Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Anche se la domanda è stata presentata contemporaneamente Legge 104/92 e invalidità civile seguono percorsi separati.
Se il giudizio è stato “incardinato” esclusivamente per l’invalidità civile la precedente valutazione sulla legge 104/92 non cambia.
Dovrà presentare una nuova domanda ESCLUSIVAMENTE PER LA LEGGE 104 (attenzione a non sbagliare presentando anche domanda per invalidità civile.
Saluti
Buonasera.
La regola della durata triennale dell’assegno ordinario resta immutata anche dopo ottenimento del benefici tramite sentanza giudiziaria.
Saluti
Buon pomeriggio Dottore, nel caso in cui venisse accettato il diritto all’assegno ordinario dopo una sentenza giudiziaria, la revisione triennale è sempre valida o viene riconosciuta definitivamente?
Buona sera dottore,volevo un vostro parere. Nel lontano 2006 feci domanda di invalidità civile,dopo anni di ricorsi e tutto mi è stata riconosciuta l’invalidità civile al 76%dopo sentenza ed omologa. Volevo chiedervi: Dato che nella presentazione della domanda c’era anche la legge 104 nella sentenza non vedo niente che possa riguardare ciò. Cosa posso fare per la 104/92? Devo presentare di nuovo domanda? Grazie anticipatamente per la risposta
Buonasera.
Innanzitutto, preliminarmente, come avrà notato, ho eliminato alcuni dati sensibili da lei inseriti nella sua domanda.
Colgo l’occasione di pregare tutti di non inserire dati sensibili, come cognome ed altro, nelle domande.
Al giudizio espresso dall’INPS può essere opposto ricorso al Comitato Provinciale.
La normativa prevede che possa essere iniziata un’azione legale solo dopo che il ricorso è stato respinto oppure dopo almeno 90 giorni dalla visita di ricorso in assenza di un giudizio da parte del Comitato.
Dalle informazioni che mi da, il ricorso ha buone possibilità di essere accolto e quindi ne consiglio l’effettuazione.
Saluti
Buonasera.
Io sono un medico e questa è una materia più da avvocati e da funzionari di patronato, ma per esperienza di caso a me vicino, mi risulta che sia prprio così; l’Inps dovrà ricalcolare quanto a lei versato, tenendo conto della differenza tra i 2 assegni a partire dalla data della domanda o, nel suo caso, a partire dalla data di decorrenza dell’Assegno Ordinario indicato dal giudice.
Saluti
Buongiorno Dott. Nicolosi. Ho vinto tramite ricorso con Avv. Si tratta della legge 222/iO enel mese di luglio avrò il pagamento della pensione dell’assegno ordinario d’invalidità civile. Percepisco fino al mesedi luglio l’assegno d’invalidità perché mi è stato riconosciuta un invalidità pari al 75% dal 2016. Ho dovuto dietro rucgiesta dell’INPS al mio Avv. scegliere se continuareya oercepire l’assegno d’invalidità civile o l’assegno ordinario d’invalidità legato agli anni di lavorò contributivi oltre che al mio 75% d’invalidità. Volevo chiederle se ckme ho letto altrove, è vero che trattandosi di assegno d’invalidità ordinaria legge 222/iO spettante dal 2016, l’INPS dovrà rimborsare gli arretrati relativi appunto all’assegno ordinario dell’invalidità civile e pagare la differenza tra i 290,00€ della pensione d’invalidità percepita fino a questo mese e la pensione nuova 222/iO di euro 518,00€. Sarebbero praticamente c.a. 200,00€ mensili per c.a. 40 mesi. Questo mi è stato confermato amche dal mio Avv. e ho letto altrove, ma gradirei conferma da parte sua. Ho letto amche che gli arretrati andrebbero saldati con la prima rata della pensione 222/iO. Desideravo avere amche conferma da lei. Ci tengo a precisare cbe dal ricorso con omologa positiva a mio favore del Giudice, sono trascorsi 6 mesi. Attendo gentilmente una, sua risposta e colgo l’occasione per ringraziarLa.
