Questa pagina è ancora in costruzione; mancano alcune leggi fondamentali. Mi adopererò per inserirle quanto prima, compatibilmente con qualche impegno di lavoro (per fortuna).
DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 14 APRILE 2022
Modifiche al decreto 2 agosto 2007, in materia di individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. (22A03206)
Legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 25)
Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (solo l’articolo 25) recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.».
(GU Serie Generale n.190 del 18-8-2014 – Suppl. Ordinario n. 70)
Art. 25- Semplificazione per i soggetti con invalidità …
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 , art. 38
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
Si tratta della norma che ha introdotto l’Accertamento Tecnico Preventivo nei procedimenti giudiziari per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ed anche di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222
Legge 24 giugno 2010 , n. 107
“Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche.”
Decreto Ministeriale 2 agosto 2007
“Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”
Legge 20 febbraio 2006, n. 95
“Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi”
Legge 9 marzo 2006, n. 80
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”
Circolare Ministero della Salute 28-4-2004
“IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
SEZIONE II
Vista la relazione del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, avente per oggetto: Legge 3 aprile 2001 n. 138. …
RITIENE OPPORTUNO
che la classificazione e la quantificazione del danno visivo, ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 138, sia presa a riferimento in tutti gli ambiti in cui si effettua una valutazione medico legale del danno funzionale.
In merito alla corrispondenza fra la misura in gradi del restringimento del campo visivo e la nuova definizione introdotta dalla succitata legge, che fa riferimento ad un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3% per i ciechi totali, al 10% per i ciechi parziali, al 30%, 50%, 60% per gli ipovedenti,
APPROVA
l’allegato documento predisposto dal prof. Ratiglia su «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici» … “
Legge 3 aprile 2001, n. 138
“Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”
Legge 12 marzo 1999, n. 68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
D.Leg. 29 aprile 1998, n. 124
“Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”
D. Leg. 15 ottobre 1990, n. 295
“Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”
D.Leg. 11 ottobre 1990, n. 289
“Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi”
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Dlgs 23 novembre 1988, n. 509
“Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291”.
Legge 21 novembre 1988, n. 508
“Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”.
D. L. 25 luglio 1980, n. 282
questa è la tabella delle percentuali di invalidità civile valida fino alla pubblicazione del DM 05/02/1992, quindi nel periodo 1980-91; da precisare che la percentuale utile per ottenere il beneficio economico era il 67%.
Legge 11 febbraio 1980, n. 18
“Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”
Legge 30 marzo 1971 n. 118
“Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.”
Legge 27 maggio 1970, n. 382
“Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili”.
Legge 26 maggio 1970, n. 381
“Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti”.
LEGGE 28 marzo 1968, n. 406
Norme per la concessione di una indennita’ di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall’Opera nazionale ciechi civili.
LEGGE 9 agosto 1954, n. 632
“Istituzione e compiti dell’Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita.“
Buonasera.
Mi vanto di non sapere tutto e che con il 68% di invalidità si possano “raddoppiare” gli anni di contribuzione è proprio una delle cose che non sapevo.
Ma per la verità mi pare proprio che non sia affatto così.
Prima di fare istanze strane che non esistono si informi con attenzione; soprattutto non si lasci invogliare a dare le dimissioni dal lavoro perchè “tanto, con il 68% di invalidità i tuoi contributi sono raddopiati e avrai una buona pensione”.
Ciò premesso, per ottenere una maggiore percentuale d’invalidità bisogna presentare una nuova istanza, secondo la procedura che descrivo in QUESTA pagina.
Saluti
Buongiorno Salvatore,volevo porle una domanda e chiederle un parere.
Un pò di tempo fa durante una visita presso un medico del lavoro mi è stato detto che con il 68 % di invalidità è possibile raddoppiare gli anni svolti di lavoro.
Premetto che son invalido al 50%, e mi è stato indicato in linea molto vaga l’iter da seguire.
