La normativa attuale riserva benefici piuttosto importanti alla persona dichiarata cieco civile, sia economici che fiscali che di altra natura, ma il lettore di questa pagina preliminarmente deve essere cosciente che questa materia è continuamente modificata da leggi ordinarie, leggi finanziarie, decreti ministeriali e circolari varie e quindi, comunque, dovrà successivamente cercare di ottenere notizie certe aggiornate presso gli organi preposti.
Per i benefici economici e ulteriori notizie sui benefici riservati al cieco civile vedere in QUESTA pagina
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA DICHIARATA CIECO CIVILE
Le spese sostenute per ausili tecnici sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% di quella sostenuta,che però va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Tra gli ausili tecnici rientrano l’automobile utilizzata per il trasporto del soggetto cieco, la manutenzione straordinaria del mezzo ed eventuali spese per adattamenti, ma solo entro i 4 anni dall’acquisto e comunque con il tetto massimo complessivo, compreso quindi l’acquisto, di 18.075,99 euro.
L’automobile intestata al soggetto cieco civile o del familiare di cui risulta fiscalmente a carico può essere acquistata con IVA al 4% (invece che al 22%).
I soggetti ciechi civili, sia totali che parziali, che posseggono un’auto sono esentati dal pagamento del bollo auto; se l’auto è di un familiare, l’esenzione è concessa se il soggetto cieco è fiscalmente a suo carico.
Per le spese sostenute per il cane guida del soggetto cieco è prevista la detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento.
Le spese sostenute dal cieco civile per il compenso e i contributi previdenziali di COLF e badanti sono interamente detraibili dal reddito imponibile.
Tutti i presidi tecnologici, informatici e non, utili a facilitare l’autosufficienza, l’integrazione sociale, la riabilitazione, la comunicazione, il controllo ambientale, la qualificazione culturale del cieco civile, possono essere acquistati con IVA agevolata al 4%. In questo caso il beneficio può essere chiesto al venditore producendo copia del verbale di invalidità che dimostra la disabilità visiva e una autocertificazione che attesti l’esistenza di un “collegamento funzionale” tra la disabilità visiva e lo strumento che si deve acquistare (DM 14/03/1998).
AGEVOLAZIONI LAVORATIVE PER LA PERSONA DICHIARATA CIECO CIVILE
E’ una materia regolata dalle leggi 113/1985, 403/71 e 29/94 che prevedono particolari condizioni di accesso al lavoro di centralinista e fisioterapista.
Con la legge 120/1991 è stato stabilito il diritto di accesso ai concorsi pubblici per attività compatibili con la disabilità fisica.
AGEVOLAZIONI PENSIONISTICHE PER IL CIECO CIVILE
I soggetti ciechi civili totali e parziali hanno diritto ad 1 mese di contribuzione figurativa per ogni 3 mesi di lavoro effettivamente svolto; con questo meccanismo si può raggiungere precocemente l’età pensionabile rispetto agli altri lavoratori; in ogni caso il conteggio del beneficio avviene dal momento in cui viene riconosciuta la condizione di cecità civile. Questo beneficio è eventualmente cumulabile con quello di 2 mesi ogni anno previsto per gli invalidi civili con percentuale di invalidità maggiore del 74%.
In ogni caso il cieco totale ha diritto ad una riduzione di 5 anni rispetto all’età pensionabile standard (art 9 legge 218/52 poi confermato con il comma 6, art 1 D.lgs 503/1992).
PERMESSI SPECIALI
Il cieco civile totale o parziale, dichiarato con handicap in condizione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 legge 104/1992, ha diritto:
- permesso retribuito di 2 ore al giorno oppure di 3 giorni al mese (anche usufruibili, in alternativa, dal familiare), coperti da contribuzione figurativa e validi ai fini del calcolo del Tfr.
- ha diritto a scegliere, se possibile, una sede più vicina al domicilio (alternativamente questo diritto può essere goduto dal familiare accudente);
- a non essere trasferito ad altra sede lontana senza uno specifico consenso;
- congedo speciale retribuito, della durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, ma frazionabile, in favore di genitori, fratelli o sorelle o coniuge.
ALTRO
Ai ciechi civili è rilasciato il permeso per l’accesso alle ZTL e il parcheggio nelle aree riservate ai soggetti con handicap.
Il soggetto riconosciuto cieco totale o parziale, ha diritto ad uno sconto del 20% sul biglietto delle tratte ferroviarie nazionali se viaggia da solo; se viaggia con un accompagnatore, il costo del biglietto per entrambi viene scontato del 50%.
Il soggetto riconosciuto cieco totale o parziale, può viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani; tale agevolazione, la gratuità del trasporto, può essere esteso anche all’eventuale accompagnatore. Ma in qualche regione può essere differente, quindi occorre informarsi.
“Agli utenti ciechi totali e agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale è riconosciuta la fruizione gratuita di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet da postazione fissa” (fonte: AGENAS 07/01/2017)
Il cieco civile ha diritto ad esprimere il proprio voto nelle consultazioni elettorali facendosi accompagnare da persona di fiducia; il beneficio va richiesto all’ufficio elettorale del comune producendo idonea documentazione rilasciata dall’INPS o dalla USL che attesta la minorazione visiva
Anche la firma di un soggetto cieco ha validità legale e le conseguenze di quest’atto devono da lui essere rispettate; il cieco civile ha la facoltà di farsi assistere da altra persona di fiducia che firma accanto alla sua attestando la propria condizione di assistente o testimone.
