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Quali sono i benefici riconosciuti alle persone riconosciute “cieche” e le differenze tra cieco totale e cieco parziale

 

(aggiornato il 21 dicembre 2025)

Le persone che hanno una grave riduzione delle loro capacità visive, fino alla cecità, hanno diritto ad una serie di benefici che dipendono dalla gravità del deficit visivo stesso.

CONTENUTO DELLA PAGINA:

  1. Cecità parziale
  2. cecità totale,
  3. Tabella valutativa deficit visivo DM 05/02/1992
  4. tabelle residuo visivo
  5. Tabella valutazione infermità oculistiche DM 05/02/1992
  6. Tabella legge 138/2021

CECITA’ PARZIALE

Residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (visus corretto ≤ 1/20)

I soggetti con residuo visivo non superiore ad 1/20 sono considerati ciechi parziali, cosiddetti “ventesimisti”; il residuo visivo non superiore ad 1/20 deve essere nell’occhio migliore e comunque con eventuale correzione di lenti, se possibile; cioè, ad esempio, un soggetto con cecità totale in un occhio e visus corretto di 1/10 nell’altro non è considerato “ventesimista” ma solo “ipovedente grave”. E’ considerato cieco parziale anche il soggetto il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.

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I ciechi parziali hanno diritto ad esenzione del Ticket per farmaci in classe “A” e per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.

I ciechi parziali, nell’anno 2026, hanno diritto ad una pensione di Euro 340,71 per tredici mensilità erogata dall’INPS (nel 2025 era €336, nel 2024 era € 333,33, nel 2023 € 316,25, nel 2022 era di € 292,55); è necessario però che il reddito dell’anno 2025 non abbia superato la soglia di Euro 20.029,55

  • a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, anche per il 2025 di € 10,33, come gli anni precedenti quindi, ma solo se nel 2043 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.137,36 se solo, ed € 14.981,46 se coniugato.

Secondo la sentenza della della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, hanno diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi la pensione può lievitare fino a 651,51 Euro (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

    1. il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
    2. il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
      • redditi propri di importo non superiore a 9.721,92 euro;
      • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 16.724,89 euro.

Viene erogata anche ai minori di 18 anni e ai maggiori di 65 anni.

Al compimento del 65° anno di età non si trasforma in pensione sociale ma l’erogazione prosegue.

La pensione per ciechi parziali é incompatibile con la pensione sociale che quindi viene eventualmente revocata, ma è sempre possibile scegliere il beneficio di entità superiore.

L’INPS, nel 2026, eroga anche una “indennità speciale” di Euro 238,14 per 12 mensilità che viene concessa indipendentemente dal reddito.

L’indennità speciale per i ciechi parziali è concedibile anche ai minorenni ma è incompatibile con l’indennità di frequenza.

E’ inoltre incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.

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L’indennità speciale per ciechi parziali è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

Comunque anch’essa può essere erogata dopo il 65° anno di età e anch’essa è incompatibile con la pensione sociale.

CECITA’ TOTALE

Cecità assoluta (totale)

I ciechi totali, o assoluti, sono coloro che hanno totalmente perduto le capacità visive; sono riconosciuti ciechi totali anche coloro che hanno un residuo visivo praticamente insignificante (“motu mano”, cioè percezione al massimo del movimento della mano posta a pochi centimetri dagli occhi, “percezione luce” e “ombra e luci”) e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.

I ciechi totali hanno diritto ad esenzione del Ticket per i farmaci in classe “A” e le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.

L’INPS, nell’anno 2026, eroga una

  • Pensione di € 368,46, per 13 mensilità, ma solo se il reddito dell’anno precedente non ha superato la somma di Euro 20,029,55, se non ricoverati
  • Pensione di € 340,71 per 13 mensilità, solo se il reddito dell’anno precedente non ha superato la somma di Euro 20.029,55, se ricoverati con retta interamente o parzialmente a carico di ente pubblico

a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, anche per il 2025 di € 10,33, come gli anni precedenti quindi, ma solo se nel 2043 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.137,36 se solo, ed € 14.981,46 se coniugato.

Anche ai ciechi assoluti si applica la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, che prevede per agli invalidi civili totali, ai ciechi civili e i sordi con diritto a pensione e con età compresa tra 18 e 60 anni, il diritto agli stessi benefici di coloro che hanno più di 60 anni e quindi il cosiddetto “incremento al milione”, quindi fino a 651,51 € (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2021):

    1. il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
    2. il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
      • redditi propri di importo non superiore a 9.721,92 euro;
      • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 15.724,89 euro.

