Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Mi scusi e poi non la disturbo più. L’assistente dell’avvocato mi ha detto che il medico dell’inps ha tempo fino alla fine di ottobre per opporsi. Tutto questo secondo lei ha senso? Saluti.
Buonasera.
La sentenza non fa altro che omologare la relazione del CTU, cioè il giudice “promuove” (termine errato ma è per capirci) al rango di verbale la relazione del CTU.
Se nella sua relazione il CTU ha scritto che le patologie sono passibili di miglioramento o qualcosa di simile o addirittura ha indicato una data di revisione, allora l’INPS procede alla revisione.
Ma conmunque l’INPS ha facoltà di effettuare anche revisioni straordinarie, indipendentemente da ciò che è indicato nella relazione del CTU.
Saluti
Buonasera
Mi pare che siamo molto in ritardo. Ma è il suo avvocato che dovrebbe sollecitare
Se ne ha i requisiti amministrativi, provi a chiedere la concessione di assegno ordinario d’invalidità (veda QUESTA pagina)
Buongiorno Dottore , nel 2014 disoccupato e con 4 patologie, ( cardiopatia ischemica, ipertensione, diabete mellito 2 e psoriasi diffusa) ho richiesto visita di invalidità poi definita col 60%. Mi sono appellato perché il punteggio mi sembrava insufficiente e dopo 9 mesi mi hanno chiamato a nuova visita presso un medico e un inviato del tribunale. ( non avevo altre documentazioni da portare, anche perché non sapevo , ) Da allora , ( è passato oltre 1 anno )non ho ricevuto più notizie, ne verbali . né altro. Nel frattempo mi sono ammalato di rettocolite ulcerosa cronica, molto invalidante e limitativa degli spostamenti. Vi chiedo: posso riaprire in qualche modo la visita o la controversia con l’inps per aggravamento ? O devo chiedere una nuova visita come nuovo accertamento partendo da “zero “? E normale l’assenza di qualsiasi notifica?
Spero di essermi espresso chiaramente
grazie
Buonasera dottore,sto cercando di capire una cosa:visto che la sentenza è inappellabile,mi chiedevo se questo comporta la non revisione a visita da parte dell’inps in caso di vittoria del ricorrente,o ci sono altre regole particolari?
Buonasera a gennaio 2015 ho avuto un invalidità del 50% con le patologie numerate 6407 e 6425. Ho fatto ricorso e a maggio 2016 ho fatto l’incontro con la CTU. Ad oggi non ho ancora nessuna informazione. volevo chiederle se tutto ciò corrisponde più o meno alla normalità. Grazie, cordiali saluti.
Buonasera.
E’ successo anche ad un mio paziente.
Si trattava di un giudizio di appello in altra città e quindi la pratica era in carico all’area legale dell’INPS di quella città che non aveva chiuso il caso.
Nella mia era invece tutto normale.
Quando l’area legale di quella città, su nostra segnalazione, lo ha finalmente chiuso allora ha potuto presentare l’istanza.
Sicuramente da qualche parte deve esserci un problema e gli impiegati non possono scaricarsi il problema dicendo che è tutto normale … perchè non è vero, come è documentato dalla risposta del sistema. Dovrebbero contattare la loro area legale perchè quasi sicuramente il problema, da quello che mi dice è li.
Dovrebbe insistere con più forza!
Saluti
Mi scusi dottore non mi ero accorto di aver inserito erroneamente la mia domanda come risposta ad un post. la ringrazio della risposta, sempre molto gentil e preciso.
Buongiorno.Dottore nel 2014 dopo che ci è stata la valutazione della comissione che mi ha valutato invalido nella misura del 55%,l’avv.ha presentato ricorso per ottenere punteggio pieno(ho epatite cronica attiva più soffro di epilessia da anni).Il problema sta nel fatto che al ricorso non mi sono presentato dove ho avvisato l’avvocato che non ero più interessato al ricorso e lui mi ha risposto che se non mi sarei presentato il ricorso veniva archiviato.A distanza di due anni ho deciso nuovamente presentare una nuova domanda per un aggravamento ma questa viene bloccata dicendomi respinta “domanda già presente in archivio e non reinviabile”.Sono andato ben quattro volte all’inps ma mi hanno risposto che nei loro archivi è tutto chiuso