Legge 27 maggio 1970, n. 382

“Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili”.

(Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970, n. 156)

1. Aumento della pensione non riversibile.

La pensione non riversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentata:

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  • da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
  • da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

2. Ciechi ospitati in istituti di istruzione o di assistenza.

Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunità che provvedono al loro sostentamento, la pensione non riversibile è ridotta nelle seguenti misure:

  • lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;
  • lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

3. Tredicesima mensilità.

Ai titolari della pensione non riversibile di cui ai precedenti articoli nonché ai titolari dell’assegno disciplinato dall’articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta, con la mensilità di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo. Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell’anno la tredicesima rata di cui al comma precedente è dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell’anno stesso.

4. Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti.

A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non riversibile di cui ai precedenti articoli, l’indennità di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, è corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione. Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell’indennità in misura ridotta, la maggiorazione è concessa con provvedimento del presidente dell’Opera nazionale per i ciechi civili.

5. Condizioni economiche.

La pensione non riversibile e l’indennità di accompagnamento di cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che l’interessato non risulti iscritto nei ruoli dell’imposta complementare sui redditi.

6. Beneficiari dell’assegno a vita.

In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo di entrambi gli occhi, con eventuale correzione, l’Opera nazionale per i ciechi civili continuerà la corresponsione dell’assegno di lire 10.000 mensili, di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli dell’imposta complementare sui redditi.

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7. Indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non riversibile.

L’indennità di accompagnamento, nella misura di cui all’articolo 4, spetta altresì ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non riversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente dall’imposta complementare.

A tali fini gli interessati debbono produrre all’Opera nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista, attestante la cecità assoluta, nonché da una dichiarazione dell’ufficio finanziario, concernente la posizione dei richiedenti agli effetti dell’imposta complementare.

L’indennità di accompagnamento è concessa, previo l’accertamento della cecità assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell’Opera nazionale per i ciechi civili.

Il godimento dell’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

8. Domande e ricorsi pendenti.

Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione non riversibile, presentati anteriormente al 1° gennaio 1970 e non ancora definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 limitatamente al periodo anteriore al 1° gennaio 1970 e, per il periodo successivo, presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le disposizioni della presente legge.

9. Decentramento del sistema di erogazione.

Il Ministero dell’interno provvede alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto, previo accertamento delle condizioni previste dalla presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente all’applicazione della presente legge, due rappresentanti dell’Unione Italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione del predetto ente.

Nelle province di Trento e Bolzano l’erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge viene effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall’art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 7 dell’art. 7 del predetto D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed un medico appartenente ai ruoli della regione designato dal presidente della regione.

La nomina di due rappresentanti dell’Unione italiana ciechi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige.

Nella regione della Valle d’Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti dell’Unione italiana ciechi nominati dal presidente della giunta regionale.

Avverso la decisione del comitato provinciale, l’interessato può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell’interno, che provvede previo il parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell’assistenza pubblica, i qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall’Unione italiana dei ciechi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di necessità, il Ministro per l’interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell’interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati, dal direttore generale dell’assistenza pubblica. [I ciechi civili beneficiari di una o più delle provvidenze previste dalla presente legge, non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici, conseguono il diritto all’assistenza sanitaria con il concorso finanziario dello Stato] (2). [Per l’applicazione del precedente comma il Ministero dell’interno provvede con apposite convenzioni con enti mutualistici] (Commi abrogati dall’art. 12, D.L. 2 marzo 1974, n. 30).

10. Commissioni provinciali sanitarie.

L’accertamento delle condizioni visive degli aspiranti uno o più dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato, in ciascuna provincia, da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l’ufficio provinciale sanitario.

Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o della Unione italiana dei ciechi, può nominare più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l’ufficio dell’ufficiale sanitario.

11. Composizione delle commissioni provinciali sanitarie.

La commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e da un oculista designato dall’Unione italiana dei ciechi.

Il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare a far parte della commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell’ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale, di cui all’articolo successivo.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a segretario o equipollente.

