Nel 2012 l’INPS aveva emesso u documento di linee guida per l’accertamento delle condizioni di ipovisione e cecità con l’intento di uniformare sul territorio nazionale i criteri valutativi e la modalità di compilazione dei verbali.
Con un ulteriore documento datato 28 dicembre 2018 a firma del Dott. Raffaele Migliorini, responsabile dell’UOC Menagment Sanitario Esterno dell’INPS, viene rilevato che tale obiettivo a tutt’oggi non è stato raggiunto e pertanto vengono ribadite, ampliandole, le istruzioni operative emesse all’epoca.
Il documento si intitola: “ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile” ed è rinvenibile anche sul nuovo sito INPS.
Nel documento, dopo la premessa iniziale, è presente un capitolo intitolato: “Metodologia dell’accertamento e redazione del verbale di cecità civile“, quindi da una parte corretta procedura metodologica valutativa, il cui percorso logico deve essere integralmente deducibile dal verbale, dall’altra parte completa compilazione del verbale, anche e soprattutto, come vedremo dopo, al fine di non “dimenticare” la compilazione di parti di verbale essenziali ai fini di tutela dei diritti del soggetto ipovedente o cieco.
Quindi viene raccomandato, pur nella necessaria sinteticità:
- di illustrare esaustivamente la storia oculistica del richiedente
- di riportare dettagliatamente i risultati dell’oftalmoscopia sempre effettuata durante la visita,
- di riportare i risultati dell’acutezza visiva rilevata, naturalmente con una procedura medico-legale tale da eventualmente disvelare i tentativi di mistificazione, ed eventualmente indicare la congruità o la non congruità dei dati rilevati con le alterazioni anatomiche osservate o documentate, e ciò anche eventualmente incrociando il dato con i valori rilevato ad un esame campimetrico prodotto;
- elencare sempre la documentazione specialistica acquisita.
Non poteva naturalmente mancare un richiamo alla validità dell’esame del campo visivo binoculare eseguito con tecnica di Zingirian-Gandolfo ai fini valutativi secondo le indicazioni della legge 138/2001, come non poteva mancare un accenno alla necessità di effettuare tale esame con tutte le metodiche necessario al fine di garantire l’autenticità del risultato.
Un accenno viene fatto anche all’uso dell’OCT al fine di un migliore inquadramento anatomo-patologico delle lesioni dell’occhio.
Il cardine del documento è che ” ... un corretto giudizio medico-legale in materia di cecità deve trovare il suo fondamento essenziale non tanto nell’esito di un singolo accertamento quanto piuttosto nella complessiva coerenza e compatibilità scientifica di tutti i rilievi clinici e strumantali...”.
A questo punto non posso non ricordare tutti i casi da me visti di negazione del riconoscimento di cieco civile di soggetti che avevano prodotto una “semplice” certificazione oculistica con l’indicazione del visus corretto e l’esame del fondo oculare e che poi magari hanno accusato la Commissione di incompetenza.
Ma le Commissioni di accertamento, della cecità o dell’invalidità che siano, lo ribadisco ora dopo averlo detto e ripetuto in parecchie occasioni, per valutare correttamente hanno bisogno di essere aiutate; non si può pretendere, in un ambito tanto delicato, che esprimano giudizi se la documentazione è incompleta, vecchia, priva delle necesarie indicazioni, per serenamente esprimere un giudizio di accoglimento dell’istanza.
Proseguendo, il documento accenna alla possibilità di inserimento di revisione nel verbale di accertamento della cecità civile esortando i medici delle Commisisione a prevederle solo “... nei casi in cui nelle condizioni cliniche accertale al paziente sussistano effettive possibilità di miglioramento tali da comportare l’ipoesi di un futuro diverso giudizio medico-legale ...”.
Una parte importante, alla fine del documento, è il richiamo alle Commissioni a non astenersi dall’inserire l’eventuale sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità. Tale indicazione infatti è un obbligo di legge da parte delle Commissioni e non una semplice facoltà, e il medico INPS facente parte delle Commissioni, laddove non sia l’INPS stesso ad effettuare l’accertamento, è tenuto a sollecitare la corretta e completa compilazione del verbale.
Quindi inizia un altro capitolo: “Metodologia dell’accertamento e redazione del verbale di invalidità civile per i cittadini ipovedenti o ciechi“.
Questa è un capitolo che riguarda una problematica che credo meriterebbe maggiore attenzione da parte di alcune Commissioni!
Se il deficit visivo raggiunge intensità tale da potersi riconoscere la cecità civile ma il richiedente non ne ha fatto istanza o comunque non usufruisce dei relativi benefici ed ha proposto una istanza di invalidità civile, il deficit oculistico deve essere inserito nel novero delle patologie valutate, sia ai fini dell’invalidità civile, sia ai fini di un eventuale riconoscimento di Indennità di accompagnamento.
E’ infatti facoltà del soggetto richiedente, qualora successivamente proponga e ottenga il riconoscimento di cecità civile, scegliere la prestazione a lui maggiormente favorevole.
Ho avuto esperienza di Commissioni che hanno rifiutato di inserire il deficit visivo in un verbale d’invalidità civile in quanto già raggiungeva la soglia per il riconoscimento della cecità; in un caso, paradossalmente, poi la Commissione per l’accertamento della cecità respinse l’istanza aggiungendo danno a danno.
Se si volesse scaricare il documento direttamente dal sito INPS si può clicare QUI
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa