Se la percentuale di invalidità civile richiesta o ritenuta più corretta non viene accolta, l’istante può cercare di ottenere tale riconoscimento con un ricorso giudiziario, da proporre presso la sezione Lavoro del tribunale civile. Tecnicamente infatti non esiste la possibilità di effettuare un ricorso amministrativo avverso il giudizio espresso nel verbale d’invalidità.
Sul sito INPS si accenna anche alla possibilità di un ricorso amministrativo, ma viene precisato che tale possibilità è prevista solo in caso di diniego dell’erogazione della prestazione economica per mancanza dei requisiti amministrativi, che descrivo in dettaglio più avanti
Ma in realtà esiste una procedura avviata in autonomia dall’INPS, non pubblicizzata, chiamata “richiesta di annullamento del verbale in autotutela” per cui l’invalido può richiedere all’INPS che il proprio verbale venga annullato e di essere sottoposto a nuova visita. La procedura consiste nell’invio della documentazione medica alla Commissione Superiore dell’INPS chiedendo la modifica del giudizio. In tal caso l’INPS può:
- annullare il verbale e riconoscere quanto richiesto,
- bloccare il verbale e disporre una nuova visita di accertamento presso la Commissione INPS della provincia di residenza
- confermare il giudizio espresso precedentemente.
Attenzione che però a volte esiste una certa lungagine per la trattazione di questo tipo di istanza che non interrompe i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria (vedi dopo).
Premetto che questa pagina non è stata compilata per dare informazioni ad Avvocati e dottori in Giurisprudenza, ma a soggetti che desiderano avere un’idea di massima sui tempi e la procedura che caratterizzano un ricorso giudiziario per un negato beneficio in ambito d’invalidità civile.
Il termine di prescrizione entro il quale può essere presentato il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione, quindi della data di arrivo della raccomandata contenente il verbale o della data di consegna del verbale stesso da parte degli uffici INPS oppure, in ogni caso, dalla data di conoscenza di tale verbale, ad esempio scaricandolo dalla propria pagina personale sul sito dell’INPS. Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione.
Sulle modalità di espletamento del ricorso legale avverso i Verbali di Invalidità Civile, con il DL 98/2011, art. 38, sono state introdotto delle modifiche sostanziali valide a partire dal 1 gennaio 2012.
Da precisare che una identica procedura è prevista per ricorrere avverso i verbali di legge 104/92, di cecità civile, di sordità e di invalidità contributiva, legge 222/84.
- con l’assistenza di un avvocato occorre innanzitutto depositare un’istanza di accertamento tecnico preventivo; nell’istanza devono essere esposte le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
- il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento. I tempi compresi tra il deposito dell’istanza e il giuramento del CTU non sono costanti; dipende dal carico di lavoro del singolo Giudice ma in genere non sono molto lunghi (3-5 mesi per lo più)
- il CTU, il medico incaricato dal giudice di procedere all’Accertamento Tecnico Preventivo, indica una data per la visita del ricorrente, almeno dopo 20 giorni dalla data del giuramento e, alla presenza di eventuali CTP (consulenti tecnici di parte) per il ricorrente e/o l’INPS, procede a visita medico legale, visiona la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine; quindi redige e notifica alle parti la relazione di ATP (accertamento tecnico preventivo); il CTP, per documentati motivi può chiedere al giudice ulteriore tempo, cioè un rinvio della data entro il quale depositare la sua relazione, ad esempio se ha chiesto l’effettuazione di un accertamento specialistico per il quale occorre attendere un certo tempo o per difficoltà insite nella valutazione del caso specifico;
- le parti hanno un periodo di tempo di solito di 20 giorni per inviare al CTU eventuali osservazioni;
- quindi il CTU entro un tempo indicato dal giudice, generalmente 20 giorni, deposita in cancelleria la sua relazione comprensiva delle osservazioni delle parti e della sua risposta;
- dopo il deposito della relazione di ATP, entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerato accettazione implicita;
- l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento il giudice provvede anche alla ripartizione della spese;
- l’omologazione è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione delle spese;
- se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.;
- ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
- se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, anche prive di motivazione, allora si può avviare un ricorso giudiziario che avverrà nella forma consueta;
- con il supporto di documentazione medica ed eventualmente di una consulenza di parte si da inizio all’azione legale che prevede la nomina di un altro CTU, che visitato il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria, proporrà al giudice le proprie valutazioni;
- sulla scorta della CTU, le cui valutazioni possono comunque essere contestate da una o da entrambe le parti, il Giudice disporrà la sentenza.
- la sentenza è inappellabile ma è previsto il ricorso straordinario per cassazione per motivi di legittimità.
DECESSO DEL RICHIEDENTE
Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto anche dagli eredi, tutti gli eredi, che debbono dare congiuntamente mandato all’avvocato di presentare il ricorso.
Ciò è possibile sia all’atto di presentazione del ricorso, sia se il decesso del richiedente avviene a ricorso già presentato. Gli avvocati conoscono benissimo la procedura e possono tranquillamente guidare gli eredi nella prosecuzione del ricorso.
L’accertamento tecnico, in questo caso, avviene ugualmente ma “sugli atti”, cioè valutando la documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio. L’iter è identico.
