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INVALIDITA’ CIVILE: il ricorso giudiziario

Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.

Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti

Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio con una semplice lettera di tipo discorsivo. In tal caso l’INPS può:

  • annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto, direttamente e senza ulteriori passaggi,
  • bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza incaricandola di rivedere il caso alla luce delle rimostranze dell’utente,
  • confermare il giudizio espresso precedentemente.

Attenzione che però non è raro che la trattazione di questo tipo di istanza sia lunga e, poichè non non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo), l’eccessiva attesa potrebbe impedire l’inizio di un eventuale, necessario, ricorso giudiziario

Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano il ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.

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Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.

Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38,  sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.

Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.

  • con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
  • il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
  • il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la  visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento  e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
  • le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
  • quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
  • dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
  • l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
  • l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
  • se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
  • ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
  • se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
  1. con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
  2. sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza. 
  • la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.

DECESSO DEL RICHIEDENTE

Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.

Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.

L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.

PRECISAZIONI

Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.

Dott. Salvatore Nicolosi

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Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa

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616 commenti su “INVALIDITA’ CIVILE: il ricorso giudiziario”

  1. Salve dott,ho fatto tramite patronato ricorso per indennità di frequenza il 5 ottobre, quindi ho fatto visita da un medico legale ad oggi non ho avuto nessun esito ,è normale o sono tempi tecnici e burocratici.mi scusi il ricorso è per mio figlio di anni 7 nato con piede torto bilaterale congenito.grazie

  2. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    E’ probabile che, sulla scorta della documentazione che lei ha presentato (o che è stata acquisita), la commissione abbia ritenuto che la cardiopatia non fosse realmente in III classe NYHA, non sono in grado però di affermare se a torto o a ragione. Circa la sindrome di Klippel-Feil, essendo una sindrome molto rara, ritengo improbabile che qualcuno della commissione sapesse di cosa si trattava, così come in verità non la conoscevo neppure io.
    In questi casi è importante produrre alla commissione certificazioni che documentano le conseguenze funzionali della sindrome stessa e non so se questo è stato fatto.
    Tutto ciò premesso, occorre capire chi le ha detto che in caso di sconfitta potrebbe essere condannata al pagamento dlle spese.
    Questo tipo di procedure hanno come presupposto una valutazione medico-legale di parte che, sulla scorta della documentazione posseduta ed eventualmente su documentazione che potrebbe essere acquisita ex novo (nuove visite o esami strumentali), possa quantificare le probabilità di vittoria in caso di azione legale.
    Poi, naturalmente, occorre considerare la condizione reddituale familiare ai fini dell’eventuale esclusione di pagamento delle spese processuali se il reddito familiare è al di sotto di un certo limite.
    Insomma, occorre una valutazione globale, medico-legale e legale per maggiore serenità decisionale. Alcuni patronati effettuano questo tipo di valutazione gratuitamente grazie a convenzioni con specialiti del settore e quindi può rivolgersi a questi enti.
    Non è assolutamente detto che la valutazione della Commissione valutante sia stata corretta!
    Se non vuol correre il rischio può presentare una nuova istanza producendo però nuova documentazione probante di qualità “superiore”, cioè maggiormente esplicativa dei deficit funzionali prodotti dalle patologie.
    Saluti

  3. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Si tratta di regole piuttosto complesse.
    Ma io preliminarmente cercherei di farmi rilasciare una certificazione dall’area medico-legale dell’INPS della sua zona e poi mi recherei presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della sua provincia che, sicuramente (spero), dovrebbero indicarle la procedura corretta per casi come il suo, sicuramente non il primo.

    Saluti

  4. gent.mo Dottore,
    mia mamma , ultranovantenne , e’ stata riconosciuta disabile ex legge 104 del 92 art. 3 comma 3 ,tramite ricorso al tribunale , con omologazione della relazione del ctu;
    Percepisce assegno di accompagnamento regolarmente dal novembre 2013.
    Adesso ha deciso di acquistare un auto , con le agevolazioni fiscali, ma purtroppo , i rivenditori mi dicono che la
    documentazione ,cioe’ l’omologa rilasciata dal giudice , non e’ accettata dal Pra.
    Sono stato alla ASL per richiedere la documentazione necessaria, ma nessuno , fino a questo momento, e’ in grado di darmi una risposta.
    La ringrazio anticipatamente.
    Acireale 13.01.2017

