Con l’art. 104 del DPR 30/06/1965 n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, viene prevista la possibilità per il lavoratore assicurato di ricorrere avverso i provvedimenti dell’INAIL in tema di riconoscimento di malattia professionale, di infortunio sul lavoro, di inabilità temporanea o di inabilità permanente, di danno biologico.
All’art 104 del T. U. si legge:
“L’infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l’Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea o sull’inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall’istituto assicuratore, comunica all’Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell’istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l’infortunato può convenire in giudizio l’Istituto assicuratore avanti l’autorità giudiziaria. Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 102 decorra senza che l’Istituto assicuratore abbia fatto all’infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione dei comma precedente.”
Le modalità indicate sono estese, per similarità, anche ai casi di mancato riconoscimento di rendita ai superstiti.
Ritengo utile esaminare le diverse possibilità:
MANCATO RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
Quando viene presentata istanza di riconoscimento di malattia professionale l’INAIL avvia una serie di procedure, amministrative, sanitarie e tecniche, la cui funzione converge verso l’obiettivo di tutelare il lavoratore riconoscendo il suo diritto ad un risarcimento per la malattia provocata dalla sua attività lavorativa.
Può però accadere che gli accertamenti tecnici, sanitari o amministrativi non consentono di porre un giudizio o, addirittura che tali accertamenti in qualche modo non siano tali da potersi riconoscere la sussistenza di una malattia professionale. In questo caso l’istanza viene respinta
In sostanza l’INAIL può accogliere l’istanza ma può respingerla.
In questo caso il lavoratore può proporre il ricorso, più tecnicamente” opposizione” con richiesta di visita collegiale.
Il ricorso deve essere obbligatoriamente corredato da una certificazione medico-legale che esprima le motivazioni per cui si ritiene che la malattia denunciata ha un rapporto di causalità con il lavoro che si è svolto. Non si dimentichi che nel certificato deve essere indicata anche la percentuale di danno biologico/inabilità lavorativa provocata dalla malattia in diagnosi, a parere del medico che redige il certificato, senza la quale il ricorso diventa praticamente irricevibile.
ACCOGLIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
Se vi è concordanza tra la malattia professionale denunciata e il rischio accertato dagli organi tecnici dell’INAIL, e se sussistono i requisiti amministrativi, il dirigente medico INAIL indica la diagnosi e i deficit funzionali e valuta percentualisticamente il danno subito dal lavoratore secondo le indicazioni della tabella del DM 38/2000.
Al lavoratore viene quindi comunicata la malattia professionale diagnosticata, la percentuale di danno riconosciuta e l’indennizzo a cui ha diritto.
Si tenga presente che tra 1% e 5% non viene erogato nulla, da 6% a 15% viene erogata una somma una tantum, il cosiddetto “indennizzo per danno biologico” secondo una tabella di solito aggiornata annualmente e visionabile in QUESTA pagina, dal 16% viene erogata una rendita mensile il cui ammontare tiene conto della percentuale riconosciuta e dello stipendio base annuale.
Il consiglio, in questo particolare caso è che qualunque sia la patologia e la percentuale riconosciuta occorre attivarsi per ottenere una consulenza medico-legale al fine di valutare la congruità della valutazione INAIL. Eventualmente anche i medici legali dei Patronati, gratuitamente, possono valutare correttamente il caso.
Se ne ricorrono i presupposti, si potrà inoltrare una “opposizione” al giudizio, ai sensi dell’art. 104 del T.U., con richiesta di visita collegiale per un incremento della percentuale e/o modifica della diagnosi. Ciò può essere fatto sia con l’assistenza di un patronato sia autonomamente inviando lettera raccomandata alla sede INAIL competente per territorio, di solito quella di residenza. Faccio rilevare nuovamente che l’opposizione è irricevibile dall’INAIL se non è corredata da un certificato medico che descrive le menomazioni e indica la percentuale di danno richiesta.
In questa fase è praticamente inutile l’assistenza di un avvocato perchè le sue possibilità operative, che devono essere peraltro comunque remunerate, sono identiche a quelle che vengono effettuate gratuitamente da un patronato.