La pensione per cecità assoluta non viene concessa ai minori.

E’ cumulabile con altri trattamenti pensionistici concessi per invalidità (INPS, causa di servizio, servizio, causa di guerra).

In aggiunta, l’INPS nel 2026 eroga una “Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti” di Euro 1.064,98 mensili per 12 mensilità che è indipendente dal reddito (anche da lavoro che è permesso) ed è concessa anche ai minorenni.

E’ eventualmente cumulabile con Indennità di Accompagnamento concessa agli invalidi civili o ai sordomuti, ma solo se le patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento sono diverse da quelle che hanno provocato la cecità; in particolare, segnalo che la difficoltà deambulatoria non deve essere correlata alla cecità, cioè, la necessità di avere un “accompagnatore” non deve essere provocata dal’impossibiltà di vedere gli ostacoli e/o il percorso.

E’ incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.

E’ compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

La valutazione viene fatta secondo le indicazioni della Legge 3 aprile 2001, n. 138

Il 28 dicembre 2018 l’INPS, ha emesso un documento, a firma del Dott. Raffaele Migliorini, responsabile dell’UOC Menagment Sanitario Esterno, intitolato “Ulteriori istruzioni operative per l’accertamento della cecità civile“, che fa seguito a un documento del 2012, in cui vengono fornite specifiche istruzioni alle Commissioni INPS e ai propri medici facenti parte di Commissioni di Accertamento della Cecità Civile, al fine di garantire una maggione omogeneità dei giudizi sul territorio nazionale; non è un documento molto lungo, appena sei pagine, ma è piuttosto interessante e contiene spunti di rilievo. Può essere letto/scaricato alla fine di QUESTA pagina, dopo un mio commento.

Per ulteriori notizie sulle agevolazioni concesse ai ciechi civili andare in questa pagina

Per visionare la tabella INPS della circolare 153/2025, con gli importi del 2026, cliccare su questo link


TABELLA VALUTAZIONE DEFICIT VISIVO DM 05/02/1992

I deficit visivi con residuo visivo superiore ad 1/20 nell’occhio migliore vengono invece valutati secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992, quindi nell’ambito più generale dell’invalidità civile.

Capitolo importante è quello delle distrofie corneali, per il quale in questo sito spesso rilevo accessi di soggetti che desidererebbero conoscere il grado di invalidità in forme più o meno rare di questo gruppo di patologie. Ma il discorso è allargabile a tutte le patologie dell’occhio che riducono le capacità visive in maniera più o meno accentuata.

La valutazione, in assenza di indicazioni precise in tabella, viene fatta sulla scorta del residuo visivo, secondo quanto indicato nella tabella sottostante, che fa parte della tabella più genereale  del DM 05/02/1992:

Tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari

VISUS9/10 a 8/107/10 a 6/105/10 a 4/103/102/101/101/20MENO DI 1/20
9/10 a 8/1002357101520
7/10 a 6/10235710152030
5/10 a 4/103571015203040
3/1057101520304060
2/10710152030406070
1/101015203040607080
1/2015203040607080100
MENO DI 1/20203040607080100100

La percentuale di invalidità si ottiene dall’incrocio del visus dell’occhio peggiore sulla prima colonna con quella dell’occhio migliore sulla prima riga.

TABELLE RESIDUO VISIVO

Dal monitoraggio degli accessi al blog ho notato che spesso ricorrono ricerche sul significato e sui benefici ottenibili in caso di residuo visivo indicato in cinquantesimi (1/50, 2/50, etc); quindi inserisco una breve tabella a questo proposito:

RESIDUO VISIVO VALUTAZIONE
1/50 ==>
  • è peggiore di 1/20
  • è meglio di “motu mano” e simili
  • NO cieco totale
  • SI cieco parziale
2/50 ==>
  • è peggiore di 1/20
  • è meglio di “motu mano” e simili
  • NO cieco totale
  • SI cieco parziale
3/50 ==>è migliore di 1/20
  • NO cieco totale
  • NO cieco parziale
  • SI valutazione secondo tabella DM 05/02/1992: 70% circa
4/50 ==> è migliore di 3/50
  • NO cieco totale
  • NO cieco parziale
  • SI valutazione secondo tabella DM 05/02/1992: 60% circa

