SOTTOSEZIONE INPS
Sezione di accesso a pagine dedicate a problematiche riguardanti le invalidità INPS, con esclusione dell’invalidità civile a cui è dedicata una sezione apposita.
La pagina dedicata alle circolari INPS, anche se per lo più riguardano l’invalidità civile, è inserita anche qui per facilitare la navigazione tra le pagine .
INPS: Assegno ordinario di Invalidità
INPS: Pensione ordinaria di Inabilità
INPS: Pensione Anticipata di Vecchiaia (invalidi 80%)
Assegno per Assistenza Personale Continuativa
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Indennità per lavoratori affetti da Talassemia e Drepanocitosi
INPS: Indennità Antitubercolare
INPS – pensioni di invalidità: sentenze e giurisprudenza
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Buonasera.
“Intervento chirurgico mutilante” non dovrebbe essere la diagnosi, ma una delle indicazioni classificative “grossolane” che servono a far inserire il caso all’interno di certe categorie statistiche e che si trova indicata all’interno del verbale.
Non vorrei sbagliare, in quanto non ho a portata di mano uno, ma potrebbe essere che quello che ha lei è un verbale con gli”omissis” in cui viene oscurata la diagnosi e tutte le notizie sanitarie e sensibili, utilizzabile, ad esempio, per benefici accessori, tipo biglietti di autobus o accesso in musei gratuitamente.
Per quanto riguarda la data, potrebbe essere che si trattasse non della data della visita ma della data di chiusura del verbale (almeno lo spero).
Se ritiene che il giudizio sia stato errato può solo iniziare un’azione legale in quanto il ricorso amministrativo non è previsto.
Il ricorso giudiziario, una causa con una modalità molto abbreviata in una prima istanza, deve essere fatto rigorosamente entro 6 mesi dell’arrivo del verbale (veda QUESTA pagina).
Ad essere precisi, esiste una possibilità di ricorso, anche se improprio.
E’ possibile produrre un’istanza di “riesame in autotutela” all’INPS che però potrebbe non essere nemmeno presa in considerazione. Il problema è che questa istanza non interrompe i termini per il giudizio e quindi, se l’INPS perde tempo o non accoglie l’istanza, l’azione legale non può essere fatta per decorrenza dei termini.
Circa l’azione lagale naturalmente serve un avvocato, ma alcuni patronati hanno convenzioni con tariffe molto calmierate.
Saluti
Salve, sono la mamma di un ragazzo di anni 13, quando aveva 8 mesi gli hanno diagnosticato un rabdomioma ventricolo sx. Nel 2005 fatta domanda invalidità e legge 104 art 3 comma3 e avute entrambi. Nel 2007 revisione e confermate ancora. Ora ad aprile siamo andati io e mio figlio a revisione ricevuta risposta per invalidita confermata ma la diagnosi un po’ strana ( intervento chirurgico mutilante ) mah! strano dato che i documenti che ho portato non c’era scritto ciò perché mio figlio non può essere operato. La Rm che ha fatto (ultima nel 2015 lui ne fa ogni 3 anni con e senza contrasto) diceva che la massa rispetto al precedente era cresciuta e che bisognava tenere sotto controllo. Ora come dicevo invalidità confermata ma non ho avuto risposta per legge 104, dopo vari andirivieni perché ogni volta non trovavano documenti, mi sono rivolta all’ ANMIC e ieri non solo mi è arrivata risposta che non confermava la 104 art 3 comma 3 ma comma 1, ma c’era scritto che mio figlio era stato lì in visita in data di ieri, cosa non vera. Ora io chiedo come dovrò comportarmi? Io non accetto nessuna delle due, chiedo se effettivamente è come penso io , che hanno perso documenti. Grazie
Buonasera.
Il suo quesito è totalmente di tipo burocratico e si riferisce a normative veramente datate di cui non ho documentazione. Non sono in grado di darle una risposta affidabile.
Gent.mo Dott. Nicolosi,
Io mi sono ammalato di TBC nel mese di Settembre 1972. Dopo 12 mesi di Sanatorio ho continuato a percepire l’indennità Tubercolare per altri 24 mesi in quanto dimesso per Stabilizzazione con prosecuzione della cura ambulatoriale.
