Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio con una semplice lettera di tipo discorsivo. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto, direttamente e senza ulteriori passaggi,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza incaricandola di rivedere il caso alla luce delle rimostranze dell’utente,
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però non è raro che la trattazione di questo tipo di istanza sia lunga e, poichè non non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo), l’eccessiva attesa potrebbe impedire l’inizio di un eventuale, necessario, ricorso giudiziario
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano il ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buongiorno.
Non è affatto semplice e la forbice valutativa, nel caso delle sue patologie, è veramente molto ampia, tanto ampia da non aver significato.
Oltretutto alcune si sovrappongono tra loro quanto ad incidenza funzionale e quindi non si può vare una valutazione per singola patologia ma con valutazione funzionale complessiva. Ad esempio queste incidono su un unico apparato organo-funzionale:
“- ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE CRONICA;
-CRURO – SCIATALGIA BILATERALE DA ERNIE DISCALI. ;
-PROTRUSIONE DEL DISCO D11-D12, D12-L1 ;
-ARTROSI MARGINO-SOMATICA E INTERAPOFISARIA ;
-PROTUSIONE DIFFUSA L4-L5, L5-S1 CON IMPRONTA SULLE STRUTTURE SACCO-RADICOLARI.
-AREOLA ALTERATO DEL SOMA L4 IPERTINTENSA IN T2 CON CISTI SINOVIALE, ISO-INTENSA CON CERCINE IPERINTENSO IN T1 – ANGIOMA SUB-TIPICO;
– SPONDILO-ARTROSI CERVICALE”.
Inoltre l’obesità potrebbe essere fatta rientrare assieme a queste come “obesità con complicanze artrosiche” tabellata fino al 40%.
Quindi o “obesità” oppure “rachide” e le valutazioni cambiano molto.
Le ripeto che è impossibile fare una valutazione a distanza in un caso complesso come il suo.
Saluti
Capisco, pensavo potesse all’incirca fare una media di tutto essendo della materia. perchè aldilà della visita diretta se una patologia è in atto ed è accertata da una struttura pensavo un’idea se la potesse fare. allora mi scusi. Grazie lo stesso
Buongiorno.
Non ha letto con attenzione le istruzioni per i commenti.
Il suo è un caso complesso, con alcune patologie la cui valutazione dipende fondamentalmente dalle limitazioni funzionali, limitazioni che a distanza non possono essere valutate.
In assenza di visita diretta e di visione di tutta la documentazione è impossibile fare una valutazione affidabile.
Saluti
salve, vorrei inviare domanda di invalidità + 104 perchè sono affetta dalle seguenti patologie accertate tramite Asl:
– ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE CRONICA;
-CRURO – SCIATALGIA BILATERALE DA ERNIE DISCALI. ;
-PROTRUSIONE DEL DISCO D11-D12, D12-L1 ;
-ARTROSI MARGINO-SOMATICA E INTERAPOFISARIA ;
-PROTUSIONE DIFFUSA L4-L5, L5-S1 CON IMPRONTA SULLE STRUTTURE SACCO-RADICOLARI.
-AREOLA ALTERATO DEL SOMA L4 IPERTINTENSA IN T2 CON CISTI SINOVIALE, ISO-INTENSA CON CERCINE IPERINTENSO IN T1 – ANGIOMA SUB-TIPICO;
– SPONDILO-ARTROSI CERVICALE
ALLA SPALLA DESTRA: -PERIARTRITE SCAPOLO-OMERALE, APPREZZABILI FENOMENI DI OSTEOARTROSI ACROMION-CLAVEARE, NELLO SPAZIO ACROMIO-OMERALE SONO VISIBILI DEPOSITI CALCIFICI DA TENDINOSI DEL SOVRASPINOSO.
A CAUSA DELL’OBESITA’ DI I°GRADO HO COMPLICANZE CRONICHE DI TIPO OSTEO-ARTICOLARE.
-SINDROME ANSIOSA DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIO-GRAVE
-COLECISTI DISTESA DISMORFICA CON CALCOLI ENDOLUME CON FORMAZIONE LITIASICA “SLUDGE BALL”
La mia domanda è a che percentuale potrei arrivare? Attendo un riscontro grazie infinite
Buonasera.
La valutazione si fa sulla scorta delle indicazioni della tabella del DM 05/02/1992, dove le menomazioni da lei indicate esistono, non importa qualè stato il motivo dell’asportazione
8006 MAMMECTOMIA 34%
6604 SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETÀ FERTILE 35%.
Se la tabella dovesse essere rispettata e considerando il sistema di calcolo previsto, chiamanto “riduzionistico”, la percentuale ottenibile dovrebbe essere compresa tra 55% e 60%.
Saluti
Buonasera.
l’art. 4 del DL 5/2012 fa riferimento ai contrassegni per i parcheggi per gli invalidi e ai benefici fiscali per le automobili in favore dei soggetti disabili:
” … I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche’ per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita’ …“.
Il verbale che ha efficacia giuridica è l’ultimo in ordine di tempo. Il certificato “sostitutivo”, previsto al comma 2, è appunto sostitutivo in mancanza di un verbale di invalidità, che in questo caso però c’è. Direi che unverbale e uncertificato in cui vengono affermate cose opposte potrebbe generare un conflitto la cui risoluzione potrebbe essere problematica, soprattutto in caso di contestazioni da parte degli uffici competenti.
