Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Ovviamente non sono in grado di giudicare la sua condizione attuale, ma posso dirle che nei casi oncologici, soprattutto se sono stati effettuati interventi demolitivi e la prognosi è incerta, nel senso che esiste un alto rischio di recidiva, allora la condizione di soggetto con handicap grave, quindi comma 3 art. 3, viene riconosciuta.
Successivamente,eventualmente cessato o ridotto il rischio, si valuta secondo le indicazione dell’articolo di legge:
“3. Soggetti aventi diritto.
1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
…
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
….
Ripeto, non conosco la sua condizione attuale e comunque a distanza non potrei fare una valutazione, ma il criterio indivato dalla legge non è la mancanza di un organo, ma la necessità di assistenza.
Un medico specialista o esperto in medicina legale della sua città potrebbe toglierle il dubbio.
Saluti
Buonasera.
Dovrebbe farlo entro 20-40 giorni in media. E’ sicuramente in ritardo, ma non posso darle risposta sul perchè. E’ compito dell’Avvocato sollecitare il CTU.
Saluti
Buonasera.
Lei ha già postato questa domanda diversi giorni fa’ ed io ho poi risposto il 9/10; forse le è sfuggita.
salve vorrei sapere perche’ dopo fatto visite presso ctp nel mese di maggio 2016 tutt’oggi il medico non presenta ancora bessuna bozza grazie.entoni fer
Buongiorno dottore, innanzitutto la ringrazio per la disponibilità e la professionalità con cui risponde a tutte le domande che le sono poste.
Mi aggiungo ai vari quesiti riportando la situazione di mia moglie; lo scorso ottobre purtroppo le è stata dignosticata una malattia autoimmune, la sclerosi sistemica, in aggiunta a questa patologia si porta dietro ormai da anni una tiroidite autoimmune di Hashimoto.
Mia moglie ha già un impiego a tempo indeterminato ma, vista la possibilità di trasferimenti, cambi orario etc. ha deciso di chiedere l’invalidità civile per essere tutelata da queste problematiche.
Non le descivo la parte della visita nella quale nessuno dei dottori presenti aveva conoscenza di sclerosi sistemica, una addirittura l’ha pure confusa con la sclerosi multipla.
Alla fine di tutto l’iter è arrivata la tanto attesa risposta dell’INPS nella quale le riconoscono il 34% di invalità nonostante le tabelle dell’INPS per le sue patologie riportassero ben altre percentuali.
La domanda adesso è questa conviene fare un ricorso oppure accettare la decisione per poi proporre un aggravamento?
Nel caso del ricorso, secondo la sua esperienza, quale potrebbe essere all’incirca il costo da sostenere. Siceramente questa per noi è una disciminante importante.
La saluto e la ringrazio ancora per la disponibilità.
Francesco
Buongiorno dottore, sono stato operato di adenocarcinoma polmonare il 2011 con asportazione totale del polmone dx, e riconosciuto invalido ai sensi della l.104 art.3 comma 3 per la durata di tre anni, dopo la visita all’Ines da me richiesta alla scadenza, mi è stata riconosciuta l’invalidità l.104 art.3 comma 1. Ho fatto ricorso solo perché a mio parere un polmone nuovo non me lo danno e l’invalidità peggiora di anno in anno
Buonasera.
La sclerosi sistemica è presente in tabella, ma con un nome differente:
9326 SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE VISCERALE 41%-50%.
Mi pare che effettivamente la valutazione sia stata non in linea con le indicazioni tabellari.
L’aggravamente va dimostrato, cioè occorre dimostrare, con certificazioni specialistiche, che dal giorno dell’accertamento precedente c’è stato un qualche peggioramento quindi non posso dirle cosa le potrebbe permettere con maggiore certezza di raggiungere il suo obiettivo.
Circa i costi dei ricorsi giudiziari, sono assai variabili.
Si tratta, come avrà letto in questa pagina, di cause più brevi, ma sempre cause sono.
Alcuni patronati, almeno nella mia città, hanno firmato una convenzione con degli avvocati per effettuarle a tariffe molto calmierate, circa 200€, ma ogni provincia ha sue regole.
La media, per un avvocato, sarebbe di 500€.
Saluti
buonasera dott.Nestra in momento attuale non riesco a svolgere le mie mansioni come facevo pima trovandomi in una grossa dificoltaicolosi ho 38 anni e sono un operaio edile nel 2015 sono stato operato al menisco gamba sinistra a giugnio 2016 sono stato operato di ernia discale l5s1 e adesso sono in atessa di terzo intervento mi e partito anche il menisco gamba destra in questo momento mi trovo in grande dificolta a svolgere le mie mansioni ,che possibilita ho per richiedere invalidita civile se no almeno a essere inserito nella categoria proteta cosa devo fare,la ringrazio in anticipo per le sue risposte augurandole una buona serata
Buongiorno dottore, innanzitutto la ringrazio per la disponibilità e la professionalità con cui risponde a tutte le domande che le sono poste.
Mi aggiungo ai vari quesiti riportando la situazione di mia moglie; lo scorso ottobre purtroppo le è stata dignosticata una malattia autoimmune, la sclerosi sistemica, in aggiunta a questa patologia si porta dietro ormai da anni una tiroidite autoimmune di Hashimoto.
Mia moglie ha già un impiego a tempo indeterminato ma, vista la possibilità di trasferimenti, cambi orario etc. ha deciso di chiedere l’invalidità civile per essere tutelata da queste problematiche.
Non le descivo la parte della visita nella quale nessuno dei dottori presenti aveva conoscenza di sclerosi sistemica, una addirittura l’ha pure confusa con la sclerosi multipla.
Alla fine di tutto l’iter è arrivata la tanto attesa risposta nella quale le riconoscono il 34% di invalità nonostante le tabelle dell’INPS per le sue patologie riportassero ben altre percentuali.
La domanda adesso è questa conviene fare un ricorso oppure accettare la decisione per poi proporre un aggravamento?
Nel caso del ricorso, secondo la sua esperienza, quale potrebbe essere all’incirca il costo da sostenere. Siceramente questa per noi è una disciminante importante.
La saluto e la ringrazio ancora per la disponibilità.
Francesco
Nel caso delle patologie da vibrazioni a bassa frequenza trasmesse al rachide, in associazione alle ernie discali, viene accolta.
saluti