Tra qualche anno io andrò in pensione e vorrei capire se, facendo riferimento alla circolare INPS in vigore nel 1972, ho diritto o meno a includere questi 3 anni di contributi figurativi nei conteggi delle settimane utili alla pensione.
Sarebbe possibile avere il suo parere ed eventualmente avere da Lei i riferimenti della Circolare INPS in vigore nel 1972?
Grazie
Buonasera.
Ma non esiste una “professione” di CTU.
CTU vuol dire “consulente tecnico d’ufficio”.
In cause di ogni tipo, penali o civili, può accadere che esistano delle problematiche tecniche di cui il giudice non ha competenza.
In questo caso incarica un tecnico esperto nella materia del contendere al fine di risolvere un suo dubbio.
Quindi il CTU è un professionista che può essere un ingegnere, un architetto, un economista, un commercialista, un esperto di balistica, un perito chimico, un chimico (laureato), un medico, un geometra, e così via.
Per svolgere l’attività di CTU occorre quindi innanzi tutto avere specifiche competenze che possono essere utili al giudice, iscriversi presso apposite liste presenti in ogni tribunale, in genere pagando una piccola tassa, e attendere poi la convocazione di un giudice.
I puristi della materia sicuramente mi “tireranno le pietre” per aver ridotto in così poche righe la spiegazione dell’attività del CTU, ed avrebbero anche ragione. Ma questa mia serve anche a spiegare a non tecnici chi è ed a cosa serve il CTU. La funzione del CTU è in realtà una delle più importanti che ci sia all’interno dellle cause, civili o penali che siano. Il giudice, in assenza di questa essenziale figura, nella stragrande maggioranza dei casi non potrebbe esprimere il suo giudizio.
Va da se quindi che sul CTU grava una grande responsabilità, oltre che morale, anche penale e civile nel caso non svolga il suo lavoro con onestà e correttezza.
Quindi caro amico che mi chiedi informazioni sulla professione di CTU, devo dirti che NON esiste (o non dovrebbe esistere) una professione di CTU. Occorre essere professionisti competenti e affidabili e avere la fiducia dei giudici.
Saluti
Gent.mo Dott. Nicolosi,
la scrivo in merito ad alcuni chiarimenti circa la professione di CTU. Potrebbe gentilmente ricontattarmi alla mia mail.
Grazie. Nicola
Buonasera.
Difficile dare un parere a distanza.
La valutazione sull’opportunità di un ricorso giudiziario (l’unico possibile) dipende da tanti fattori: la patologia in se, le conseguenze dell’intervento, la terapia in atto effettuata e, non affatto ultima, la conoscenza del modo di valutare dei medici con funzione di Consulente Tecnico d’Ufficio del tribunale della provincia.
Se fossimo nella mia città direi che le probabilità di successo ci potrebbero essere ma con un ampio grado di incertezza (in termini non tecnici: 60% si e 40% no).
Dovrà quindi chiedere una consulenza ad un medico espeto o specialista in medicina legale della sua zona.
Saluti
Saluti
Buongiorno, vi scrivo per avere una consulenza riguardante la revisione d’invalidita civile di mia figlia. Ella nel 2012 / mia figlia era minorenne) n ha avuto un tumore alla tiroide con successiva tiroidectomia e chemioterapia( una seduta di radioterapia metambolica), le è stata data l’invalidita civile al100% e la legge 104 art 3 comma 1. Nel 2014 c’e’ stato un ritorno della malattia con una compromissione dei linfonodi laterocervicali di sx e seguente linfoadenectomia e seduta radiometabolica con legge 104 che è stata modificata in art3 comma 3.A ottobre del 2015 è stata chiamata per la revisione dell’invalidita e legge 104 e il verdetto è stato di riduzione dell’invalidita al 50% e variazione della 104 che passa ad art, 3 comma 4. La domanda è questa: mi conviene fare il ricorso, mia figlia e in corso di follow-up grazieW