Come prima cosa dovevo effettuare una visita neurologica e anche psicologica, in modo da constatare il disagio per la mia patologia, e poi fare richiesta di aggravamento.
Questo è in linea generale ciò che mi è stato detto.
La mia domanda è che iter devo seguire per poter fare tale richiesta?
La Ringrazio Anticipatamente.
Cordiali Saluti
Valerio
Buonasera.
Non posso capire a distanza perchè le hanno ridotto la percentuale d’invalidità; posso pensare, ma solo come ipotesi, che la documentazione dal lei prodotta alla revisione fosse insufficiente o di veccha data o entrambe.
Siamo però nell’ambito delle ipotesi.
La soluzione è far visionare il verbale e la documentazione ad un medico esperto o specialista in medicina legale per verificare se ci sono i requisiti per iniziare un’azione legale.
In genere i patronati ben organizzati offrono questo servizio gratuitamente e l’eventuale assistenza per la causa con tariffe molto calmierate.
Le ricordo che la causa va iniziata entro 6 mesi dall”arrivo del verbale. (veda QUESTA pagina).
Saluti
Bpco la mia malattia mi scuso
Buona sera ho ricevuto pensione invalidità c 3 anni al 100per cento c novo con ossigeno artrite. Psoriasica adesso mi hanno dato 85 per cento e non riesco a capire il perché non mi aspetta poi nulla perché il mio reddito supera i 426o euro ma siccome spendo più di 5000 euro al mese di affitto non mi rimane niente x mangiare a chi mi posso rivolgere ho quasi 62 anni e ho dovuto smettere il lavoro x grave insufficienza respiratoria facevo il corriere lavoro molto pesante. Grazie
Buonasera.
Innanzi tutto dovrebbe essere riconosciuto soggetto con handicap in condizione di gravità, quindi comma 3, art.3 della legge 104/92 e con difficoltà deambulatorie. Non mi pare che ci siano i requisiti.
Per un parere on-line più affidabile può andare sull’ottimo sito http://www.handylex.org, ed esattamente in questa pagina: http://www.handylex.org/schede/veicoli.shtml
E’ un sistema di verifica con controllo automatico piuttosto affidabile.
Saluti
Buongiorno,
non so se la mia domanda è di Vs.pertinenza,ma al momento ricevo solo pareri discorsanti fra loro.
Le spiego mio padre di anni 81 ha avuto il 18/02/2015 un infortunio agricolo che ha causato amputazione braccio sx. Le è stato riconosciuta un invalidita civile pari al 33% ( se ne potrebbe parlare)e la legge 104 (solo art. relativo ad acquisto e modifiche auto). La mia domamda è:
essendo una persona molto in gamba ma comunque con 81 anni, ha deciso di abbandonare la patente e quindi l’auto. Io sua figlia, che però non percepisco detrazioni per il padre, dovendo fare i vari spostamenti con lui e avendo una macchina non idonea , posso usufuire delle agevolazioni fiscali? Grazie
Buonasera.
Non posso, in un caso come il suo e in assenza di visione della documentazione e di visita medico-legale, dare indicazioni sulla percentuale d’invalidità riconoscibile; si tratta infatti di patologie la cui valutazione è molto variabile in rapporto alla gravità.
Saluti
salve sono affetto di cardiomiopatia-ischemica ipertensiva ho avuto una angioplastica nel 2014 ad oggi soffro di apnea notturna e quindi necessito di un cpap x respirare che mi e stato dato dal ASL di competenza ho 50 anni .volevo sapere se posso fare richiesta di invalidita civile ed eventualmente che percentuale mi sarebbe data grazie mille
Si, è vero, un’unica Commissione giudica per legge 104/92 e legge 68/99, ma lei nel quesito ha parlato di invalidità civile e legge 68/99 e in questo caso può essere una commissione diversa.
I giudizi comunque arrivano in busta separate, mai due verbali nella stessa busta,