Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
La valutazione per legge 104/92 non può essere sostituita da quella per l’invalidità e quindi non credo.
Sono leggi differenti.
Ma comunque si deve leggere con attenzione la sentenza, anche chiedendo lumi all’avvocato che ha seguito la sua pratica
saluti
Buonasera.
Che io sappia non si può se non recandosi in cancelleria.
Potrei sbagliarmi, ma non credo.
Saluti
Salve,
Dove posso consultare la sentenza del giudice in autonomia,ad esempio con spid ?
buongiorno Dott. Nicolosi. Mia nonna, in seguito a ricorso, ha ottenuto in prima istanza il riconoscimento, dal parte del CTU della L. 104/92, art. 3 c. 3. Avverso tale decreto ci siamo opposti, entro il termine di 30 gg, ottenendo successivamente e dopo altra perizia presso CTU anche l’indennità di accompagnamento, con riconoscimento dell’invalidità 100% ai sensi della L. 509/88. La mia domanda è se la 104 continui a sussistere o sia stata totalmente sostituita da altre prestazioni, quali invalidità civile e accompagnamento.
salve. mia suocera ha fatto la richiesta per pensione di invalidità. nel verbale viene sbagliata la patologia e quindi fa il ricorso. il medico legale per rilasciare un nuovo certificato le ha chiesto 350€. volevo sapere se è giusto. perché leggo su internet che è gratuito
Buonasera.
Che io sappia, l’omologa cammina assieme alla relazione di consulenza del CTU, dove è indicata la diagnosi
Gent.mo Dott. Salvatore Nicolosi buongiorno,
avrei necessità di capire come funziona la sostituzione di un verbale di invalidità con un’omologa del Giudice..
entro nello specifico:
dopo una causa il Giudice riconosce l’invalidità al 100% non rivedibile,.
Viene regolarmente erogata la pensione in termini economici ma quando vi è una prestazione sanitaria, come ad esempio l’otorino, che dovrebbe attivare la pratica per sordità quest’ultimo è impossibilitato in quanto non è presente il verbale INPS che riconosce il paziente invalido al 100% ma solo un’omologa.
Purtroppo INPS nonostante la richiesta effettuata non rilascia il verbale e la paziente non può far valere i suoi diritti e le sue necessità.
Lei può aiutarmi a capire le strade da percorrere?
La ringrazio anticipatamente per quanto potrà rispondere al riguardo.
Cordiali saluti.
Buonasera.
E’ una questione di valutazione medico-legale; la Commissione ha il potere di farlo ma non è detto che abbia ragione.
In questo caso esiste il ricorso in sede giudiziaria.
Saluti
Buongiorno Dott. Nicolosi, oltre ai complimenti per il sito ben esaustivo e organizzato, mi permetto di chiederle un’unica cosa: “la commisssione esaminatrice per l’invalidità civile, senza visitare il richiedente, ma attenendosi ai certificati presentati, può arbitrariamente ridurre il grado di malattia da una categoria grave, riducendola ad una lieve? Ad esmpio esplicativo un’ipertensione CLASSE NYHA di classe 2, stabilita dal cardiologo dell’ASL di competenza è stata dalla Commissione declassata alla Classe 1. Ciò è possibile? Grazie per l’attenzione.
Antonio
Buonasera.
Non è affatto così semplice. Ogni volta che si fa una domanda per aggravamento viene rivalutato tutto il quadro invalidante.
Occorre quindi ridocumentare le vecchie patologie con nuova documentazione e produrre certificazione per le nuove. Inoltre, nella maggiore parte dei casi, le valutazioni indicate nelle tabelle sono per fasce percentuali, ad esempio dal 41% al 50%; una commissione può quindi valutare una patologia il 42%, un’altra il 45%, un’altra il 50% e via dicendo. Ciò comporta che l’aggiunta di una singola patologia come l’ipertensione arteriosa semplice, al massimo valutabile il 20% circa, non è detto che produca l’obiettivo sperato.
Saluti