L’assegno ordinario d’Invalidità è previsto dall’art. 1 della legge 222/84, è riservato ai dipendenti del comparto privato, ma anche agli artigiani, e consiste in un assegno mensile la cui entità dipende dai contributi versati.
Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.
Nel web o nei patronati può essere impropriamente chiamato “assegno di invalidità contributiva” o, abbreviato, “IO” (è la sigla che viene usata dall’INPS nei riassunti inviati all’invalido).
REQUISITO SANITARIO
Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente a meno di 1/3 delle sue capacità lavorative in “occupazioni confacenti alle attitudini.“
Da rilevare che la valutazione medico-legale del quadro invalidante e/o delle singole patologie può essere difficile, in quanto infermità uguali possono produrre, nei lavoratori che svolgono mansioni diverse, differenti limitazioni delle capacità lavorative. In sostanza non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse “occupazioni confacenti”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure devono essere stati versati almeno 260 contributi settimanali; di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.
LA DOMANDA PER L’ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITA’
Propedeutica alla domanda di concessione di Assegno è la presentazione di apposita certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d’invalidità civile, ormai lo SPID).
La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3.
Se si è proceduto all’attivazione di credenziali dispositive, è possibile inviare la domanda anche autonomamente accedendo all’apposita area del sito dell’INPS con lo SPID; ma è una modalità che sconsiglio: non sempre sul sito dell’INPS le procedure sono lineari e semplici e si corre il rischio di “bruciare” il certificato o fare una istanza differente da quella che si desiderava.
Il modello cartaceo SS3 (scaricabile da qui-> SS3-modello) ha ormai solo un valore storico.
L’ACCERTAMENTO SANITARIO
Il lavoratore che ha presentato la domanda di Assegno ordinario d’Invalidità viene, piuttosto rapidamente, convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta, lo visita e quindi esprime un giudizio. Se il medico accertatore dovesse ritenerlo opportuno o utile per una più corretta valutazione può far sottoporre il richiedente ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto, ma comunque mai con accertamenti invasivi.
SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,
in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale (vedi dopo), viene erogato l’Assegno ordinario d’Invalidità.
DURATA DELL’ASSEGNO.
L’assegno viene concesso per un periodo di 3 anni.
È facoltà dell’INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale (vedi dopo).
Circa 6 mesi prima, l’INPS avvisa il lavoratore della prossima scadenza e lo invita a ripresentare la nuova istanza per la conferma del beneficio.
La domanda deve essere presentata con modalità assolutamente uguale alla prima volta, quindi un nuovo certificato medico (modello SS3 on-line) e una nuova domanda (consigliabile sempre tramite Patronato).
Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l’assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l’istanza, ma l’INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l’Assegno.
SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
La domanda di assegno ordinario d’invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini.
In questo caso è possibile presentare un apposito ricorso presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il termine di 90 giorni in realtà è ordinativo e non perentorio; ho avuto esperienza diretta di ricorsi inviati abbondantemente dopo il 90° giorno il cui iter successivo non ha subito alcun problema.
Anche per il ricorso al Comitato Provinciale è indispensabile l’invio di un certificato su modello SS3 (compilato on-line) e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita, naturalmente se è organizzato in tal senso.
Da precisare che in occasione del rinnovo al triennio o in occasione dei controlli intermedi (vedi dopo), il medico accertante può rispettivamente rigettare la nuova domanda o revocare l’assegno con 2 differenti motivazioni:
- “rigettata per motivi sanitari” ==> il medico ritiene che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute;
- “rigettata per motivi reddituali” ==> dalla documentazione si evince che non c’è stata alcuna riduzione di reddito a causa della malattia oppure addirittura vi è stato un aumento di reddito, ad esempio per un favorevole cambio di mansioni.
In entrambi i casi non vi sono differenze nella modalità con cui procedere al ricorso al Comitato Provinciale, quindi certificato e domanda.
SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.
In questo caso è possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio dell’Assegno d’Invalidità contributiva.
Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:
- con l’assistenza di un avvocato si propone il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione che, nel caso dell’Assegno ordinario d’Invalidità, è di 3 anni e 6 mesi;
- il giudice, letto il ricorso, ordina la comparizione delle parti e nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), convocandolo per il giuramento;
- il CTU, un medico, convoca il ricorrente e, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), se indicati e presenti, lo sottopone a visita medico-legale, valuta la documentazione sanitaria, se lo ritiene opportuno dispone supplementi d’indagine, e quindi redige e poi deposita la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo);
- entro un termine perentorio fissato da giudice ma non superiore a 30 giorni, le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
- se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 giorni; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria;
- se la relazione del CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
- la sentenza però è inappellabile.
COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
L’assegno ordinario d’Invalidità è compatibile con l’attività lavorativa, ma ciò potrebbe provocare un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell’Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretata dall’Istituto come una variazione delle “occupazioni confacenti”; l’INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto opportuno, revocare la corresponsione dell’Assegno.
E’ incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l’Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d’invalidità compresa tra 74% e 99%.
In qualche caso, ad esempio, se l’infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall’INAIL.
E’ incompatibile con l’indennità di mobilità, ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole, e con il trattamento di disoccupazione.
ULTERIORI NOTIZIE
Se durante la corresponsione dell’Assegno ordinario d’Invalidità il lavoratore non ha lavorato e a suo favore non sono stati versati contributi lavorativi, il periodo viene considerato utile ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile.
E’ a tutti gli effetti un reddito e quindi è assoggettato ad IRPEF e si cumula con eventuali altri redditi, da lavoro o immobiliari ad esempio, ai fini delll’imposta sul reddito.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’Assegno ordinario d’Invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia; i periodi di fruizione dell’Assegno, durante il quale il pensionato non ha svolto attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del diritto, ma non incidono sull’ammontare della pensione.
QUALCHE CONSIGLIO.
In occasione delle visite di revisione disposte dall’INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.
In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.
Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera
Essendo un medico posso rispondere con affidabilità solo alla prima domanda, di cui ho anche avuto esperienza professionale diretta.
L’area amministrativa INPS, verificata la permanenza dello stesso livello retributivo, potrebbe chiedere una revisione, ma in sede di revisione non esiste una norma fissa; il medico INPS farà una nuova valutazione e, a secondo dei casi, può comunque confermare l’assegno o può disporre la revoca.
Saluti
Buongiorno,
mia moglie percepisce ASSEGNO ORINARIO INVALIDITA’ da ottobre 2020 e pur a fatica continua a lavorare a tempo pieno
Volevo porle alcune domande:
1) non avendo riduzione di stipendio INPS può revocare l’assegno prima dei 3 anni?
2) se passa a un PARTIME l’assegno verrebbe ricalcolato a favore dell’invalido senza riduzioni qualora il nuovo stipendio in regime di PARTIME risultassse inferiore a 4 volte il trattamento minimo?
3) SE sì, questo ricalcolo dell’assegno , quando verrebbe fatto dall’INPS? Da subito o allo scadere dei 3 anni o su richiesta dell’invalido?
grazie 1000
Buonasera
Per il rinnovo della IO occorre un certificato modello SS3, non sostituibile con nessun’altro tipo di certificato o verbale, e presentare la relativa istanza.
Io sono sempre dell’opinione che, pur essendo possibile presentare questo tipo di istanza autonomamente, naturalmente se si possiedono le credenzali dispositive, è meglio appoggiarsi ad un buon patronato che, se “buon” ha la possibilità di usufruire di canali privileggiati messi a disposizione dallo stesso Istituto per risolvere eventuali problemi.
Circa i documenti, non saprei, io mi occupo generalmente solo della parte medica
Saluti
Buongiorno,
secondo la lettera inviatami dall’INPS in data 01/08/2020 devo procedere alla richiesta della conferma dell’assegno d’invalidità cat. IO.
Tra i documenti richiesti sono indicati il modulo SS3 e il modulo RED.
