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INVALIDITA’ CIVILE: il ricorso giudiziario

Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.

Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti

Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio con una semplice lettera di tipo discorsivo. In tal caso l’INPS può:

  • annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto, direttamente e senza ulteriori passaggi,
  • bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza incaricandola di rivedere il caso alla luce delle rimostranze dell’utente,
  • confermare il giudizio espresso precedentemente.

Attenzione che però non è raro che la trattazione di questo tipo di istanza sia lunga e, poichè non non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo), l’eccessiva attesa potrebbe impedire l’inizio di un eventuale, necessario, ricorso giudiziario

Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano il ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.

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Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.

Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38,  sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.

Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.

  • con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
  • il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
  • il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la  visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento  e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
  • le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
  • quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
  • dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
  • l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
  • l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
  • se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
  • ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
  • se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
  1. con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
  2. sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza. 
  • la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.

DECESSO DEL RICHIEDENTE

Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.

Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.

L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.

PRECISAZIONI

Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.

Dott. Salvatore Nicolosi

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Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa

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616 commenti su “INVALIDITA’ CIVILE: il ricorso giudiziario”

  1. Buonasera Dott. Nicolosi,
    vista la sua gentilezza e competenza, mi permetto anch’io di porle una domanda.
    Ho appena concluso tutto l’iter per il riconoscimento dell’invalidità di mia nonna e la richiesta di assegno di accompagnamento. Mia nonna è stata riconosciuta invalida al 100%, è infatti affetta da decadimento cognitivo che oramai l’ha privata dell’autonomia nella gestione della vita quotidiana. Non le è stato però riconosciuto il diritto all’accompagnamento. Volevo chiederle se secondo lei avrebbe senso presentare ricorso, viste le seguenti circostanze: nel verbale che abbiamo ricevuto compare la dicitura “ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età” (che, come sa, non dà diritto all’accompagnamento); tuttavia, il referto della neurologa esplicitamente dichiara che mia nonna “non è più autonoma e ha bisogno di assistenza continua”. Considerando che la dicitura “ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita” è esattamente quella che dà diritto all’accompagnamento, e visto il referto della neurologa dichiara che mia nonna è in questo stato, secondo lei avrebbe senso presentare un ricorso?
    Grazie mille e buon lavoro,
    Greta

  2. Salvatore Nicolosi

    Assolutamente si, è questa la procedura, anche se i tempi mi sembrano un poco allargati.
    Faccia però caso che il suo avvocato ha detto che dovrebbe opporsi il medico INPS, quindi la parte perdente dovrebbe essere l’INPS … e questa sembra una buona notizia.
    Saluti

  3. Salvatore Nicolosi

    Buongiorno.
    Se non è prevista revisione, le verrà erogata l’Assegno di Assistenza di 279 Euro circa fino a quando, eventualmente, non dovessemodificarsi la sua condizione reddituale superando i limiti stabiliti (veda QUI); è possibile, in via teorica, che nei prossimi anni venga sottoposta a visita di verifica; si tratta di verifiche a “sorteggio”, almeno così dicono, non prevedibili.

    Saluti

  4. Salvatore Nicolosi

    Buongiorno.
    Il suo post non era stato eliminato, era solo ancora in attesa. Da un paio di mesi sto seguendo il blog con difficoltà per la stanchezza procurata da un cumulo di impegni di lavoro e familiari. Si figuri che la sera, invece di mettermi al PC spessissimo mi addormento quasi sul piatto; di tutti i film serali ormai conosco l’inizio, di nessuno la fine; oltretutto questo è un blog amatoriale seguito esclusivamente da me; non c’è un gruppo che ne cura l’aggiornamento e quindi se non sono disponibile nessun’altro lo aggiorna.
    Premesso questo, la sua storia ha molte cose che non vanno.
    Per effettuare il ricorso giudiziario, ormai ATP (accertamento tecnico preventivo) lei ha sicuramente dovuto dare mandato ad un avvocato di procedere.
    Se ha letto la procedura di questo ricorso, che ho delineato per sommi capi, avrà visto che nei vari passaggi il coinvolgimento dell’avvocato è essenziale; è a lui infatti che il CTU, il medico incaricato dal tribunale, invia la sua relazione, è lui che eventualmente poi deve produrre al giudice le contestazioni in caso di diniego. E’ ancora lui alla fine che riceve (non è il termine tecnico giusto, ma è è per capirci) il decreto di omologa da parte del giudice.
    Non è assolutamente previsto che in sede di giudizio venga inviata comunicazione al ricorrente da parte dell’INPS o del tribunale. Tutte le notifiche e le comunicazioni vengono inviate all’avocato presso il quale lei è “elettivamente domiciliato”. Quindi può avere notizie solo rivolgendosi al suo avvocato che dovrebbe avere l’obbligo professionale e deontologico di fornirle.
    Premesso questo, se l’azione di ATP non è chiusa lei non può procedere con un’istanza di aggravamento in quanto la normativa stabilisce che non si può procedere a nuova istanza se la precedente non è conclusa, eccezzion fatta per i soggetti con tumori maligni.
    In sostanza, riassumendo, prima deve assumere notizie dall’avvocato e poi può decidere cosa fare, naturalmente tenendo conto della situazione del ricorso in ATP in questo momento

    Saluti

  5. Sono esterrefatto. E’ una settimana e più che sono in attesa di una risposta e ora scopro che avete eliminato la domanda . complimenti.

  6. dott. sono una paziente che ha avuto un tumore g3 infiltrante maligno alla mammella sx,ho avuto per prima visita il 100%,poi alla seconda 80% e alla terza il 74%,e ultima confermata al 74% dall’inps e di non andare piu’ a revisione,che significa che mi rimarra’ indennita di 279 x sempre? grazie

  7. Salvatore Nicolosi

    Buongiorno.

    SI e NO.

    Anche nella causa successiva all’ATP, il Consulente Tecnico d’Ufficio, cioè il medico incaricato dal giudice di valutare il suo stato invalidante, potrebbe indicare una data di revisione e in questo caso l’INPS procederebbe a visita secondo la sua indicazione.
    Se invece non venisse indicata alcuna data di revisione l’INPS non procederebbe a visita ulteriore.

    Saluti

  8. nel mio caso dottore mi è stata data un invalidità del 100% e il mio avvocato considerando i miei documenti clinici miha detto di fare ricorso per l’accompagnamento,io soffro di disturbi psichici da 20 anni,e negli anni mi hanno fatto diverse diagnosi in diversi ospedali del nord e del sud italia,dallo stato paranoide SAI,schizofrenia paranoide,disturbo bipolare,a finire col disturbo schizoaffettivo con grave disgregazione della personalità e impoverimento cognitivo
    Quindi dottore con l’accertamento tecnico prevenitvo mi possono chiamare a visita straordinaria ma stando a quello che mi ha detto il patronato,se si fà una seconda causa dopo l’atp la sentenza è in via definitiva e se si vince l’inps non ti può più chiamare a visita mi conferma?

  9. Salvatore Nicolosi

    Ho avuto un paio di casi la cui storia è stata proprio questa.
    La scusa ufficiale, “teorica”, era che il soggetto aveva avuto un miglioramento psico-fisico e quindi lo stato invalidante non era più quello riconosciuto all’epoca dell’azione legale; Abbiamo dovuto rifare un’altro ricorso giudiziario.

  10. mi scusi dottore,vuole dire che se uno vince la causa senza revisione l’inps può lo stesso chiamare a visita e togliere la pensione o l’accompagnamento???io sapevo che non potevano se uno avesse vinto la causa

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