Tornando indietro, raramente in invalidità civile c’è qualcosa di “pacifico” soprattutto durante le azioni legali.
L’epidermolisi bollosa è una patologia non presente nella tabella dell’invalidità, cioè quella del DM 05/02/1992.
Alcuni anni fa, ufficialmente per colmare il vuoto costituito dalla miriade di patologie non indicate, l’INPS ha emanato un testo di linee guida ad uso interno, cioè delle proprie commissioni. E’ un testo privo di lagalità, ma le commisisoni INPS ne tengono conto e spesso cercano di farlo rispettare anche ai CTU, spesso con poco successo.
Dicevo “ufficialmente” perchè in varie parti si notano voci presenti nella tabella di legge ma con indicazioni percentualistiche inferiori.
In queste linee guida l’epidermolisi bollosa è presente con indicazioni percentualistiche comprese tra 10% e 100%, a seconda dell’aggressività e quindi nevengono indicate varie forme (pag. 145 e soprattutto pag 147).
Evidentemente i medici INPS hanno ritenuto, non so se a torto o a ragione, che la forma di suo figlio fosse da inserire tra quelle meno aggressive e funzionalmente meno importanti. Raccomando attenzione alla documentazione da far visionare al CTU.
Potrà visionare la tabella scaricandola da questa pagina: http://www.medisoc.it/invalidita-civile/invalidita-civile-linee-guida-inps/
Saluti
Buongiorno;
mi scuso per il disturbo, ma ho letto di voi in Internet e spero che possiate rispondere ad una mia domanda.
Quasi tutte le donne della mia famiglia si sono ammalate di tumore prima dei 50 anni e quindi ho seguito il consiglio
della mia ginecologa e fatto il test genetico. Positivo BRCA1 ho seguito i consigli dei medici e ho tolto tube e ovaie
nel 2015 e seno nel 2016.
Prima degli interventi lavoravo come ausiliaria negli asili nido, un lavoro troppo pesante per me ora.
Quest’anno compio 50 anni e con la difficoltà di trovare lavoro ho fatto domanda all’INPS per avere
riconosciuta una percentuale d’invalidità che mi permetta di rientrare come categoria protetta.
Secondo voi, l’asportazione dei seni e dei linfonodi solo per PREVENZIONE mi da diritto ad avere la percentuale?
E di che percentuale parleremmo?
Grazie
Barbara
Buonasera dottore,
a mio figlio – oggi quattordicenne – sin dalla nascita è stata riscontrata una rara malattia genetica della pelle (Epidermolisi Bollosa) per la quale, a tutt’oggi, PURTROPPO, non si conosce la cura.
Sin dal 2008 è stato riconosciuto portatore di handicap in stato di gravità (anche con limitazione permanente alla deambulazione per ridotta capacità motoria degli arti inferiori) e avente diritto all’indennità di frequenza.
Nel corso degli anni, è stato soggetto a periodiche visite di revisione presso:
• ASL (per la cd. 104/92) – ultima visita aprile 2013 – revisione marzo 2018;
• INPS (per l’indennità di frequenza) – ultima visita settembre 2014 – revisione settembre 2016.
Invero, lo scorso settembre, dopo la visita di revisione presso l’INPS, mio figlio è stato giudicato NON INVALIDO, nonostante sia stata presentata la “consueta” documentazione sanitaria.
Scrivo “consueta” perché, ogni qualvolta vi sia stata visita di revisione (presso ASL o INPS) il certificato prodotto è sempre stato uno e uno solo e, cioè, quello del dermatologo che confermava che il ragazzo è affetto sempre dalla stessa patologia cronica caratterizzata dai medesimi rilievi clinici.
Purtroppo possiamo solo ed esclusivamente limitarci a medicare le ferite all’occorrenza e non eseguiamo periodicamente test e/o esami di alcun genere (se non quelli eseguiti alla nascita – biopsia cutanea e indagine molecolare – che confermarono la patologia).
Premesso che ho già presentato ricorso dinanzi al competente Tribunale e sono in attesa di visita presso il CTU nominato, gradirei ricevere il Suo autorevole parere circa la vicenda sopra esposta con particolare riferimento all’eventuale pacifico riconoscimento del beneficio atteso che la malattia e connaturata da un andamento per così dire: “altalenante”.
Altresì, gradirei sapere se, in ragione della dicitura apposta sull’ultimo verbale INPS “non possiede alcun requisito di cui all’art. 4 D.L. n. 5/2012”, il certificato ASL abbia ancora alcun effetto giuridico.
Ringrazio anticipatamente per il tempo che potrà dedicarmi e Le porgo i miei più sinceri auguri di buona vita.
Buonasera.
In realtà dipende dalle date indicate dal giudice durante i vari passaggi previsti nel rito dell’ATP.
Ma il suo avvocato SICURAMENTE è in grado di darle una risposta sullo stato del giudizio e quindi è a lui che può chiedere e avere risposte certe.
Saluti
Buongiorno vorrei avere una delucidazione ho fatto ricorso di invalidità civile a maggio 2016 mi hanno chiamata a visita ctu il 17 novembre ma a oggi nessuna risposta vorrei sapere se siamo nei tempi e quanto tempo dovrei aspettare.grazie anticipatamente