Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio con una semplice lettera di tipo discorsivo. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto, direttamente e senza ulteriori passaggi,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza incaricandola di rivedere il caso alla luce delle rimostranze dell’utente,
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però non è raro che la trattazione di questo tipo di istanza sia lunga e, poichè non non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo), l’eccessiva attesa potrebbe impedire l’inizio di un eventuale, necessario, ricorso giudiziario
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano il ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Circa l’assenza del CTP INPS, l’importante è che all’INPS sia stata notificata la data della visità, cosa che sono certo sia stata fatta.
Una contestazione, in caso di favorevole valutazione, teoricamente è sempre possibile, indipendentemente dalla presenza alla visita di ATP; parimenti, non è affatto raro che l’INPS non invii contestazioni ma la regola generale non può essere facilmente applicata al caso singolo, soprattutto se distante e in assenza di conoscenza reale del caso.
Saluti
Buongiorno dr.Nicolosi. In sede di commissione è stata accertata una invalidità del 55% e riconosciuto il comma 1 della legge 104. Ho prodotto ricorso in tribunale in quanto ritengo insieme al mio medico che la percentuale possa essere maggiore a causa di una cardiopatia. A me non interessa la pensione o l’inabilità in quanto voglio continuare a fare il mio lavoro, però essendo impiegato nel pubblico vorrei avere il 67% per rientrare nell’art.21 della legge 104. Ieri ho svolto la CTU alla quale non si è presentata la CTP INPS. Il medico incaricato ha svolto regolarmente la visita e visionato la documentazione. Come la vede lei l’assenza del CTP secondo la sua esperienza? E’ possibile che comunque contestino la relazione del CTU (sempre che sia positiva per me…) anche se non hanno assistito alla visita? E’ possibile che non avendo richiesto alcuna provvidenza economica ma solo un aumento di percentuale, e comunque sussistendo elementi medici validi, non facciano contestazione? Grazie e buon lavoro.
Buongiorno.
Pubblico il suo sfogo ma ovviamente la distanza mi impedisce di capire se il suo caso merita di essere valutato in sede di giudizio. Ma sfogarsi non serve a nulla. Faccia effettuare una valutazione medico-legale da un medico locale per eventuale ricorso giudiziario.
Egr. Dottore, vorrei esporle un quesito per capire come si fa a valutare, o meglio come valutano queste commissioni mediche dell’inps; Il mio quadro patologico è abbastanza vario, difatti ho fatto richiesta di accompagno, le mie patologie sono le seguenti: Ipertensione arteriosa, Diabete mellito insulino dipendente scompensato, Retinopatia diabetica, Eminiopsia bitemporale incongrua, vista 00 4/10, Grave neuropatia diabetica, piede diabetico, dopo asportazione di tumore parotideo, Sindrome di Frey, Labirintopatia cronica, Vertigini, Dolore neuropatico severo in cura ( da 6 anni) con oppioidi forti (Fentyinile, Jurnista) mal responsivo alla terapia, Epilessia del lobo temporale dx -piccolo male- con attacchi quasi settimanali, Ipocausia, ipopituitararismo, aracnodoidocele intrasellare, steotoepatite (non alcolica), Sindrome Bipolare di tipo misto, Obesità grave (kg 175 altezza 1,86), gonoartosi bilaterale, porto un busto semirigido per via problemi alla colonna, adesso la mia domanda è la seguente, considerato che fornisco sempre tutta documentazione degli ospedali pubblici considerato che sono seguito perennemente dai vari reparti perche in sede di visita inps ogni volta nella valutazione fatta da questi medici si va incontro che per ottenere un diritto che lo Stato concede ai “fortunati” come me, per ottenerlo devono mettere in condizione noi invalidi “veri” di rivolgerci alla Giustizia con tutti i tempi che ci vogliono? Perche devono mettere in difficoltà ancor di più noi poveri disgraziati che giornalmente ci auguriamo la morte perche non siamo più in grado pensare a noi stessi? ma si rendono conto che umiliazione è chiedere anche semplicemente ” mi accompagni in bagno che devo fare pipì”, la mia vita come moltissimi altri “colleghi di fortuna” passa per 2/3 giorni a settimana nei vari ospedali tra esami e terapie varie, oltre a ingurgitare farmaci di qualsiasi genere, poi si va a visita in commissione medica e sei trattato come uno che vuole la pensione a scrocco…….. ma che tipo di medici sono? sanno valutare? un medico dovrebbe essere pro partis e fare una vera e corretta valutazione a mio avviso…….. altrimenti quel titolo di Dottore e solamente e puramente un titolo senza averne la professionalità…… mi scusi per ciò che ho scritto ma è il mio pensiero, grazie
Buonasera.
