Legge 12 giugno 1984, n. 222

( Gazz. Uff., 16 giugno, n. 165).

Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

Art. 1. Assegno ordinario di invalidità.

1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

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3. L’assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l’assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L’integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo della pensione sociale di cui all’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l’integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l’importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.

5. Per l’accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all’art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

6. L’assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo art. 4, si considerano utili i periodi di godimento dell’assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

7. L’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell’assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell’eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell’assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.

8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo art. 9.

9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell’assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all’art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell’assegno di invalidità, l’ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all’assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell’art. 7 sopra citato.

10. Al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L’importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità in godimento al compimento dell’età pensionabile.

11. All’assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall’art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assegno mensile di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l’assegno di invalidità

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Art. 2. Pensione ordinaria di inabilità.

1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell’interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.

3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall’importo dell’assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l’iscritto nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l’assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell’assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell’età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;

b) per l’iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l’assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell’età pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell’anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l’assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell’ultimo triennio di lavoro autonomo.

4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

5. La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all’estero svolte successivamente alla concessione della pensione. é, altresì, incompatibile con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l’assegno di cui all’art. 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell’interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l’importo della pensione di inabilità e quello dell’assegno di invalidità.

6. Ove l’inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l’ammontare della rendita stessa.

Art. 3. Esclusione dall’assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità.

1. L’assegno di invalidità e la pensione di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e al successivo art. 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell’età pensionabile.

Art. 4. Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.

1. Ai fini del perfezionamento del diritto all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall’art. 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell’agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell’art. 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 9, n. 2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.

3. Per gli iscritti alla gestione speciale per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell’art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

4. Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.

Art. 5. Assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità.

1. Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’assegno di cui sopra:

a) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

b) non è compatibile con l’assegno mensile dovuto dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

c) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all’importo della prestazione stessa.

2. Ai fini della concessione dell’assegno, gli interessati sono tenuti a presentare all’Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.

Art. 6. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti,
per cause di servizio.

1. L’iscritto nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all’assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all’art. 4, quando:

a) l’invalidità o l’inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

b) dall’evento non derivi il diritto a rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

2. I superstiti dell’iscritto nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché:

1) la morte dell’iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

2) dalla morte dell’iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

3. L’art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903 è abrogato.

Art. 7. Perequazione automatica.

1. Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazione per perequazione automatica previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 8. Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali.

1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell’art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. L’ultimo comma dell’art. 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: < o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età>>.

Art. 9. Revisione dell’assegno di invalidità e della pensione di inabilità.

1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso, l’accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell’anno precedente il titolare dell’assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall’art. 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l’accertamento, salvo quanto previsto al successivo quinto comma.

3. La revisione può essere richiesta anche dall’interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria. Ove l’organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione, l’eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

4. Ove l’interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, quest’ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.

5. L’eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.

6. Quando, a seguito della revisione, risulti che l’interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata, ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell’assicurato entro i limiti di cui al precedente art. 1, è attribuito l’assegno di invalidità.

7. Quando il titolare dell’assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all’art. 2. L’importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell’assegno precedentemente goduto.

8. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del presente articolo, l’interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.

Art. 10. Riduzione dei requisiti contributivi.

1. Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all’art. 4 della presente legge è ridotto ad un anno o a due anni per coloro che presentino domanda di assegno di invalidità o di pensione di inabilità rispettivamente nel corso del biennio o nel corso del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11. Limite alla presentazione di nuove domande.

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegnazione di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, finoa quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Art. 12. Decorrenza della normativa.

1. Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all’entrata in vigore della presente legge.

2. Ove non espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico.

Art. 13. Personale medico degli enti previdenziali.

1. Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all’art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 14. Surrogazione.

1. L’istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell’assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 15. Modifica dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

1.All’art. 36, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono soppresse le parole: < e dell’adozione dei provvedimenti in materia di invalidità pensionabile ed avanza proposte al consiglio di amministrazione ed agli organi competenti a decidere i ricorsi nell’anzidetta materia>>.
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