L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%.
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Ho pubblicato il tuo parere, che sono certo è condiviso anche da altri, per eventuale dibattito. Io preferisco, almeno per il momento, non esprimere un parere.
Saluti
Dott. Salvatore Nicolosi
Buongiorno. Sono un Medico del Lavoro e non condivido nella sostanza la logica di questo assegno di invalidità. Nel momento in cui viene riconosciuto al lavoratore di fatto si certifica la riduzione a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative con riferimento alla sua mansione specifica. Di fronte a tale riconoscimento il Medico Competente non può non procedere con una inidoneità permanente alla mansione specifica (a mio parere non puoi essere adibito a proficuo lavoro in relazione alla tua mansione specifica, nemmeno con prescrizioni/limitazioni, se sei in grado di effettuare meno del 33% delle attività previste da quella mansione), cosa che comporterebbe con buona probabilità il licenziamento del lavoratore a meno di una ricollocazione (repechage). Se invece, per qualsiasi motivo, dovesse essere ancora formulabile un giudizio con limitazioni non si capisce il senso del riconoscimento economico ad un lavoratore che continuerebbe a percepire il proprio stipendio per intero (lavorando meno di 1/3 rispetto ad collega che svolge la stessa mansione e percepisce lo stesso stipendio).
Buonasera.
E’ veramente molto improbabile che una eventuale sua domanda di Assegno Ordinario venga accolta.
La sua menomazione infatti è “PREESISTENTE” alla costituzione del rapporto di lavoro e quindi non valutabile ai fini del riconoscimento di una riduzione di capacità lavorativa a meno di 1/3.
Solo un peggioramento della menomazione stessa, funzionale o anatomica, ne permetterebbe la valutazione.
Saluti
Gentile Dott. Nicolosi,
Le scrivo in quanto spero che Lei possa aiutarmi a risolvere un punto che non mi è chiaro. Io, dalla nascita, ho una deformazione (non congenita) agli arti superiori, in particolare un abbozzo delle prime falangi dita in una mano, e nell’altra ho l’abbozzo di due dita su cinque. Ai diciott anni ho richiesto il riconoscimento dell’invalidità civile, che mi è stata concessa al 75%.
Ho sempre lavorato come impiegato, e ho maturato i requisiti contributivi. L’unica cosa che non mi è chiara è se, vista la mia situazione, la ma condizione soddisfatti anche i requisiti sanitari. La mia situazione è stabile, non vi è stato nessun peggioramento. Però, d’altra parte, è innegabile che la mia situazione influisca sulle mie capacità lavorative da impiegato, si pensi all’utilizzo della tastiera etc.
Secondo Lei potrei soddisfare i requisiti sanitari ? ha senso presentare domanda per l’AOI?
La ringrazio molto per la sua disponibilità nel rispondere.
Buonasera.
la Valutazione che mi chiede di fare a distanza non è possibile.
Bisogna visitare il paziente e valutare tutta la documentazione, cose che naturalmente possono essere fatte solo da un medico in presenza.
Saluti
Buongiorno dott. Nicolosi, le scrivo perchè sono in procinto di visita inps per la conferma dell’assegno ordinario IO che mi è stato dato nel 2018 anche grazie ai suoi preziosi consigli..
La mia domanda è questa : oltre ad essere in follow up oncologico per patologia neoplastica del 2015 su orofaringe e recidiva linfonodale del 2017 per cui ho subito una linfadenectomia latero cervicale dx
puo bastare una EMG che dimostri una sofferenza assonale di grado marcato al nervo accessorio spinale e un reclutamento volontario di densità ridotta al muscolo trapezio dx oltre ad una ben visbile perdita anatomica e di elevazione oltre 90° della spalla , la parte dx del collo rigida e insensibile causa radioterapia e intervento per giustificare un
elevata incidenza funzionale in occupazioni confacenti , in sostanza la riconferma ? Ho 56 anni e un passato da magazziniere ricambi auto per 27 anni fino al 2015.
Grazie
Buonasera.
Il caso è semplice: di ora è la domanda, da ora la corresponsione dell’Assegno d’Invalidità, se spetta.
Saluti.
Buonasera , mia moglie propio oggi ha presentato la domanda per ricevere l’assegno ordinario di invalidità. Le hanno detto che ne avrebbe avuto diritto già 5 anni fa ma che non era possibile richiedere gli arretrati. E ‘ così’??.
Buongiorno.
SE il datore di lavoro le ha offerto una mansione adeguata alle sue condizioni di salute, senza riduzione di stipendio e senza demansionamento, in via teorica lei ha avuto una buona riconversione professionale.
IN via teorica, ma non conosco le mtiazioni del riconoscimento e quindi le sue patologie, questo potrebbe essere considerata una condizione che le ha permesso di riacquisire una sufficiente capacità lavorativa, tale da giustificare la revoca del beneficio.
Questa è la teoria ma naturalmente ogni cosa va calata nella condizione specifica del soggetto in esame e nel suo caso specifico non posso proporre risposte certe.
In ogni caso, se le viene chiesto se ha avuto un cambio di mansioni non può esimersi dal rispondere correttamente.
Saluti
Buongiorno ,ho percepito per tre anni aoi, all ultima visita me L
Hanno revocato , ho fatto ricorso e domani ho la
Visita di controllo con nuova documentazione.
un foglio del
Datore di lavoro che attesta che ho cambiato mansione per tutti i miei problemi potrebbe essere utile ai fini del
Riconoscimento ( logicamente oltre ai certificati medici)?
Ringraziando anticipatamente