Ancora, nei certificati oculistici i deficit visivi possono essere indicati, oltre che in termini numerici, anche in altro modo; in questi casi esiste una corrispondenza indicativa che comunque fa rientrare questi casi all’interno della “cecità parziale” o della “cecità assoluta”:

Conta dita a 50 cm

Conta dita a 40 cm

Conta dita a 30 cm

Conta dita a 20 cm

Conta dita a 10 cm

CIECO PARZIALE

Motu mano

ombra e luce

visus spento

CIECO ASSOLUTO

TABELLA VALUTAZIONE INFERMITA’ OCULISTICHE DM 05/02/1992

Nella tabella del DM 05/02/1992 sono presenti altre infermità oculistiche suscettibili di valutazione:

cod.

APPARATO VISIVO

min. max.fisso
5001ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA//30
5002ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA3140/
5003CATARATTA (CONGENITA – TRAUMATICA – SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE//5
5004CECITÀ BINOCULARE//100
5005CECITÀ MONOCULARE//30
5006CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL’OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 – INF. 3/508190/
5007CECITÀ MONOCULARE – VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30°7180/
5008CECITÀ MONOCULARE – VISUS NELL’OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/2091100/
5009CHERATOCONO – POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI//5
5010DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA//25
5011DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO//5
5012DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO//20
5013DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE//10
5014DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA110/
5015EMIANOPSIA BINASALE//20
5016EMIANOPSIA BITEMPORALE//60
5017EMIANOPSIA INFERIORE//41
5018EMIANOPSIA NASALE//10
5019EMIANOPSIA OMONIMA//40
5020EMIANOPSIA SUPERIORE//10
5021EMIANOPSIE MONOCULARI CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE//20
5022EMIANOPSIE MONOCULARI SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE//60
5023MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10//10
5024QUADRANTOPSIE – SUPERIORE O INFERIORE//10
5025RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO//10
5026RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI3140/
5027RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO//15
5028RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI//80
5031PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*)///
5101COLOBOMA//5
5102CORIORETINITE – ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA//5
5103DISTACCO DI RETINA – OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE//5
5104ECTROPION PALPEBRALE//8
5105ENTROPION PALPEBRALE110/
5106GLAUCOMA ACQUISITO1120/
5107GLAUCOMA CONGENITO//10
5108OCCHIO SECCO110/
5109PARALISI DEL M. ORBICOLARE110/
8005EPIFORA110/

Infine, solo a fine esemplificativo, faccio rilevare che la “cecità monoculare”  è valutata nella misura del 30%, insufficiente da sola ad ottenere qualunque beneficio.

TABELLA LEGGE 138/2021

Con la legge 138/2001 il legislatore ha cercato di uniformare i criteri per la valutazione della cecità e dell’ipovedenza, aggiungendo la possibilità di effettuare la valutazione, oltre che con il deficit visivo “dichiarato” in sede di visita, anche con il supporto dei risultati dell’esame campimetrico, più specificamente del campo visivo globale percentualizzato.

Sintesi della legge 138/2001DM Sanità 05/02/1992
DEFINIZIONEResiduo Visivo (RV) in entrambi gli occhi, o nell’occhio miglioreResiduo Perimetrico Binoculare (RPB)Restringimento concentrico con campo residuo (CR), mono e bilaterale(M/B)
Cieco TotaleSpento, Ombra e luce, Motu manu<  3 %CAMPO RESIDUOCodice%
Cieco Parziale≤1/20 cc  o conta dita< 10 %<10° M502715
Ipovedente Grave≤1/10 cc< 30 %<10°  B502880
Ipovedente Medio-grave≤ 2/10 cc< 50 %10-30° M502510
Ipovedente Lieve≤ 3/10 cc< 60 %10-30° B502631-40
MA COME FARE AD OTTENERE QUESTI BENEFICI SE SI HA UNA GRAVE RIDUZIONE DELLA VISTA?

Si tratta di un argomento importante e che richiede attenzione, sia nella scelta di presentare la domanda, sia nella preparazione della documentazione che poi sevirà per ottenere il riconoscimento della condizione di pesona “cieca”: la pagina è raggiungibila da QUESTO LINK.