Il cieco o ipovedente può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Caro dottore,
ho effettuato la visita ma quello che temevo si è purtroppo verificato.
il verbale indica:
diagnosi icd9
CODICE – 369.2
CODICE – 428
CODICE – 996.8.1
diagnosi dm 05.02.92
CODICE – 5031
CODICE – 6442
CODICE – 9330
invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 l 118/71
l’interessato non possiede alcun requisito di cui art. 4 dl 9.2.2012 n.5
lei conosce le mie patologie che sono tutte confermate in commissione, in più ho presentato certificato medico legale oculistico nel quale è segnato visus normale 1/20 entrambi gli ochhi e corretto 1/10 in entrambi gli occhi come è possibile che non hanno considerato ipovedente grave?
perchè?. il verbale non mi è ancora pervenuto l’ho visto on line, posso fare qualcosa o devo aspwettare e fare ricorso poi?. grazie
Buonasera.
La cecità monoculare è valutabile solo in 30%, da sola insufficiente ad ottenere un qualunque beneficio. Quindi, anche se avesse presentato una istanza di invalidità non avrebbe ottenuto nulla.
Saluti
Salve, il mio compagno ha è cieco totale ad un occhio, ha perso la vista da bambino e praticamente è monoculare. Non ha mai fatto richiesta di invalidità in quanto nessuno gli ha mai suggerito di farlo. Secondo la sua opinione ha diritto all’indennità, anche svolge una vita normale essendo ormai abituato a viveve vedendo solo con un occhio. Grazie
Buonasera.
Lei fa un poco di confusione.
Innanzi tutto con il riconoscimento di soggetto con handicap in condizione di gravità non viene erogato nulla, ma solo si ha diritto a certi benefici … ma bisogna fare apposita istanza; nel suo caso peraltro, soggetto dializzato e cieco parziale, il riconoscimento è indubbio.
Con il 100% di invalidità non viene erogata l’indennità di accompgnamento.
L’indennità di accompgnamento viene concessa ai soggetti che sono “non in grado di deambulare senza l’aiuto di un accompgnatore” oppure “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
Ma non si possono avere 2 prestazioni d’invalidità per la stessa patologia.
Quindi, poichè già percepisce l’indennità speciale per ciechi parziali, la valutazione per l’indennità di accompagnamento si deve fare “a prescindere adl deficit visivo”, cioè escludendo quella quota di “difficoltà” provocata dalla cecità.
Si tratta di un discorso complesso che va valutato da medico esperto in medicina legale; a distanza un parere è impossibile.
Saluti
Buonasera volevo se era possibile qualche delucidazione sulla indennità che hanno dato a mio marito, riconosciuto ceco parziale e invalido al 100/100 gli è stata concessa la legge 104 però gli è stata data la pensione per ipovedente e per l’accompagnamento gli è stata data l’indennità speciale per i cechi tenendo presente che mio marito non è più autosufficiente fa la dialisi tre volte alla settimana a problemi urologici di cuore diabetico da 19anni a bisogno di aiuto per fare tutto, non aveva diritto almeno ad avere l’indennità di accompagnamento con quella percentuale di invalidità e handicap oltre all’ipovedenza grave? Cosa potrei fare certamente una persona che non è piu in grado di fare niente da solo come vive con 496 euro mensili? Mi dice secondo lei se è il caso di fare ricorso?
Buonasera.
Non ha importanza la correzione, cioè la gradazione delle lenti; la valutazione deve essere fatta sul “visus corretto”, cioè sul visus risultato dopo correzione ottimale con lenti.
Saluti
Buonasera, mi scuso ma non ho scritto che dall’altro occhio mi mancano 2,75
Buonasera.
Da ciò che capisco lei ha perso totalmente la vista da un occhio, con l’altro invece vede distintamente.
NO, lei non è considerato “cieco parziale”.
Il cieco parziale è colui che nell’occhio MIGLIORE ha un visus residuo non superiore a 1/20 o un campo visivo non superiore al 10%. Il peggiore può essere addirittura con visus spento.
Nel suo caso lei con l’occhio MIGLIORE, da come capisco, vede bene, quindi NON è cieco parziale.
Lei è un soggetto con cecità monoculare valutabile, secondo la tabella delle percentuali dell’invalidità, nella misura del 30%, veramente troppo poco per ottenere qualunque beneficio (veda questa pagina).
Saluti
Buona sera, entro in questo sito x la prima volta e vorrei chierderLe: sono cieco da un occhio dall’eta’ di 8 anni ( ne ho 57) praticamente vedo la sagoma se nel retro di essa c’e’ luce viceversa niente, posso rientrare tra i ciechi parziali? Certo di una sua risposta, cordiali saluti
Non ha capito.
Per i minori di 18 anni il criterio dell’invalidità è diverso. Non esistono tabelle di riferimento ma occorre valutare se il minore ha “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età”. Se sussiste questa condizione viene concessa l’indennità di frequenza, come cifra uguale a quella data agli invalidi civili ma esclusivamente per il periodo di frequenza di scuola, centri di riabilitazione, corsi professionali.
Nel suo caso direi che l’istanza ha ottime probabilità di essere accolta, quindi le consiglio di presentarla. Contestualmente mi pare utile fare anche istanza di riconoscimento di legge 104/92 (Unico certificato, ma viene barrata anche la casella “handicap”)
Il problema nasce dopo i 18 anni. In quel caso, visto che non esiste una indicazione tabellare di riferimento, la patologia viene valutata con una certa difficoltà e comunque si valuta anche la gravità del deficit.
Saluti