  5. Gentilissimo Dott.Nicolosi, vorrei rivolgerle una domanda, mi è stata riscontrata una 3 classe NYHA e la sindrome di klippen feill, patologie per le quali mi sono state riconosciute i codici di esenzione per patologia.
    Ho inoltrato domanda di aggravamento per invalidità e riconoscimento della 104.
    Mi è stato riconosciuto il 70% di invalidità civile, quando per la 3 classe NYHA si parte da un minimo del 71% all’80% non mi è stato quindi riconosciuta la patologia rara della sindrome di Klippen Feill. inoltre mi è stata riconosciuta solo la 104 art.1 comma 3.
    mi hanno detto che se presento ricorso corro il rischio di pagare le spese legali in caso di perdita del ricorso.
    Sono davvero amareggiata, non potendo permettermi questo rischio non potrò fare ricorso.
    A me sembra davvero ingiusto questa percentuale che mi è stata assegnata ma sopratutto il non riconoscimento dell’art 3 comma 3 della legge 104.
    La ringrazio per il parere che mi vorrà gentilmente fornirmi.

  6. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Si, è vero sono un medico e non un avvocato; su certi argomenti ho delle competenze ma non arrivo fino a certi livelli.
    Credo che per fare ciò che lei desidera debba rivolgersi ad un avvocato esperto nel ramo invalidità e lavoro.
    In genere quando si ritiene non corretta una valutazione si può fare ricorso giudiziario entro 6 mesi oppure, sempre entro sei masi dalla notifica del verbale, inviare una richiesta di sospensione in autotutela all’INPS e richiedere nuova valutazione, ma questo lo deve fare l’interessato o il tutore legale.
    Se suo figlio è maggiorenne lo deve fare lui con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
    Ma se i termini sono trascorsi e se nel verbale non è prevista revisione, l’unica possibilità è una nuova domanda in occasione del quale presentare alla Commissione documentazione medica recente.
    Circa quello che lei afferma, quindi che sarebbe stata redatta una falsa certificazione, è possibile che non sia corretta la diagnosi, ma “falsa” da idea di dolo e di intenzione a commettere un reato, cosa che probabilmente non è accaduta; è comunque per tale motivo che ho cancellato i riferimenti della sua città e il suo nome.

    Saluti

  7. Dott.Nicolosi,
    mi scuso per l`Avvocato che le ho dato nel mio precedente commento.
    E specifico che mio figlio Luca il verbale di invalidità del CML di ***cancellato*** è del marzo 2015, e, notificato agli addetti del Cim di ***cancellato*** ed all`Amm.re di sostegno di mio figlio, coin olto in tale sostegno a seguito che mia moglie è affetta da patologia psichiatrica.
    Comunque, a parte la precisazione della data verbale, fatemi sapere cosa posso fare per far venir meno tale verbale e relativa patologia.
    La ringrazio e saluto.
    Ta, 09/01/2017. ***cancellato***

  8. Avvocato. avrei bisogno di sapere come procedere per contestare o denunciare una falsa invalidità psichica data dalla Commissione Invalidi di ***cancellato*** a seguito di falsa certificazione medica del Centro Ssalute Mentale di ***cancellato*** .Faccio presente che mio figlio Luca soffre di lieve autismo (parla poco e difficoltà di socializzazione), mentre il CIM di ***cancellato*** ha certificato Schizofrenia catonica approfittando di un periodo di ricovero di mio figlio per problemi abitativi presso casa alloggio.
    Cosa posso fare per far venir meno tale diagnosi e verbale del CML di ***cancellato*** ? Devo denunziare il tutto all`Inps di ***cancellato*** o cos`altro devo fare a livello giuridico e medico?
    Aiutatemi in questa scandalosa vicenda.Ringrazio e saluto.
    Taranto, 9/01/2017 ***cancellato***

  9. buongiorno la ringrazzio della sua disponibilità ma facendo i calcoli sono fuori x 6 mesi di codributi quando dire che fortuna .come gli ultimi anni come si dice speriamo in un anno migliore spero solo che trovi un lavoro . la ringrazzio cordiali saluti e Auguri di buone feste

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