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INVALIDITA’ CIVILE: il ricorso giudiziario

Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.

Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti

Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio con una semplice lettera di tipo discorsivo. In tal caso l’INPS può:

  • annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto, direttamente e senza ulteriori passaggi,
  • bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza incaricandola di rivedere il caso alla luce delle rimostranze dell’utente,
  • confermare il giudizio espresso precedentemente.

Attenzione che però non è raro che la trattazione di questo tipo di istanza sia lunga e, poichè non non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo), l’eccessiva attesa potrebbe impedire l’inizio di un eventuale, necessario, ricorso giudiziario

Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano il ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.

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Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.

Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38,  sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.

Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.

  • con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
  • il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
  • il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la  visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento  e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
  • le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
  • quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
  • dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
  • l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
  • l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
  • se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
  • ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
  • se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
  1. con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
  2. sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza. 
  • la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.

DECESSO DEL RICHIEDENTE

Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.

Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.

L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.

PRECISAZIONI

Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.

Dott. Salvatore Nicolosi

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Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa

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616 commenti su “INVALIDITA’ CIVILE: il ricorso giudiziario”

  1. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Le ho inviato una email di risposta all’indirizzo che mi ha fornito con il mio nulero telefonico.
    Non risponda tramite quella email in quanto è un servizio di email temporanea.
    Saluti

  2. bsera dottore sono di siracusa vorrei contattarla ma non trovo da nessuna parte suo numero di telefono

  3. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    L’ultimo verbale è quello che ha validità, quindi gli altri in automatico si annullano.
    Sulla scelta se fare una nuova istanza o una causa mi è difficile, a distanza, dare un giudizio di opportunità.
    Il consiglio, comunque, è che se sceglie di presentare una nuova istanza, sia tutto assolutamente ben documentato. Se ulteriormente non dovesse essere accolta tutta la documentazione sarebbe pronta per eventualmente, questa volta si, procedere con il ricorso giudiziario.

    Saluti

  4. Grazie Dott. Nicolosi, facendo una nuova domanda non dovrebbe essere la via piu’ breve ? tutte le patologie di mia madre sono assolutamente documentabili e cmq ci vorrebbero circa 3 mesi contro gli 8-10 della causa con ulteriore sborso di denaro che purtroppo i miei faticano a mettere assieme
    e poi in fondo si tratta in maniera più che evidente di un errore burocratico e non di una risposta negativa da parte dell’ INPS.
    facendo una nuova domanda, si annullano in automatico tutte le precedenti?

  5. Dott. Salvatore Nicolosi

    Su questo non posso rispondere con certezza.
    E’ possibile, ma è da controllare, che per l’istanza si debbano indicare gli estremi del verbale e quindi è possibile che si debba rifare.
    Ma non sono certo … è una procedura amministrativa ed io su questo campo non opero in modo attivo.
    Saluti

  6. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buongiorno.
    I sistemi sono 2, una nuova domanda oppure un ricorso giudiziario, cioè la causa.
    Propenderei per il 2° sistema.
    Queste cause sono piuttosto brevi, 8-10 mesi in media, e con l’assistenza di un buon patronato e dell’avvocato convenzionato le spese sono molto limitate rispetto ad un’azione legale con un medico “privato”.

    Saluti

  7. un ultima cosa, essendoci un nuovo verbale di 104 io devo rifare la domanda online per poter usufruire dei permessi 104, oppure basta la prima domanda che avevo fatto nel 2015?

  8. Buona sera
    in effetti controllando la domanda che il medico di base ha trasmesso, sono flaggati tutti e due i campi invalidità e handicap, mi è stato detto dal medico di base di portare alla visita solo tutti i documenti riguardanti tutti gli eventi succeduti alla prima visita, ma mi sembra di capire che la commissione ha preso in considerazione solo quelli e non anche tutto cio’ che mia madre ha avuto in passato da cui purtroppo non potrà guarire, ora per l’inps mia madre ha solo un femore in via di guarigione e due carcinoma da operare, ed è probabilmente per questo che l’hanno fatta rivedibile,
    le chiedo cortesemente cosa posso fare per rimediare a questa spiacevole situazione, in quanto mia madre ovviamente non è guarita da cio’ che ha avuto in passato e che sommando agli ultimi due fatti aggravanti purtroppo i 3 giorni di 104 non mi bastano per accudirla e serve un accompagnamento
    come posso ripristinare la situazione precedente?
    grazie infinite

  9. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Andiano con ordine.
    1) nel certificato che avete usato per le domanda probabilmente erano flaggati sia la voce “invalidità” che la voce “handicap” e quindi la Commissione ha effettuato l’accertamento per entrambe le istanze, modificando in senso peggiorativo la valutazione sulla legge 104/92; in realtà si doveva stare attenti al certificato e comunque, se ve ne foste accorti sarebbe bastato fare la domanda amministrativa solo per l’invalidità, cosa assolutamente possibile.
    2) in caso di istanza d’invalidità civile non importa se è una richiesta di aggravamento in quanto la Commissione valuta interamente il quadro invalidante “alla data della visita” o comunque dell’istanza; in ogni caso quindi è assolutamente essenziale produrre sia certificazioni specialistiche che documentino le nuove patologie o i peggioramenti delle vecchie, ma anche certificazioni “nuove” che documentano la persistenza, da un punto di vista funzionale, delle precedenti; si potrebbe infatti correre il rischio che si salga, come percentuale e valutazione, con le nuove e si “scenda” per le vecchio … rimanendo allo stesso punto.

    Saluti.

  10. Buonasera
    Vi scrivo per chiedere un consiglio su quello che è capitato a mia Madre,
    Ad Agosto 2015 è stata accertata a Mia Madre l’invalidità civile al 100% + la legge 104 (permanenti, senza revisione ) e senza accompagnamento economico, a Settembre 2016, purtroppo si rompe il femore e le vengono diagnosticati 2 carcinoma al seno, mi attivo per richiedere l’aggravamento per provare ad ottenere un aiuto economico, viene convocatadalla commissione e ovviamente porto tutti i documenti riguardanti gli ultimi eventi succeduti al rilascio dell’invalidità, oggi riceviamo ( per il momento), solo il verbale con la concessione del la legge 104, ma con la revisione a Febbraio 2018, chiamo l’INPS per chiedere spiegazioni e li scopro che la domanda che ha fatto o il dottore di base o il CAF è sbagliata, cioè come prima domanda e non come aggravamento.
    La mia paura ora è che quando arriverà la domanda di invalidità probabilmente verrà concessa una percentuale più bassa e rivedibile come la legge 104, ho come l’impressione che avendo sbagliato la domanda, abbiano preso per ” persona sana ” mia Madre con solo i due ultimi problemi ( frattura e carcinoma )
    non so cosa fare sapete dirmi se riuscirò a sistemare la cosa? e come?
    Grazie infinite

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