La normativa attuale riserva benefici piuttosto importanti alla persona dichiarata cieco civile, sia economici che fiscali che di altra natura, ma il lettore di questa pagina preliminarmente deve essere cosciente che questa materia è continuamente modificata da leggi ordinarie, leggi finanziarie, decreti ministeriali e circolari varie e quindi, comunque, dovrà successivamente cercare di ottenere notizie certe aggiornate presso gli organi preposti.
Per i benefici economici e ulteriori notizie sui benefici riservati al cieco civile vedere in QUESTA pagina
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA DICHIARATA CIECO CIVILE
Le spese sostenute per ausili tecnici sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% di quella sostenuta,che però va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Tra gli ausili tecnici rientrano l’automobile utilizzata per il trasporto del soggetto cieco, la manutenzione straordinaria del mezzo ed eventuali spese per adattamenti, ma solo entro i 4 anni dall’acquisto e comunque con il tetto massimo complessivo, compreso quindi l’acquisto, di 18.075,99 euro.
L’automobile intestata al soggetto cieco civile o del familiare di cui risulta fiscalmente a carico può essere acquistata con IVA al 4% (invece che al 22%).
I soggetti ciechi civili, sia totali che parziali, che posseggono un’auto sono esentati dal pagamento del bollo auto; se l’auto è di un familiare, l’esenzione è concessa se il soggetto cieco è fiscalmente a suo carico.
Per le spese sostenute per il cane guida del soggetto cieco è prevista la detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento.
Le spese sostenute dal cieco civile per il compenso e i contributi previdenziali di COLF e badanti sono interamente detraibili dal reddito imponibile.
Tutti i presidi tecnologici, informatici e non, utili a facilitare l’autosufficienza, l’integrazione sociale, la riabilitazione, la comunicazione, il controllo ambientale, la qualificazione culturale del cieco civile, possono essere acquistati con IVA agevolata al 4%. In questo caso il beneficio può essere chiesto al venditore producendo copia del verbale di invalidità che dimostra la disabilità visiva e una autocertificazione che attesti l’esistenza di un “collegamento funzionale” tra la disabilità visiva e lo strumento che si deve acquistare (DM 14/03/1998).
AGEVOLAZIONI LAVORATIVE PER LA PERSONA DICHIARATA CIECO CIVILE
E’ una materia regolata dalle leggi 113/1985, 403/71 e 29/94 che prevedono particolari condizioni di accesso al lavoro di centralinista e fisioterapista.
Con la legge 120/1991 è stato stabilito il diritto di accesso ai concorsi pubblici per attività compatibili con la disabilità fisica.
AGEVOLAZIONI PENSIONISTICHE PER IL CIECO CIVILE
I soggetti ciechi civili totali e parziali hanno diritto ad 1 mese di contribuzione figurativa per ogni 3 mesi di lavoro effettivamente svolto; con questo meccanismo si può raggiungere precocemente l’età pensionabile rispetto agli altri lavoratori; in ogni caso il conteggio del beneficio avviene dal momento in cui viene riconosciuta la condizione di cecità civile. Questo beneficio è eventualmente cumulabile con quello di 2 mesi ogni anno previsto per gli invalidi civili con percentuale di invalidità maggiore del 74%.
In ogni caso il cieco totale ha diritto ad una riduzione di 5 anni rispetto all’età pensionabile standard (art 9 legge 218/52 poi confermato con il comma 6, art 1 D.lgs 503/1992).
PERMESSI SPECIALI
Il cieco civile totale o parziale, dichiarato con handicap in condizione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 legge 104/1992, ha diritto:
- permesso retribuito di 2 ore al giorno oppure di 3 giorni al mese (anche usufruibili, in alternativa, dal familiare), coperti da contribuzione figurativa e validi ai fini del calcolo del Tfr.
- ha diritto a scegliere, se possibile, una sede più vicina al domicilio (alternativamente questo diritto può essere goduto dal familiare accudente);
- a non essere trasferito ad altra sede lontana senza uno specifico consenso;
- congedo speciale retribuito, della durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, ma frazionabile, in favore di genitori, fratelli o sorelle o coniuge.
ALTRO
Ai ciechi civili è rilasciato il permeso per l’accesso alle ZTL e il parcheggio nelle aree riservate ai soggetti con handicap.
Il soggetto riconosciuto cieco totale o parziale, ha diritto ad uno sconto del 20% sul biglietto delle tratte ferroviarie nazionali se viaggia da solo; se viaggia con un accompagnatore, il costo del biglietto per entrambi viene scontato del 50%.
Il soggetto riconosciuto cieco totale o parziale, può viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani; tale agevolazione, la gratuità del trasporto, può essere esteso anche all’eventuale accompagnatore. Ma in qualche regione può essere differente, quindi occorre informarsi.
