Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
ritengo che molto probabilmente gli esiti del 2° intervento entreranno a far parte del danno biologico valutato dall’INAIL. In genere gli interventi di stabilizzazione successivi ad un intervento per ernia discale sono causati da una evoluzione non buona, diciamo sfortunata, del primo intervento e quindi, nel suo caso, fanno parte della patologia professionale.
Saluti
Buonasera.
Probabilmente si
Errare è umano, perseverare è diabolico. …
Do seguito alla mia vicenda raccontata sin qui , oggi mi è arrivato il verbale scaturito dalla chiamata a visita erronea visto che si riferiva alla scadenza di un verbale che di fatto era stato annullato. Ebbene i signori di Inps se ne sono fregato della sentenza e tutto il resto mi hanno tolto indennità di accompagnamento e inserito revisione al 2019 . Ora dovrò nuovamente o fare causa o impugnare questo verbale illegittimo, tutto questo in una sede Inps già al centro di scandali e arresti per falsi invalidi giustamente devono pagare gli invalidi veri . Quindi è inutile fare ricorsi perché dopo 3 anni di iter giudiziario Inps impiega 3 minuti a toglierti tutto nuovamente. Grazie .
Dottore mi scusi so anche che la spondilodiscoartrosi non è tabellata
Salve dottore ho 48 anni e da 23 svolgo il lavoro di camionista Nel 2015 sono stato operato di ernia discale L5 S1 Ho fatto domanda per malattia professionale tramite patronato inas In prima istanza non è stata accolta Ho fatto ricorso per la collegiale Nel frattempo ho subito un secondo intervento di artrodesi L5 S! con mezzi di sintesi viti e barre matalliche.A distanza di 4 masi ho ancora problemi a camminare ciò dolori alla gamba sinistra partendo dal gluteo fino al piede HO rifatto RM più RX con diagramma aggiuntivo con questi referti —RM alterazioni spondilosiche A livello D11 D12 dell\anello fibroso che contatto l\astuccio durale A livello L3 L4 potrusione ad ampio raggio dell\anello fibroso che contatta il sacco durale Sospetta anterolistesi in L4 segni di degenerazione artrosica dei limitanti interprofisarie Angioma IN L3 RX ridotto lo spazio intervertebrale in L5 S1 con tessuto cicatriziale rigidità del rachide in massima estensione IL direttore sanitario dell\inail al momento della visita collagiale ha voluto pure i documenti sanitari del secondo intervento dicendomi che la malettia professionale è stata accolta e che mi arriverà a casa la percentuale d1invalidità Dottore lei pensa che terranno conto del secondo intervento? visto che ci potrebbe essere compatibilità con il lavoro del camionista che svolgo? La ringrazio in attesa di risposta.
Buonasera nel 2015 sono stato operato di ernia discale L5 S1 A Maggio ho avuto una ricaduta con intervento di artrodesi L5 S1 con viti e barre e decompressione del canale.HO fatto domanda di aggravamento vorrei sapere se potrò arrivare ad una percentuale del 47% avendo già il 35%.La ringrazio in attesa di risposta
Buongiorno.
Purtroppo a questo quesito non sono in grado di dare risposta con la dovuta competenza.
Sicuramente più affidabili, su questo quesito di natura stretamente amministrativo, sono i Patronati che giornalmente si confrontano con l’INPS e le sue regole, a volte (spesso) poco chiare.
Saluti
Buongiorno Dottore, vorrei chiedere: quando un invalido titolare di assegno di invalidità/inabilità “definitivo” matura i requisiti pensionistici previsti dalla legge (oggi 42 anni e 10 mesi – pensione di anzianità) per quale ragione può godere dei propri contributi solo al compimento dei 67 anni (pensione di vecchiaia)?
C’è un modo per trasformare l’assegno ordinario di invalidità “definitivo” in pensione di anzianità?
Quando si apre una finestra per un’uscita lavorativa anticipata l’INPS ai titolari di assegno di invalidità non consente di accedere all’esodo giustificandosi che esiste già un trattamento economico sociale, per cui l’invalido è costretto a lavorare fino all’età di 67 anni mentre i sani possono ritirarsi all’età di 58 anni.
Questo trattamento non sembra equo e mi pare strano che non ci siano sentenze che hanno analizzato questo sopruso.
Grazie ancora per la Sua pazienza.
Alessandro
La ringrazio Dottore mi ha aiutato moltissimo. Saluti.