TABELLA DELL’INDENNIZZO PER DANNO BIOLOGICO PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI PER PERCENTUALE COMPRESA TRA IL 6% E IL 15%

Quando il danno riconosciuto dall’INAIL è compreso tra il 6% e il 15%, al lavoratore infortunato o al Tecnopatico viene riconosciuto un “indennizzo in capitale“, viene cioè erogata una somma “una tantum” la cui entità è calcolata secondo una apposita tabella.

La somma erogata, per gli infortuni avvenuti a partire dal 1° gennaio 2019 e per le malattie professionali denunciate sempre a partire dal 1° gennaio 2019, dipende esclusivamente dall’età e dalla percentuale riconosciuta.

Per gli eventi infortunistici avvenuti fino al 31 dicembre 2018, o per le malattie professionali denunciate entro questa stessa data, esiste anche una differenza di genere, cioè, a parità di età e percentuale, alle donne viene corrisposto un indennizzo maggiore e ciò in quanto, a causa della statisticamente maggiore longevità, la lavoratrice dovrà sopportare la menomazione, provocata dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale, per un tempo maggiore.

Quindi esistono un’unica tabella per gli aventi successivi al 1° gennaio 2019 e due tabelle differenziate in rapporto al sesso per gli eventi svvenuti precedentemente.

La tabella valida a partire dal 1° gennaio 2019 è nettamente più favorevole e gli importi, mediamente, sono più elevati di  circa il 40%, naturalmente con un benefici percentualmente maggiore per gli uomini, propprio perchè precedentemente a loro era riconosciuta una somma minore.

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Le menomazioni la cui percentuale è al di sotto del 16% sono considerate “danno biologico puro”, cioè, semplificando, un danno all’integrità psicofisica della persona e quindi non è prevista alcuna variazione dell’indennizzo in rapporto al tipo di lavoro svolto e alla maggiore o minore incidenza della menomazione sulle mansioni effettivamente svolte.

Tutte le tabelle sono suddivise in fasce di età quinquennali e all’interno della fascia è previsto un indennizzo uguale.

L’età che viene presa come riferimento per l’individuazione dell’indennizzo in capitale per le menomazioni riconosciute con percentuale compresa tra 6% e 15% è:

  • nel caso degli infortuni, quella alla data di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, cioè del periodo di malattia riconosciuto dall’INAIL,
  • nel caso della malattia professionale, dove generalmente non esiste inabilità temporanea assoluta, quella alla data della domanda.

 

La tabella aggiornata con gli importi a partire dal 1° gennaio 2019 (immutati sia nel 2020 che nel 2021 – circolare n. 33 del 24 novembre 2021) è la sottostante (cliccare per ingrandirla):

Da tenere però presente che dal giorno 1 luglio 2022 queste cifre sono state incrementate dell’1,9% e ciò fino al 30 giugno 2023 in quanto dal giorno 1 luglio 2023 gli indennizzi sono stati aumentati dell’ulteriore 8,1%.

Facendo quindi i conti, per l’indennizzo di un infortunio avvenuto successivamente al giorno 1 luglio 2023 (o per le differenze in caso di aumenti del danno a seguito di revisione) le cifre sottostanti devono essere incrementate del 10,15%

Tabella indennizzi danno biologico INAIL per percentuali comprese tra 6% e 15%

Tabella indennizzi danno biologico INAIL per percentuali comprese tra 6% e 15% valida dal 1° gennaio 2019

 

La tabella, aggiornata con gli importi al 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018 è la sottostante (cliccare per ingrandirla):

 

Tabella Indennizzo DannoBiologico INAIL al 1° gennaio 2014

Tabella Indennizzo Danno Biologico INAIL al 1° gennaio 2014

 

Se a seguito di aggravamento della menomazione viene riconosciuta una percentuale superiore, ma sempre compresa tra il 6% e il 15%, viene erogato l’indennizzo previsto per la maggiore percentuale di danno, ma viene la somma viene decurtata dall’indennizzo precedentemente erogato.

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Ricordo che a tutte le valutazioni medico-legali INAIL, riguardanti sia l’accoglimento della competenza INAIL, sia il periodo di Inabilità temporanea assoluta – ITA – (la cosiddetta “malattia”), sia la percentuale riconosciuta, può essere fatta “opposizione” direttamente o tramite l’assistenza di un patronato.

Ricordo ancora che all’opposizione DEVE essere obbligatoriamente allegato un certificato redatto da medico di fiducia con le motivazioni medico-legali dell’opposizione, con la diagnosi e con la precisa richiesta, ad esempio:

  • si richiede il riconoscimento del x% di danno biologico
  • si richiede il riconoscimento della malattia professionale in diagnosi e il x% di danno biologico
  • si richiede il riconoscimento dell’infortunio, giorni x di ITA e il x% di danno biologico
  • si richiede il riconoscimento di giorni x di ITA
  • e similari

Il medico che ha redatto il certificato o il medico incaricato dal Patronato dovrà poi obbligatoriamente essere presente alla visita effettuata per la valutazione dell’opposizione. In assenza del medico, tale visita che viene impropriamente chiamata “collegiale”, non può essere effettuata.

Fonti:

https://www.inail.it

Dott. Salvatore Nicolosi

Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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