Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio con una semplice lettera di tipo discorsivo. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto, direttamente e senza ulteriori passaggi,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza incaricandola di rivedere il caso alla luce delle rimostranze dell’utente,
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però non è raro che la trattazione di questo tipo di istanza sia lunga e, poichè non non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo), l’eccessiva attesa potrebbe impedire l’inizio di un eventuale, necessario, ricorso giudiziario
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano il ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
buonasera Dottore sonno un 44 anni con una frattura alla colona vertebrale di artrdesi vertebrale D11 D12 L1 L2 L3 (PA)HO ho richiesto ivalidita civile ma mi hanno dato il 40 percento di ivalidita e mi hanno detto che non mi aspetta niente essendo che piu di un anno che non trovo lavoro non potrei passare in una categoria protetta essendo che il mio lavoro che ho fatto x tanti anni samaltimento amianto non riesco a far piu qusto lavoro a novembre sono 2 anni che sono caduto ei dolori si fano ancora sentire anche se ultimamente x lo stres ho preso kg 110 x178di altezza. Cordiali saluti e Grazie
Buonasera.
Qui siamo troppo sul legale e poco sul “medico”; non sono in grado di risponderle, ma conoscendo la usuale modalità di comportamento dell’INPS direi che probabilmente dovrà rifare un’altra causa.
Saluti
Buonasera.
Pur sembrando apparentemente 3 patologie differenti che colpiscono il cuore, da un punto di vista funzionale è un’unica infermità.
Saluti
Buongiorno e grazie per la sua risposta.
Si, dalle tabelle di riferimento avevo notato questa percentuale relativa all’insufficienza mitralica.
Vorrei un ulteriore chiarimento.
Nel mio caso, avendo tre patologie a carico dello stesso apparato (due insufficienze valvolari, una moderata e l’altra lieve e ipertensione arteriosa) non dovrebbe essere applicato il calcolo riduzionistico? Se così fosse credo che la percentuale dovrebbe essere leggermente superiore.
Ancora grazie per la Sua disponibilità!
Buonasera.
Con moltissima aprossimazione, direi che si tratta di una cardiopatia in seconda classe funzionale NYHA per cui è prevista una valutazione compresa tra il 41% e il 50%. (veda da qui la tabella: http://www.medisoc.it/invalidita-civile/tabella-invalidita-civile-dm-05021992/ )
Siamo proprio in quella fascia, ma non posso dirle con certezza come la Commissione riterrà di dover giudicare.
Saluti
Buonasera Dottore,
Sono una ragazza di 32 anni con le seguenti patologie, così come riportato nel certificato medico che presenterò all’Inps:
Insufficienza mitralica di grado moderato con rigurgito.
Insufficienza tricuspidalica di grado lieve.
Ipertensione arteriosa in cura con Nebivololo 5mg.
Aritmia.
Visto il mio peggioramento negli ultimi due anni (il prolasso mitralico da lieve è diventato moderato, ho affanno e molte extrasistoli), ho deciso di richiedere l’invalidità civile.
Secondo Lei, in linea di massima quale sarà la percentuale che mi verrà attribuita?
Ci sono possibilità di raggiungere almeno il 46% per rientrare nella “categoria protetta”?
La ringrazio
Gentile Dott. Nicolosi, nel 2014 la commissione provinciale inps mi revoca l’indennità di accompagnamento pur confermandomi l’invalidità totale 100% e predispone in delibera la revisione dopo 2 anni. Oppongo ricorso legale ed il tribunale, in data 16/06/2016, omologa in mio favore concedendomi l’indennità di accompagnamento e gli arretrati dal 2014 senza prevedere alcuna revisione. Nel frattempo, prima dell’omologa del tribunale, l’inps mi convoca a visita di revisione (prevista in delibera di invalidità del 2014) e rilascia, in data 20/05/2016, nuova delibera di invalidità totale 100% senza concedere l’indennità di accompagnamento. Notifico l’omologa del tribunale all’inps e il 1° novembre 2016 ricevo gli arretrati dal 2014 fino a maggio 2016 senza attivazione della corresponsione mensile dell’indennità di accompagnamento come previsto in sentenza. L’inps sostiene che da maggio 2016 non mi spetta altro in quanto la loro delibera di maggio 2016 è successiva alla data della visita peritale (CTU) disposta dal giudice. A nulla valgono le mie rimostranze invocando la validità della data della sentenza (16/06/2016) e non quella della visita peritale. Altresì il giudice avrebbe potuto decidere anche in difformità dalla perizia pertanto, ritengo, la visita ctu non ha potere cogente bensì il diritto viene sancito dal giudice con decorrenza dalla data dell’omologa. E’ giusto invocare la prevalenza della sentenza in quanto è l’ultimo provvedimento giuridico e quindi rivendicare le spettanze complete? Grazie.
Buonasera.
L’iter accelerato è previsto in fase amministrativa, cioè nel percorso domanda-accertamento (visita)- validazione verbale-invio verbale.
Invece per il ricorso, che è giudiziario, quindi una causa, ciò non è previsto in quanto, tra la visita del CTU, il medico incaricato dal giudice di dare un parere, e la sentenza, tecnicamente “omologazione del verbale” esiste un percorso che prevede precisi tempi, non abbreviabili.
Saluti
Gentile Dott.Nicolosi vorrei rivolgerle 1 quesito a cui spero possa darmi risposta:
a nov.del 2015 mi è stata diagnostica la mielofibrosi idiopatica cronica di livello2/3.malattia oncoematologica.Ad Aprile del 2016 su consiglio degli ematologi da cui sono in cura (Mandelli di Roma)ho fatto domanda per l’inabilita’ e l’accompagno.A maggio sono stata chiamata dall’INPS e mi è stata concessa l’inv. al
100per cento e l’ass.relativo..A luglio,tramite CAF ho fatto ricorso,e a ott.sono stata chiamata a visita dal CUT (?).La sig.ra del CAF mi ha detto che per la risposta ci vorra’ circa 1 anno.Ma io sapevo che le malattie oncologiche avevano un iter piu’ breve.
La ringrazio
Buonasera.
Capita frequentemente che clinici e medici legali siano in disaccordo.
Indipendentemente da ciò che scrive e certifica lo specialista neurologo, per dare un parere il paziente deve essere visto, o meglio, visitato.
Le consiglio quindi di chiedere un parere ad un medico specialista o esperto in medicina legale della sua città che, visitata la paziente e visionata la documentazione, sarà sicuramente in grado di dare in parere la cui affidabilità è infinitamente superiore a quello che potrebbe essere il mio, a distanza e quindi non affidabile per definizione.
Saluti