortunio lavorativo”), attraverso il quale viene attestato lo stato di inabilità temporanea assoluta. Non esplicitamente, viene data l’indicazione di non utilizzare i vecchi modelli in formato cartaceo.

Il sistema prevede quattro opzioni di classificazione operativa per i certificati:

  • Primo: per la segnalazione iniziale dell’evento.
  • Continuativo: per il prolungamento della prognosi.
  • Definitivo: per la chiusura del caso.
  • Riammissione in temporanea: per le ricadute.

L’INAIL chiarisce che è una distinzione che risponde a esigenze organizzative e non modifica la valenza giuridica del documento. In ogni caso, già dal primo certificato devono essere indicati la diagnosi, il periodo di inabilità e l’eventuale presunzione di invalidità permanente.

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La Conclusione della Prognosi e il Rientro al Lavoro

Una delle istruzioni più rilevanti riguarda la ripresa dell’attività lavorativa.

Viene ribadito che, al termine del periodo di prognosi indicato nell’ultima certificazione per infortunio sul lavoro inviato all’INAIL, il lavoratore può tornare in servizio senza l’obbligo di produrre un’ulteriore certificazione “definitiva”.

Infatti, in assenza di nuovi certificati di continuazione, l’ultimo giorno di prognosi coincide con la fine dell’inabilità temporanea assoluta.

Le strutture territoriali sono invitate a garantire la tempestività delle prestazioni economiche qualora non pervenga un certificato continuativo alla scadenza prevista; in questo caso l’INAIL procederà alla definizione della pratica in procedura entro 15 giorni.

Sorveglianza Sanitaria e Telemedicina

L’Istituto comunica, con questa circolare, di aver implementato l’uso della telemedicina per il rilascio di certificati medico-legali (continuativi o definitivi) su richiesta del lavoratore o per accertamenti interni.

Resta ferma la possibilità di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per valutare l’idoneità alla mansione specifica del lavoratore rientrante alla cessazione dell’inabilità

Ripresa Anticipata: Obblighi Rigorosi

Il regime di semplificazione non si applica però alla ripresa anticipata del lavoro.

Qualora un lavoratore intenda tornare in servizio prima della scadenza della prognosi originaria, è obbligatorio presentare un nuovo certificato medico che modifichi la durata del periodo di inabilità, anticipandone il termine. E’ un certificato che può essere rilasciato da qualunque medico e il suo fine è quello di tutelare il lavoratore da eventuali pressioni per il rientro anticipato da parte di un datore di lavoro non corretto.

Nelle ultime righe della circolare, viene precisato che le istruzioni operative fornite nella Circolare n. 17 si applicano integralmente anche ai casi di malattia professionale.
Dott. Salvatore Nicolosi
Medico di Medicina Generale
Consulente dell’INCA-CGIL di Siracusa per gli infortuni e le malattie professionali

 

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