PRECISAZIONI
Durante il procedimento giudiziario di ricorso per invalidità civile NON può essere presentata una ulteriore domanda di aggravamento per invalidità civile, e questo fino alla fine del giudizio.
Dott. Salvatore Nicolosi
Già consulente servizi medicina legale Patronato INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
A volte il ricorso legale può contenere piccoli errori formali che possono creare grossi problemi.
Ad esempio, è buona regola chiedere il 100% ed in subordine una percentuale comunque uguale o superiore al 74%, cioè quanto basta per ottenere il beneficio economico, oppure, ancora, semplicemente il riconoscimento di una percentuale d’invalidità uguale o maggiore del 74%.
Se si chiede SOLO il 100% ma il CTU riconosce una percentuale inferiore, anche se a rigore sufficiente per il beneficio economico, il giudice può emettere una sentenza sfavorevole.
Potrebbe essere il suo caso.
Saluti
Buonasera.
Che io sappia il verbale di revisione d’invalidità civile, s ela percentuale non viene confermata, non si può impugnare in quanto, in effetti, all’INPS il soggetto non aveva richiesto nulla e quindi l’INPS non ha fatto alcun torto.
Nel suo caso doveva essere presentata una istanza di aggravamento.
Almeno, questo è ciò che a me risulta.
Saluti
Salve Dott. Nicolosi
mio padre è titolare di assegno di invalidità 74% è stato chiamato a visita di revisione da parte dell’Inps il quale conferma la prestazione. Le chiedo si può impugnare il verbale di revisione per ottenere il 100% ai fini della pensione, in quanto le sue patologie hanno subito un aggravamento.
Grazie
Buongiorno, vorrei un Suo Parere . Mia madre è sta riconosciuta invalida dalla commissione medica inps con percentuale pari al 60%. A seguito di ricorso (con il quale è stato richiesto solo il riconoscimento dell’invalidità al 100%) il ctu ha riconosciuto una percentuale d’inv. al 80%, Il Giudice però, a conclusione del ricorso, nel decreto omologa la percentuale ma specifica “non meritevole del benificio richiesto (il 100% di cui sopra) e inps si è “rifiutata” di pagare la prestazione economica ritenendo l’omologa favorevole all’istituto. Caso analogo ad altra sig.ra che ha subito presentato ricorso al tribunale di Bologna….e che le ha dato ragione disponendo l’immediata liquidazione di tutti gli arretrati maturati. Le è mai capitato un caso simile?Conosce sentenze della Cassazione in merito a questa situazione. Cosa ne pensa a riguardo? Grazie infinite
Salve dottore
Ho fatto domanda d invalidità civile per rene policistico dell adulto con relativa dichiarazione ecografica
Se dovessero non accettarla o darmi una percentuale più bassa da quella dichiarata nelle tabelle
Avrei possibilità di vincere un ricorso?
Soprattutto se la mia funzionalità renale non è ancora compromessa potrebbe influire sul giudizio?
Buongiorno, mio padre in data 11 giugno 2019 è stato dichiarato in via definitiva dalla sede inps di Andria (Bat) invalido ultrassentacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (legge 509/88 – 124/98 ) grave 100%……. Sul verbale NON è riportata alcuna dicitura in merito alla possibilità di proporre ricorso……. nel frattempo si è anche aggravato……….. come comportarsi per il riconoscimento delle indennità di accompagnamento? Grazie.
Buonasera.
Si tratta sicuramente di verifica straordinaria, prevista da una normativa specifica di cui ora non ricordo il numero.
Se non va il beneficio purtroppo può essere legittimamente sospeso.
Quindi vada, ma porti con sé il decreto di omologa e la relazione del CTU, oltre eventualmente a documentazione medica successiva.
La non impugnabilità si riferisce all’impossibilità di presentare appello al tribunale superiore.
Saluti
Buonasera dott Nicolosi, a mia figlia di 3 anni è stato riconosciuta legge 104 art 3 comma 3 e indennità di frequenza con decreto di omologa del giudice e ctu rivedibile ad aprile 2021. Alcuni giorni fa è arrivata lettera ASL per visita medica di accertamento delle invalidità civili fissata al 06 febbraio 2020. Che devo fare? L’omologa non è impugnabile quindi INPS potrebbe revocare il beneficio anticipatamente? In tal caso devo rifare ricorso?
La ringrazio anticipatamente
Buonasera.
I casi come il suo sono complessi e non possono essere valutati a distanza.
Dovrò rivolgersi ad un medico specialista o esperto in medicina legale della sua zona.
Saluti
Buonasera.
In sede di nuova visita di accertamente, anche per nuova istanza, la Commissione ha la facoltà di valutare l’intero quadro invalidante, quindi rivalutare anche le menomazioni precedenti.
Infatti durante la mia attività professionale con, che ho anche ribadito in qualche articolo di questo blog, consiglio sempre di produrre documentazione specialistica probante le nuove patologie, ma sempre ri-documentare con certificazioni recenti anche le vecchie infermità già valutate.
Per “non revisionabile” si intende che non può essere richiamato a visita di controllo per verificare se si è avuto un miglioramento delle patologie invalidanti, tale da potersi procedere ad una riduzione della percentuale d’invalidità riconosciuta. Ma nel suo caso è lei che ha richiesto una nuova visita e quindi rientra tutto in rivalutazione.
Saluti