MOTIVAZIONI DEL DISCONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
Le motivazioni per cui una richiesta di riconoscimento di malattia professionale viene rifiutata possono essere diverse, ma in genere è una delle seguenti quattro:
- non esiste la malattia denunciata,
- il rischio a cui è sottoposto il lavoratore non è in grado di provocare la malattia denunciata,
- la malattia denunciata non è di natura tecnopatica
- la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un parere medico-legale,
Nel primo caso l’INAIL ritiene che la malattia denunciata non esiste.
Come esempio possiamo riportare il caso dell’asbestosi; in questo caso gli accertamenti, a “parere dell’INAIL”, hanno documentato che vi è stato un errore diagnostico e che la patologia riscontrata è diversa dalla patologia indicata nel 1° certificato di malattia professionale o addirittura non esiste alcuna patologia. Ovviamente in questo caso il ricorso andrà corredato con ulteriore certificazione specialistica atta a dimostrare l’errore dell’INAIL (naturalmente se errore c’è stato).
Nel secondo caso, cioè la negazione dell’esistenza del rischio, l’INAIL, dopo aver valutato la storia lavorativa dell’assicurato e aver effettuato accertamenti appropriati tramite il proprio organo tecnico, la CONTARP, pur riconoscendo l’esistenza della malattia denunciata, ritiene che il rischio lavorativo a cui è stato sottoposto è insufficiente a provocare la specifica malattia. E’ un caso abbastanza frequente quando vengono denunciate sindromi da sovraccarico del rachide, tipo ernie discali, o degli arti; non infrequente neppure nella denuncia di tumori che si ritiene siano stati provocati da sostanze a cui è stato esposto il lavoratore. Anche in questo caso è possibile presentare ricorso/opposizione con le modalità sopra indicate, ma generalmente è più difficile ottenere un risultato positivo e spesso occorre iniziare un’azione legale.
Il terzo caso, cioè quando l’INAIL afferma che la malattia non è di natura tecnopatica, solo apparentemente è simile al precedente; l’INAIL riconosce lessitenza del rischio lavorativo, ma la malattia del lavoratore, valutato anche positivamente il rischio lavorativo, non è quella che ci si aspetta; le ipoacusie trasmissive, quindi da lesione del sistema di conduzione dei suoni e quindi non da esposizione a rumore intenso per molti anni, sono l’esempio più tipico. Anche in questo caso l’opera di un medico legale o di un esperto in medicina legale, eventualmente gratuitamente se ci si rivolge ad un patronato, può aiutare a valutare se sussistono i presupposti per opporsi al giudizio dell’INAIL.
Il quarto caso, quello per cui l’INAIL afferma di respingere il caso perchè “la documentazione è insufficiente”, direi che è il peggiore. Presentata la domanda, come accennato precedentemente, l’INAIL fa partire una procedura di accertamento del rischio tramite un organo tecnico chiamato CONTARP. Vengono pertanto acquisite informazioni provenienti dal libretto di lavoro, se esiste, o dall’archivio INPS o dal lavoratore al quale si chiede una descrizione completa e il più possibile minuziosa delle sue mansioni lavorative nella ditta o nelle ditte presso cui ha lavorato e quindi, “nota spesso dolente” vengono chieste le stesse informazioni al datore di lavoro.
Se il datore di lavoro è virtuoso tutto procede correttamente, ma se il datore di lavoro non risponde alle richieste dell’INAIL o, peggio, se la ditta è ormai cessata e non più rintracciabile, allora la CONTARP non è in grado di fornire una risposta sul rischio “tecnopatico” e quindi la pratica viene chiusa negativamente; raramente accade che la CONTARP, per eccesso di lavoro e scarsità di personale, ritardi a fornire risposte sul rischio all’area sanitaria e quindi la pratica viene chiusa ma in realtà può accadere che tale valutazione arrivi successivamente alla conclusione della procedura. In questo caso, in corso di opposizione, è possibile fare in modo che la malattia professionale venga riconosciuta, naturalmente se ne ricorrono gli altri requisiti. Ma in conclusione, se la ditta non risponde ai quesiti INAIL perchè non più esistente o perchè non virtuosa, allora in effetti raramente il caso viene chiuso positivamente, anche successivamente al ricorso. Se si vuol insistere nella richiesta l’azione legale sarà indispensabile.
In realtà esistono altre possibilità per cui può essere respinta la domanda, più rare, ma sostanzialmente la gestione di questi casi non può essere effettuta dal lavoratore.
