L’indennità per lavoratori affetti da Talassemia e Drepanocitosi consiste in una Indennità annuale pagata mensilmente a sostegno del reddito a favore dei lavoratori affetti da Talassemia maior, o Morbo di Cooley, e da Drepanocitosi, o anemia falciforme.
E’ stata istituita con la legge 448/2001, la Finanziaria per l’anno 2002, ed è prevista dall’art. 39, commi 1 e 2:
” ... 1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall’anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
…“
Con la legge L.350/03, finanziaria per l’anno 2004, comma 131 (art.3, c.131, ), questa indennità è stata estesa anche ai lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e con talassemia intermedia, purché in trattamento trasfusionale o con idrossiurea:
Art. 3, comma 131, legge 350/2003: “ All’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: «drepanocitosi» sono inserite le seguenti: «, nonché talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,».“
REQUISITI CONTRIBUTIVI ED ANAGRAFICI
Viene erogata a tutti i lavoratori, non importa se pubblici o privati o liberi professionisti o lavoratori autonomi, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 10 anni e aventi almeno 35 anni di età, naturalmente se sussiste il requisito sanitario.
REQUISITI REDDITUALI
L’indennità annuale per lavoratori affetti da Talassemia e Drepanocitosi è considerata un “sostegno al reddito”e quindi
- è cumulabile con qualunque tipo di reddito e con qualunque tipo di pensione,
- è cumulabile con qualunque altra prestazione previdenziale (ad es. invalidità civile),
- non sono previsti limiti di reddito per la corresponsione,
- è esente da imposta IRPEF.
L’EROGAZIONE E ENTITA’ DEL BENEFICIO
L’ente erogatore è sempre l’INPS, la misura dell’indennità è pari al trattamento minimo annuale e viene erogato suddiviso il 13 mensilità; nell’anno 2024 l’importo mensile è di € 598,61 (nel 2023 era € 567,94, nel 2022 era € 525,38, nel 2021 e nel 2020 era € 515.58, nel 2019 era 513,01).
LA DOMANDA
Viene erogato su specifica domanda alla sede INPS di residenza (mod. TD1) che va corredata con documentazione sanitaria attestante la sussistenza delle patologie indicate, quindi talassemia major o anemia falciforme (drepanocitosi), rilasciata da strutture sanitarie pubbliche operanti per la diagnosi e la cura della talassemia, drepanocitosi ed emoglobinopatie.
Se il lavoratore è affetto da talassemia intermedia, nella certificazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, deve essere specificato che è in corso trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
Deve essere prodotta anche certificazione del raggiungimento dei requisiti previdenziali, se questi sono stati maturati presso ente diverso dall’INPS.
Se è necessario per il raggiungimento del requisito contributivo, può essere prodotta idonea comunicazione del datore di lavoro per l’anno in corso o i modelli CUD per i periodi non inclusi nell’estratto contributivo.
CONSIGLIO COMUNQUE DI RIVOLGERSI AD UN ENTE DI PATRONATO CHE POTRA’ SEGUIRE CORRETTAMENTE TUTTO L’ITER DELLA PRATICA.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servozi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Che io sappia, e spero di non sbagliarmi, non è prevista la sospensione del diritto per una qualche causa, ad eccezione di situazioni di rilevanza penale riguardante la certificazione dei requisiti, come ad esempio la produzione di certificazione falsa.
saluti
Buonasera.
Non so cosa lei intenda per “separata”, ma l’indennità per i talassemici è compatibile con qualsiasi altra prestazione assitenziale.
Saluti
Buon giorno! Vorrei gentilmente sapere dal momento che viene concessa l’indennità Thalassemia e Drepanocitosi in quelle caso o momento potrebbe essere tolta questo diritto. Vi ringrazio per l’attenzione!
salve posso chiederle un informazione?la pensione di invalidita’ civile,la danno separata all’ indennita” ai talassemici?
Buonasera.
Nella Tabella del DM 05/02/1992 per la Talassemia intermedia non esiste alcuna voce di riferimento, ma l’INPS ogni tanto emette delle linee guida valutative per casi articolari, soprattutto se si tratta di condizioni invalidanti in cui la mancanza di indicazioni precise potrebbe creare difformità di valutazione tra le varie commissioni.
Alcuni anni fà è stato prprio pubblicato un documento INPS intitolato: “Linee guida valutative per le Emoglobinopatie” ad uso delle Commissioni per l’Accertamento dell’Invalidità Civile. Non ha forza di legge ma le Commissioni ne tengono conto.
Lo potrà consultare in calce ad una pagina di questo blog assieme al mio commento: https://medisoc.it/invalidita-civile-2/inps-linee-guida-valutative-per-le-emoglobinopatie/
Salve. Con la talassemia intermedia c’è la possibilità di ricevere l’invalidità civile? A che percentuale massima? Grazie
Buonasera.
RISPONDO IO
Quello che dice “Domenica” in realtà non è esattamente corretto.
Vediamo innanzitutto la normativa, comma 3 dell’art. 80 della legge 388/2000:
” … 3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. …“
Quindi, non riconoscimento di legge 68/99, ma invalidità civile non inferiore al 75% o riconoscimento di cecità o altro, ma sicuramente non legge 68/99, e in tale caso si ha diritto al riconoscimento di ulteriori 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro durante il quale si è raggiunta la percentuale d’invalidità indicata.
Per precisare ulteriormente, se la persona è stata riconoosciuta invalida all’80% per 5 anni ma solo per 1 di tali anni ha lavorato, l’aumento di contribuzione figurativa è di 2 mesi solamente e non di 10.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Buongiorno, io ho provato ad agire come dice lei. Dal sindacato mi hanno risposto che non è possibile. Posso avere ulteriori spiegazioni in merito per favore?
SIGNORA DOMENICA, MI DA’ ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO ?????? GRAZIE.
NELLE LEGGE 68/99 NON TROVO LA SPECIFICA DIGITURA.
buonasera elena….puoi integrare i tuoi 9 anni di lavoro con quelli che hai diritto essendo invalida con legge 68/99 cioe si ha diritto a 2 mesi ogni anno fino a un massimo di 5 anni quindi se usi quelli sei arrivata sicuro a 10 anni contributivi.
ciao