Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Ho già il 70% fi invalidità ho chiesto l’aggravamento per ipertensione arteriosa con farmaci. Mi è stato solo riconfermato il 70%. Ma l’ipertensione con controlli cardiologici non da diritto a nessun punteggio?
Buonasera.
In caso di azione giudiziaria non esiste un verbale: l’unico verbale è la sentenza.
Saluti
Salve Dott. Salvatore Nicolosi,
ho fatto causa all’INPS per il mancato riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, ho vinto la causa a fine 2021 e dovrei ricevere gli arretrati il mese prossimo.
Volevo capire come poter avere un verbale dell’INPS aggiornato con la dicitura relativa alla necessità dell’accompagnamento per richiedere gli sgravi legati a quella norma (30, comma 7, della legge n. 388/2000).
La ringrazio per il tempo dedicatomi.
Buonasera.
Innanzitutto è stata illogica la presentazione di una domanda di riconoscimento di legge 104, visto che già era stato riconosciuto il comma 3; se si ha il “massimo possibile” perchè richiederlo nuovamente? In questo modo ci si espone a valutazioni differenti dal passato, cosa che le è purtroppo accaduta.
Dal momento dell’arrivo del verbale si può presentara una nuova istanza, ma si deve cercare comunque di dimostrare meglio l’incidenza funzionale delle malattie da cui si è afflitti.
E’ possibile che la sua documentazione non fosse adeguata e quindi il risultato, anche con nuova domanda, non cambierebbe.
Consiglio di chiedere una consulenza ad un medico specialista o esperto in medicina legale della sua zona.
Saluti
Buongiorno dottore,
mio padre di 89 anni, già riconosciuto invalido al 100% e già avente diritto di legge 104 (verbali del 2017) ha fatto domanda di aggravamento per richiesta di accompagno il 26 febbraio del 2021. Nessuna risposta o chiamata a visita ma a dicembre 2021 sono venuta a conoscenza della nuova procedura on-line del sito INPS denominata “allegazione documentazione sanitaria” e quindi il 7 gennaio 2022 sono riuscita a completare l’allegazione (da fine dicembre al 7 gennaio non si riusciva a fare l’ultimo step per un errore informatico).
Il giorno 14 gennaio 22 la domanda veniva “elaborata” ed il 16 gennaio 2022 “chiusa”. Ieri, 27 gennaio 2022, é arrivato il verbale che non solo non accoglieva la domanda di aggravamento ma modificava il comma della legge 104 da 3 ad 1 togliendo di fatto a mio padre tutti i diritti già acquisiti.
Se non presentassi ricorso, potrei fare una nuova istanza? Purtroppo mi era stato suggerito dal patronato che ha inserito la domanda di non allegare anche i verbali precedenti e questo a mio parere può aver portato a questo risultato.
Grazie in anticipo per la cortese risposta
Buongiorno.
In realtà non è proprio così:
1) la revisione può essere prevista nella relazione del CTU,
2) l’INPS ha la facoltà di effettuare revisioni straordinarie, previste da una normativa di alcuni anni fa quando venne fatto un grosso lavoro di verifica delle invalidità datate, quindi risalenti ad anni in cui vi erano requisiti differenti, o “sospette” per riconoscimenti con patologie con possibilità di miglioramenti o con diagnosi la cui veridicità poteva esssere messa in discussione.
Quindi esiste la possibilità teorica di revisione anche a seguito di riconoscimento con azione legale.
Saluti
IO HO VINTO UN RICORSO CONTRO INPS NEL METà 2017 DAVANTI IL CTU E MEDICO LEGALE DEL ISTITUTO DATO CHE NON Cè STATA NESSUNA CONTESTAZIONE DELLA SENTENZA DA AMBO LE PARTI IL GIUDICE DOPO 30 GIORNI A DEPOSITATO LA SENTENZA CHE PER LEGGE NON PUO PIU ESSERE IMPUGNATA NE MODIFICATA E DATO QUESTO NON DOVREBBE LA PERSONA INVALIDà AVERE PIù REVISIONI DI INVALIDITà ,GRAZIE E SALUTI SE MI POTETE DARE UN AGGIORNAMENTO RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
Buonasera.
E’ veramente troppo presto!
20 giorni per la relazione, altri 10-20 per osservazioni delle parti, 1 altro mese di attesa per e osservazioni al giudice e quindi 1-3 mesi per la sentenza.
In totale, se tutto fila liscio, da 4 a 6 mesi, almeno dalle mie parti, anche in rapporto alla quantità di casi che il giudice deve seguire.
Saluti
Salve dottore,
Mia madre percepisce pensione d’invalidità dal 2006.
Il 18 aprile 2018 abbiamo fatto ricorso per indennità di accompagnamento perché le è stato rifiutato.
Seguito dal Caf, il 26 maggio 2021 quindi qualche mese fa, mia madre viene visitata dal. CTU dopo 3 anni, visita a casa, (il caf giustifica gli anni passati per la pandemia) ad oggi sono passati 2 mesi , non so niente, siccome ho solo mia madre e lei ha solo me, ho 22 anni vorrei capire quanto tempo passa, quanto ancora devo aspettare… Mia mamma è affetta da schizofrenia cronica paranoide. Aldilà di questo l’avvocato del caf, come compenso, ha richiesto che quando arriveranno gli arretrati vuole il 50%. E so che questo si chiama patto Di quota lite. Dottore quando avrò risposta dal. Giudice visto che il CTU ha visitato mia madre 2.mesi fa?
Buonasera.
La risposta è affermativa. Anche se la domanda è stata presentata per chiedere una maggiore percentuale d’invalidità, la commissione valuta tutte le patologie come se fosse la prima volta; ma nella mia esperienza non mi è mai capitata una commissnine che abbia ridotta una percentuale di questa entità, soprattutto se è legate ad un posto di lavoro.
Saluti