Sulle revisioni “illogiche” ci sarebbe molto da dire, ma ritengo non sia utile esprimere la mia opinione.
Nel suo caso però lei riferisce una recidiva del tumore e quindi il 100% non è stato concesso per il deficit deambulatorio, ma per la sua condizione di soggetto con neoplasia (teoricamente) a prognosi infausta; da un punto di vista medico-legale si tratta di un riconoscimento che deriva dall’incertezza, ripeto e nel suo caso spero assolutamente teorica, della guarigione della neoplasia.
Circa l’azione legale come ricorso, mi permetto di sconsigliarla considerando che comunque dovrebbe spendere del denaro per pagare avvocato ed eventuale medico legale che la assista e il riconoscimento, tutto sommato, a mio parere sarebbe incerto.
Peraltro, nel tribunale della mia città, ma credo dappertutto, il giudice dichiara inammissibile il ricorso se non c’è un possibile beneficio economico correlato alla richiesta.
Nel suo caso la richiesta è solo l’eliminazione della revisione, quindi non c’è un beneficio economico immediato e quindi il giudice, nella mia città, chiuderebbe subito la causa e condannerebbe alle spese il ricorrente, cioè, in questo caso, lei.
Saluti
Save, avevo il 75 % non più revedibile per una patologia oncologica , plurioperato e in seguito allintervento più importante, danneggiamento del nervo accessorio spinale bilaterale. Ho proposto una visita di aggravamento in seguito a una recidiva delcarcinoma ma mi è stato riconosciuto il 100 on revisione a due anni. Deambulazione con bastone. Ho 42 anni. Per le mie patologie non avrei dovuto mantenere la non revisione? Con un ricorso posso peggiorare la mia situazione? Grazie
Buonasera.
Ho eliminato i complimenti.
Io faccio il mio lavoro in modo non migliore e, spero, non peggiore di tanti altri.
Saluti
Buonasera.
Non è affatto immediato e neppure semplice correlare la valutazione ai codici del DM 05/02/1992.
Infatti in alcuni casi le percentuali indicate possono, e lo sono, essere ridotte.
Ad esempio, il codice “7105 – obesità (indice di massa corporeo compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche”, rappresenta un caso tipico di menomazione per cui si può fare una valutazione anche inferiore al minimo indicato, o perchè siamo ai limiti come indice di massa corporea oppure perchè le complicanze artrosiche non sono poi tanto importanti.
Naturalmente non conosco il suo caso particolare e neppure posso fare valutazioni a distanza, ma è una situazione niente affatto sorprendente rispetto alle indicazioni percentualistiche dei codici indicati nel verbale.
Circa il “NO” per la voce “revisione”, vuol dire che il giudizio è permanente e non verrà più chiamata a visita di controllo per revisione, ma è sua facoltà, quando lo riterrà opportuno, proporre una istanza di aggravamento … che però deve essere ben dimostrata.
Saluti
salve dottore, le chiedo velocemente un paio di cose.
Abbiamo presentato per mia madre domanda di invalidità civile e, dopo visita della commissione medica, la risposta che abbiamo ricevuto è solo del 67%.
Dei risultati sono stati prese in considerazione queste 3 patologie (sec. il dm 05/02/92):
6442 – Miocardiopatie e valvulapatie… con percentuale 41-50
9309- Diabete mellito di tipo 1 o 2… con percentuale 41-50
7105 – Obesità con complicanze…. con percentuale 31-40
é possible che con queste patologie non si riesca ad arrivare al 74% ?
oltre al ricorso per autorita giudiziare, è possibile anche solamente presentare una seconda domanda dopo un po di tempo con magari altre patologie che abbiamo riscontrato? Nel referto nella voce revisione c’è un “NO”, se le è utile per rispondere alla seconda domanda.
La ringrazio in anticipo per una sua cordiale risposta.
ho conosciuto il dottore Nicolosi lo scorso giorno per una pensione di invalidita … (eliminato)