Occorre una convergenza di competenze professionali di tipo amministrativo e di tipo medico-legale che può guidare il lavoratore per l’ottenimento del giusto risarcimento per la sua malattia professionale.
Solo come inciso, le competenze di cui sopra devono anche essere tali da discernere i casi in cui effettivamente la patologia che affligge il lavoratore non è stata provocata dalle mansioni a cui è stato addetto, scoraggiandolo correttamente dall’intraprendere o proseguire azioni che non possono condurre ad alcun risultato tangibile ed evitando false speranze e conseguenti cocenti delusioni.
FONTI:
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Ovviamente non posso confermare a distanza se il 28% piuttosto che il 18% sia una valutazione corretta ma:
1) è buona regola chieder sempre qualcos ain più
2) la medicina legale è lungi da essere una scienza perfetta e quindi non è raro che 2 professionisti diano valutazioni molti differenti.
3) il patronato “guadagna” solo se il ricorso viene accolto e se si passa da una fascia di indennizzo ad un’altra e nel suo caso mi pare che ciò non possa avvenire
4) non è affatto detto che l’INAIL abbia ragione e quindi il ricorso spesso produce un certo risultato, a volte anche sostanziale.
Saluti
Buongiorno dottore,
le porrei una domanda alla quale forse puo rispondere con correttezza. Sono seguita dal patronato per una pratica di malattia professionale inizialmente accertata al 9%. L anno scorso sono stata operata di artrodesi intersomatica l5s1 ed è stato chiesto l aggravamento con una perizia del 28%. Sottoposta a visita mi è stato riconosciuto “solo” il 18%.
Ora…mi domando come mai un gap cosi ampio?. Il 28 potrebbe essere troppo oppure 10 punti meno, troppi?. Ovviamente il patronato vuole fare ricorso ma con 10 punti di differenza io credo ( facendo passare altri 200 giorni almeno) di non ottenere niente di piu se non un paio forse il 20 o 22 ma non di certo oltre il 26 che mi consentirebbe di passare di categoria a a b
Secondo il suo parere sbaglio? puo essere che (ovviamente) il patronato insista per un ricorso perche è lavoro per loro e soldi?….
Grazie in anticipo
Monica
Buonasera.
Se l’iNAIL respinge l’infortunio provvede a “passare” tutto all’INPS affinchè venga trattato come malattia comune, quindi il problema delle ferie non può esistere in quanto è l’INPS che si fa carico dei giorni di malattia.
Ma nel suo caso occorre capire perchè l’INAIL ha respinto il caso negando la propria competenza.
Questo può essere fatto direttamente, recandosi negli uffici dell’INAIL e chiedere spiegazioni oppure proporre direttamente ricorso per cui è indispensabile far redigere un certificato medico-legale.
Quest’ultima è una procedura che può essere effettuata, più opportunamente, con l’assistenza di un patronato che mette a disposizione un proprio consulente medico-legale per avviare e proseguire l’iter per un ricorso in collegiale.
In sede di visita collegiale, che viene fatta all’INAIL alla presenza del medico che ha redatto il certificato, si potrà venire a conscenza della motivazione e il medico suo consulente potrà intervenire nelle giuste modalità.
Saluti
Buon giorno dottore, sono disperata e non so che fare.Durante l rario di lavoro in cassa, un cliente con un listelli mi ha preso in un occhio, li per lì sembrava nulla di grave.Nei giorni sucessivi ho eseguito una visita oculistica ed è stato accertato un danno permanente all occhio, Dopo un mese e mazzo che manco dal posto di lavoro perchè non ci vedo bene, l inail oggi respinge l infortunio.Credo che ora scatterà il licenziamento perchè, respingendo e non pagando, la mia assenza dal posto di lavoro supera i giorni di farie e permessi.Come mi devo muovere, grazie in anticipo
Buonasera.
Direi che il ricorso è una buona idea.
La possibilità di ottenere qualcosaltro è buona.