Cordiali saluti
Maurizio
PS. Chiedo scusa per i tanti errori di ortografia, ma nin avevo alzato la luminosità del cellulare, ci vedo poco e il T9 fa come gli pare spesso.
Ancora saluti e la ringrazio
Chiedo venia per i tanti errori di ortografia, dovuti alla scarsa luminosità del telefonino al fatto che nin ci vedo bene da vicino e al fatto che il T9 spesso fa ckme gli pare.
Grazie
Cordiali saluti
Salve Dott. Nicolosi
Sono un Trapiantato di rene con altre 9 patologie 90% riconosciuto con 104/92
In data 16.04.2020 il Sig. ***informazione oscurata per la tutela della privacy*** si rivolge al padronato Uil di ***informazione oscurata per la tutela della privacy*** per fare richiesta della domanda di inabilità lavorativa.
Il giorno 19.05.2020 la domanda non viene accolta, reiezione per motivi sanitari.
IN PARTICOLARE IL CERTIFICATO MEDICO ALLA DOMANDA TRASMESSO DAL MEDICO RIFERISCE LO STATO DI SALUTE DEL PAZIENTE TRAPIANTATO DI RENE, IPOACUSIA PERCETTIVA BILATELARE NEUROSENSORIALE DI GRADO MEDIO, OSTEOPOROSI, OSTEOARTROSI DIFFUSA, DISCOPATIE MULTIPLE, GASTRITEE ESOFAGITE, IPERTENSIONE ARTERIOSA, CARDIOPATIA IPERTENSIVA CON CLASSE NYHA III, RETINOPATIA IPERTENSIVA CON DISTROFIA MACULARE, EPITELIOPATIA OCULARE CRONICA, INSUFFICENZA MITRILICA LIEVE E SCLEROSI ORTICA, STENOSI CAROTIDE DX AL 50% IPB, DISLIPIDEMIA STATO ANSIOSO CON DOLORABILITA’ DIFFUSA ALLE ARTICOLAZIONI.
SI DENUNCIA QUANTO SEGUE:
DAL 01.01.2020 IL SIG. ***informazione oscurata per la tutela della privacy*** NON ESERCITA ALCUNA ATTIVITA’ LAVORATIVA CAUSA PATOLOGIE DOVUTE AL SUO STATO DI SALUTE E INVALIDITA’, PERTANTO SI ALLEGA ELENCO DELLA PATOLOGIE E DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA ASSAI COMPLESSA.
Terapia farmacologica Patologia del Paziente
Sandimmun Neoral 50 mg mattina Trapianto Renale
Cell Cept 500 mg mattina Cardiopatia Ipertensiva
Aprovel 300 mg mattina Ipertensione grave maligna
Lansoprazolo 15 mg mattina Distrofia Maculare
Deltacortene 5 mg mattina Epitelio-patia cronica
Doxazosina 4 mg pomeriggio Retinopatia Ipertensiva
Sandimmun Neoral 50 mg sera Osteoporosi
Cell Cept 500 mg sera Artrosi Diffusa
Lobivon 5 mg sera Ipoacusia Bilaterale
Torvast 10/20 mg sera Acufeni elevati
Di Base 10.000 Nevi melanotici
Alfuzosina 10 mg sera
Prolia 60 mg.
Dipendente ***informazione oscurata per la tutela della privacy*** dal 1993
Questa invalidità ha portato il Sig. ***informazione oscurata per la tutela della privacy*** ha lasciare il proprio lavoro anticipatamente come OPERATORE SPECIALIZZATO DI ATTIVITA’ SPECIALISTICHE CON L’USO OBBLIGATORIO DEI VIDEO TERMINALI, MICROTELEFONI E CUFFIE PER 7 ORE AL GIORNO
pensa che sia fattibile un ricorso legale?
Buonasera.
L’azione legale è improponibile se non si richiede una percentuale sufficiente ad ottenere un beneficio economico, quindi almeno il 74%.
Può solo tentare la strada del ricorso in autotutela.
Saluti