FONTI:

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50081&lang=IT

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50077&lang=IT

Dott. Salvatore Nicolosi

Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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619 commenti su “Quali sono i benefici riconosciuti alle persone riconosciute “cieche” e le differenze tra cieco totale e cieco parziale”

  1. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    I medici della commissione NON prendono in considerazione, ai fini valutativi, patologie riferite e non certificate.
    Indipendentemente dalla possibilità che la sua patologia possa incidere sulla valutazione globale, impossibile da valutare a distanza, in assenza di certificato oculistico non verrà considerata.
    Saluti

  2. Gentile Dottore
    Soffro di Miodesopsie ovvero vedo macchioline scure mobili da un occhio
    Sarò presto a visita INPS per riconoscimento Invalidità civile per altri motivi.
    Se faccio presente questo problema al medico competente avrò possibilità di acquisire ulteriore punteggio ?
    Devo portare certificato del medico oculista ?

    Grazie

    Roberto

  3. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Ciò che conta, ai fini del riconoscimento dell’invalidità, non è la correzione necessaria, ma la visione dopo correzione con lenti.
    Nel suo caso quindi non è possibile dare un parere in quanto manca il dato fondamentale: il visus corretto.
    Saluti

  4. Dottore siccome ho problemi seri agli occhi e ho come vista – 12 in occhio destro e -11 occhio sinistro e sono miope astmatico posso richiedere dei benefici e una pensione

  5. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Siamo in un ambito assolutamente burocratico per il quale, sicuramemente, dovrà richiedere notizie affidabili presso un patronato ben organizzato.
    Le mie competenze sono essenzialmente di tipo medico.

    Saluto

  6. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    La cecità monoculare è valutabile, secondo la tabella del DM 05/02/1992, nella misura del 30%, troppo poco per accedere ad un qualunque beneficio.
    Saluti

  7. Salve caro dottore scrivo per un consiglio il mio visus a OS e spento a causa di una trauma e ripetutamente chirurgie e cambiamento di cornea. OD non ho problemi vedo perfetto,poso avere un riconoscimento di invalidità civile e ad avere dei benefici grazie mille.

  8. Salve dottore, le volevo chiedere una domanda riguardo mia mamma CIECA ASSOLUTA,IN PIU’ ANCHE INVALIDA AL 100/100 CON INDENNITA’ ACCOMPAGNAMENTO, E LEGGE 104.
    siccome mia mamma percepisce dall’inps euro 512,00 di accompagnamento non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita ,in piu’ 912,00 euro di indennita’ cecita’ assoluta accompagnamento, PERO’ NON PERCEPISCE LA PENSIONE DI CECITA’ che mi sembra sia 300 euro senza essere ricoverata, addesso le chiedo siccome mia mamma nell’anno 2017 a percepito un reddito imponibile totale di 16603,34 e mi sembra che il reddito limite per percepire la pensione di cecita’ e’ 16664,36,CORTESEMENTE VOLEVO SAPERE SE RIENTRA PER POTER FARE DOMANDA PER QUESTA PENSIONE DI CECITA’ DI 300 EURO,
    se eventualmente cosa bisogna fare….
    grato di una sua risposta
    la ringrazio
    distinti saluti
    nino.

  9. Buonasera dottore
    Mio figlio è un bambino di 5 anni affetto da encefalopatia epilettica, diagnosticata a 4 mesi ,inquadrato con sindrome di West , indagini genetiche sono ancora in corso , il ritardo mentale è considerato severo.
    Alla prima visita la commissione ha valutato il bambino cieco assoluto rivedibile considerando che le sue capacità visive erano assimilabile alla percezione luce, a breve eseguirò la seconda vista , e presenterò i PEV e la visita oculistica che nel frattempo ho fatto , di seguito i referti
    Pev:
    evidente aumento di latenza dispersione e riduzione di ampiezza della componente p100, come da grave disturbo della conduzione visiva nel tratto prechiasmatico in OD OS
    Visita oculistica:
    VISUS OO: non valutabile , grave disprassia di sguardo lieve exotropia, Cristallino OOtrasparente FUNDUS OO polo posteriore nei limiti della norma
    La mia domanda è se con tali esami sara sufficiente arrivare ad un giudizio definitivo oppure devo fare altri esami per avere un quadro più completo sulle capacità visive di mio figlio.
    Vi ringrazio anticipatamente

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