La commissione ha il compito di accertare se li istanti sono affetti da cecità assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi. Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra e della luce. I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecità assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.

Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario della commissione deve parimenti comunicare a tutti gli istanti l’esito del controllo oculistico.

Il segretario della commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente all’Unione italiana dei ciechi l’elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo è stato effettuato l’accertamento oculistico, con l’indicazione dell’esito per ciascuno di essi.

12. Commissioni regionali sanitarie.

Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l’ufficio provinciale sanitario del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un comune della regione, e da un oculista designato dall’Unione italiana ciechi.

Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l’interno. Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal sesto, settimo e ottavo comma del precedente articolo.

Avverso la decisione della commissione sanitaria regionale l’interessato o l’Unione italiana dei ciechi possono proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente .

13. Durata del mandato delle commissioni sanitarie.

Le commissioni sanitarie di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

A ciascun componente delle predette commissioni, estraneo all’amministrazione statale, è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura verrà fissata dal Ministero della sanità, di concerto con quello del tesoro (Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 5, L. 26 maggio 1975, n. 165)

14. Presentazione delle domande.

I cittadini che aspirano al godimento di uno o più benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità e dell’eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione.

15. Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte.

Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, i certificati relativi all’eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad uno o più dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli dell’imposta complementare sui redditi.

16. Modalità di erogazione.

Il Ministero dell’interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni previsti dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti. Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 589.

17. Decorrenza dei benefici.

La concessione della pensione e dell’indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.

18. Scadenza delle rate.

Le pensioni, l’assegno vitalizio e l’indennità di accompagnamento sono pagate in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percepita anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

19. Accertamenti sulla permanenza dei requisiti.

Gli organi preposti alla concessione hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge.

20. Soppressione dell’ONCC e trasferimento del patrimonio.

L’opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, e successive modificazioni, è soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla predetta Opera vengono trasferiti alla Unione italiana ciechi.

21. Trasferimento del personale dell’Opera nazionale ciechi civili.

I ruoli delle carriere del personale dell’Opera nazionale per i ciechi civili – salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo – sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento e con la consistenza organica fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E, all’Amministrazione civile dell’interno.

Il servizio prestato, presso l’Opera nazionale per i ciechi civili, dal personale appartenente ai ruoli trasferiti all’Amministrazione civile dell’interno, è considerato, a tutti gli effetti, servizio prestato presso lo Stato.

Salva la progressione in carica del personale appartenente a tali ruoli, i posti di ruoli trasferiti all’Amministrazione civile dell’interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle carriere della predetta amministrazione.

Il personale del ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva dell’Opera nazionale per i ciechi civili può chiedere entro il 31 dicembre 1970 di essere inquadrato, conservando l’anzianità di carriera e di qualifica posseduta, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella A allegata alla presente legge, le cui dotazioni organiche saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di posti.

Il personale che non intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma sarà inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo della carriera direttiva del personale della Unione italiana ciechi.

Il personale avventizio alle dipendenze dell’Opera nazionale per i ciechi civili è trasferito, conservando l’anzianità di carriera e di qualifica, all’Unione italiana ciechi. Il contributo annuo a favore dell’Unione italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, è aumentato di un importo pari all’onere di spesa per il personale, di cui ai precedenti commi, trasferito all’Unione stessa.

22. Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici.

Ai fini della concessione della pensione, dell’indennità di accompagnamento, dell’assegno a vita e dell’assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell’opera nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno a partire dall’esercizio 1971.

Gli stanziamenti destinati, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, al funzionamento dell’opera nazionale per i ciechi civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1° gennaio 1971:

a) del Ministero dell’interno;

b) dell’Unione italiana ciechi; ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in conformità ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall’applicazione del precedente articolo 21.

23. Copertura della spesa.

Al maggior onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio rese necessarie dall’applicazione della presente legge.

24. Effetti della legge ed abrogazioni.

I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1970.

Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data le competenze dell’Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite, ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo 9.

E’ abrogato l’ultimo comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.

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