In merito preciso che lo scorso 26/01/2021 ho ricevuto il verbale della visita sostenuta presso la commissione medica della stessa INPS che mi rinnova l’invalidità al 100% con diritto all’ accompagnamento.
Alla luce di quanto esposto le chiedo, cortesemente,:
1) il modulo SS3 devo comunque inviarlo o è sostituito dal verbale sopra indicato
2) il modulo RED come devo inviarlo non riuscendo ad usufruire del servizio presente sul sito “MYINPS”; preciso che ho inviato la dichiarazione dei redditi 2019 regolarmente e che non possiedo altri redditi.
Nel caso di dover effettivamente fare un rihiesta di rinnovo dell’assegno di invalidità ordinario (IO) a quale documento INPS fare riferimento.
Grazie in anticipo per l’attenzione che so mi verrà riconosciuta.
Con l’occasione i miei più cordiali saluti.
Buonasera.
Non è affatto semplice fare una valutazione medico-legale per una riduzione di capacità lavorativa, già con persona da poter visitare e documentazione medica a disposizione. A distanza è veramente impossibile e, sotto molti aspetti scorretto.
Solo un medico specialista o esperto in medicina legale della sua zona che possa visitarla e consultare la sua documentazione medica può rispondere a questo tipo di quesito in modo affidabile.
Saluti
Salve,Sono un ragazzo di 45 anni.Sto lavorando come magazziniere in un centro logistico ricambi auto.Sono stato riconosciuto invalido civile avendo 60% di invalidita.Sono nato con la focomelia mano destra e i ultimi anni la mia situazione salutare e peggiorata avendo una ipoacusia neurosensoriale medie,lomboscialtagia sinistra,spondilose,e artrosi cervicale.faccio sempre piu fatica lavorare fisicamente.Chiedo gentilmente se facendo la visita,ci sono posibilita di otenere asegno.Grazie mille
Buonasera.
Ha ragione lei: dimostrare che questa patologia provoca una riduzione di oltre i 2/3 di capacità lavorativa è veramente difficile.
Credo che sia una strada MOLTO in salita.
Saluti
Buonasera, ho 38 anni e soffro di emicrania cronica (a volte con aura) da quando ero adolescente. Per il tipo di lavoro che faccio (consulente informatico) ho dei seri problemi a lavorare davanti al PC poiché mentre lavoro gli attacchi di emicrania diventano più forti e, a seconda del tempo trascorso davanti al computer, più frequenti. Negli ultimi anni, pertanto, sono stata costretta a ridurre notevolmente il numero di ore lavorative giornaliere e a lavorare sempre da casa (quando ho un attacco di emicrania ho difficoltà a guidare per recarmi in ufficio).
Pensa che potrei chiedere l’assegno di invalidità? O, trattandosi di emicrania, non è possibile dimostrare all’INPS una reale diminuzione della capacità lavorativa?
Grazie in anticipo!
Buongiorno.
Il suo quesito è fondamentalmente di tipo “amministrativo”.
Essendo io un medico, le mie conoscenze sono maggiormente orientate alla parte medico-legale di questo tipo di prestazioni assistenziali.
Per questo tipo di informazioni ritengo di non essere affidabile e quindi le consiglio di chiedere lumi presso un patronato ben organizzato.
saluti
Buongiorno, sono dipendente di un’azienda privata, sono in malattia da due anni in quanto il mio contratto non prevede il comporto e percepisco l’assegno ordinario di invalidità. L’INPS mi paga lo stipendio per sei mesi all’anno ma non mi versa più i contributi figurativi in quanto ho superato i 22 mesi di malattia. So che l’assegno copre i contributi per i periodi non lavorati e privi di contribuzione, contributi utili al raggiungimento dei 20 anni per il diritto alla pensione. Nel mio caso vale questo discorso o essendoci un rapporto di lavoro attivo la copertura contributiva dell’assegno non è prevista? Io sono ancora assunta ma di fatto non lavoro, prendo lo stipendio sei mesi all’anno e non mi viene versato più un contributo. Grazie