“Agli utenti ciechi totali e agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale è riconosciuta la fruizione gratuita di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet da postazione fissa” (fonte: AGENAS 07/01/2017)
Il cieco civile ha diritto ad esprimere il proprio voto nelle consultazioni elettorali facendosi accompagnare da persona di fiducia; il beneficio va richiesto all’ufficio elettorale del comune producendo idonea documentazione rilasciata dall’INPS o dalla USL che attesta la minorazione visiva
Anche la firma di un soggetto cieco ha validità legale e le conseguenze di quest’atto devono da lui essere rispettate; il cieco civile ha la facoltà di farsi assistere da altra persona di fiducia che firma accanto alla sua attestando la propria condizione di assistente o testimone.
Il cieco o ipovedente può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno.
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
La risposta è positiva, ma solo se è stato ANCHE riconosciuto soggetto con handicap in condizione di gravità, art. 3 comma 3 legge 104/92, a seguito di apposita istanza.
sALUTI
Salve, una persona riconosciuta cieca assoluta…si può comprare un PC con legge 104 ??? PC con SIRI (assistente vocale)
Aiuto
Buonasera.
Ritengo che NON deve essere fatta la domanda di invalidità civile per ottenere l’indennità di accompgnamento, ma quella per la “CECITA'”.
La richiesta di Indennità di accompagnamento ha grosse possibilità di essere respinta in quanto si tratta di un problema visivo che va valutato nell’ambito delle leggi che regolano il riconoscimento della “cecità civile”
Nel certificato telematico per la domanda deve essere barrato quindi la casella “CECITA'”.
Se serve è utile barrare anche la casella “HANDICAP” che permette di effettuare la domanda per i benefici della legge 104/92.
I valori che le mi indica sono sufficienti ad ottenere il riconooscimento di soggetto “cieco parziale” e quindi quello può essere un obiettivo fattibile.
Se la commissione ritenesse che la certificazione è “esagerata” nella valutazione del deficit visivo, lo dichiarerebbe NON CIECO, ma non accadrebbe nient’altro. In quel caso però potrebbe iniziare un’azione di ricorso giudiziario.
Saluti
Buonasera Dottore,
mia madre, soffre dalla nascita di problemi di vista.
Ha subito diversi interventi, ma purtroppo la situazione non è migliorata affatto. Anzi…
Desidero farle una domanda per capire un po’ i passi da compiere per richiedere l’accompagnamento all’INPS.
Un medico dell’ASL, due giorni fa, le ha fatto una visita, e ha certificato che il visus è il seguente: OD= 1/100, OS= 1/20.
Ritiene che si possa richiedere, e cosa, pensione e accompagnamento?
E se poi in sede di visita in commissione, il visus risultasse 1/18?
La ringraziamo particolarmente.
Buonasera.
Se nel certificato di presentazione dell’Istanza non è stata barrata la casella “cecità” la Commissione non si può esprimere su questo tipo di valutazione.
Controlli il certificato e la relativa istanza.
Saluti
Buongiorno.
Non intendevo dire che era un problema tipo “offesa”, ma in internet occorre seguire delle regole perchè si tratta di un grande mare i cui pesci che nuotano sott’acqua possono non essere “buoni”. E poi è sempre meglio ragionare in pubblico; il suo problema potrebbe essere uguale a quello di molti altri e il confronto pubblico può portare benefici anche a me; mi vanto sempre di non sapere tutto e disponibile ad imparare.
Comunque, per precisare il mio pensiero.
Fare una istanza per cecità civile con un deficit visivo, nell’occhio migliore, di 1/10 in pratica è inutile: non c’è nessun beneficio economico; il verbale riporterebbe la dicitura “non cieco civile” e quindi sarebbe inutilizzabile per ottenere qualunque beneficio.
Invece in ambito di invalidità civile tale deficit può far concedere, o concorrere a concedere, una percentuale d’invalidità sufficiente a godere di benefici tangibilim naturalmente tenendo presente che alle varie età e in rapporto al reddito personale, i benefici possono variare (veda QUESTA pagina).
Se vuole, naturalmente può precisare meglio il suo dubbio.
Saluti
nessuna offesa volevo semplicemente chiarire se la valutazione del deficit visivo di(1/10) doveva essere avvertata presso commissione cecità o invaliditò come indica lei nel blog perché associazione di categoria sostiene il contrario.
mi dispiace di essere stato frainteso
saluti
Buonasera.
In questo blog non do mai il mio indirizzo email, così come non lo do a persone che non conosco direttamente.
Mi perdoni se sembro mancante di fiducia, ma è già invaso da spam in quantità infinita e non voglio peggiorare.
Ma in questo blog i post sono SEMPRE moderati e quindi, per eventuali suoi messaggi che lei non volesse siano di dominio pubblico, può segnalarmelo nel messaggio stesso.
Poi vedremo come eventualmente impostare una discussione.
Saluti
CARO DOTTORE
MI PUO INVIARE IL SUO INDIRIZZO E-MAIL PER CHIARIRE IN PRIVATO DELLA DISINFORMAZIONE SULL’ACCERTAMENTO DELLE MINORAZIONI VISIVE, CHE RIGUARDA ANCHE IL SUO BLOG, GRAZIE