Saluti
Salve, ho subito un infortunio il 20 agosto 2018 “ustione di III grado e necrosi cutanea e muscolare della faccia dorsale del terzo prossimale e del terzo medio dell’ avambraccio destro, frattura dell’emisoma anterolaterale sinistro di D9 e D6” poi ho subito 2 interventi, 1 di toilette, 1 di innesto libero di cute prelevato dalla coscia destra, per quanto riguarda il braccio sono rimasto con una “cicatrice” 10×10 cm ” sofferenza neurogena marcata tronchi nervosi sensitivi nervo muscolo cutaneo. Per quanto riguarda la schiena 6 mesi fa mi hanno sospeso la pratica in attesa di guarigione dicendomi che per loro posso tornare a lavorare, la RMN in quel momento riportava, lieve riduzione in altezza del d6, avvallamento della limitante somatica superiore di d9 con cuneizzazione del soma ed apprezzabile distacco del canto antero-superiore piu una ernia di disco tra d8-d9, dopo 6 mesi gli ho portato l’ultima RM da loro richiesta dove si nota che non e cambiato niente, ora hanno chiuso la pratica con conclusione del 00,9% dandomi una ridicola cifra, lei cosa pensa? devo fare ricorso?
Buonasera.
I casi di dubbia competenza vengono risolti tramite una seduta collegiale tra medico INPS e medico INAIL. I tempi non sono certi in quanto la disponibilità di entrambi, lo stesso giorno, può essere difficoltosa. Dalle mie parti in qualche caso si sono avute punte di 6 mesi.
Possibilità di accelerare credo ce non ce ne siano, tranne, forse, con l’intervento di un avvocato
Saluti
Salve
Nel 2012 per una caduta sul posto di lavoro ho subito una Sublussazione Spalla Sx, aperta e chiusa pratica infortunio INAL.
Nel 2018, nel sollevare un paziente dal letto, ho subito la lussazione sempre della Spalla sx e lesione muscolare ( non ricordo bene a che), aperta pratica ianil e dopo 2 Mesi ho dovuto operare la stessa Per iperlassita e ripristino lesione..
Con prognosi Di 90 giorni ( 30 immobilizzazione dell arricolazione , inali decide di farmi rientrare dopo 60 giorni!
Ovvio che non sono rientrato e mi metto in Malattia Inps per 1 mese, poi 2 mesi di aspettativa fino a quando il medico che mi ha operato m, dopo 3 proroghe di prognosi, mi da l ok a rientrare ma con dovute accortezze E restrizioni le stesse che poi mi ha confermato il Medico Legale de Lavoro..
Vengo richiamato per controllo dall inail e per la fine pratica quindi il punteggio finale, a Novembre 2018. Gennaio 2019 inps mi chiede per il mese di malattia, spiego le cose come erano andate, il che dopo qulche mese mi arriva una comunicazione da Inail su caso di dubbia competenza tra inps e inail.
Ora siamo a Ottobre 2019 e ancora non ho ricevuto nessuna risposta ne dall Inps e ne da Inail. Sto benedetto punteggio finale non arriva!
Cosa devo fare? Sono stati più volte ma minfanno saltellare da un ufficio all altro da un istituto a un altro. In tutto ciò ho ancora problemi con la spalla!
Sono un O.S.A in un clinica
Buonasera.
Il suo è un caso difficoltoso.
Per accettare una malattia professionale l’INAIL deve accertare il “rischio”, cioè deve essere informato sulla sua reale attività lavorativa, e per questo viene coinvolto il datore di lavoro con richiesta di informazioni. Ma se lei ha un contratto da “operaio” non può dire che in realtà era un contabile.
Comunque, il primo passo è presentare un ricorso, indipendentemente da questo ostacolo, meglio se con l’assistenza di un “grosso” patronato che potrà mettere a disposizione un medico per rilasciare l’indispensabile certificato e partecipare alla collegiale.
Poi, aventualmente non dovesse essere comunque accolto, si dovrà fare la causa e in quel caso le serviranno dei testimoni che raccontino come effettivamente svolgeva il suo lavoro.
Questo naturalmente per sommi capi; è un po’ più complesso.
Saluti
Buongiorno,siccome ho fatto una domanda di malattia professionale,tunnel carpale bilaterale da operare entrambi,l’inail mi ha dato risposta negativa,perché il datore ha dichiarato che non faccio lavori manuali,sono 18 anni che lavoro nelle cave di pietra,faccio buchi con martello pneomatici ad aria,uso un telecomando per una perforatrice idraulica per bucare i massi,poi finito di bucare si mettono dei Scarpelli dentro i buchi e con una mazzetta battendo si aprono i massi,come farò a dichiarare questo a l’inail?aspetto vostra risposta