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INAIL – il ricorso per il negato riconoscimento di malattia professionale o per un insoddisfacente riconoscimento

Con l’art. 104 del DPR 30/06/1965 n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, viene prevista la possibilità per il lavoratore assicurato di ricorrere avverso i provvedimenti dell’INAIL in tema di riconoscimento di malattia professionale, di infortunio sul lavoro, di inabilità temporanea o di inabilità permanente, di danno biologico.

All’art 104 del T. U. si legge:

L’infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l’Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea o sull’inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall’istituto assicuratore, comunica all’Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell’istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l’infortunato può convenire in giudizio l’Istituto assicuratore avanti l’autorità giudiziaria. Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 102 decorra senza che l’Istituto assicuratore abbia fatto all’infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione dei comma precedente.”

Le modalità indicate sono estese, per similarità, anche ai casi di mancato riconoscimento di rendita ai superstiti.

Ritengo utile esaminare le diverse possibilità:

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MANCATO RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE

Quando viene presentata istanza di riconoscimento di malattia professionale l’INAIL avvia una serie di procedure, amministrative, sanitarie e tecniche, la cui funzione converge verso l’obiettivo di tutelare il lavoratore riconoscendo il suo diritto ad un risarcimento per la malattia provocata dalla sua attività lavorativa.

Può però accadere che gli accertamenti tecnici, sanitari o amministrativi non consentono di porre un giudizio o, addirittura che tali accertamenti in qualche modo non siano tali da potersi riconoscere la sussistenza di una malattia professionale. In questo caso l’istanza viene respinta

In sostanza l’INAIL può accogliere l’istanza di riconoscimento di malattia professionale ma può respingerla.

In questo caso il lavoratore può proporre il ricorso, più tecnicamente” opposizione” con richiesta di visita collegiale.

Il ricorso deve essere obbligatoriamente corredato da una certificazione medico-legale che esprima le motivazioni per cui si ritiene che la malattia denunciata ha un rapporto di causalità con il lavoro che si è svolto. Non si dimentichi che nel certificato deve essere indicata anche la percentuale di danno biologico/inabilità lavorativa provocata dalla malattia in diagnosi, a parere del medico che redige il certificato, senza la quale il ricorso diventa praticamente irricevibile.

ACCOGLIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE

Se vi è concordanza tra la malattia professionale denunciata e il rischio accertato dagli organi tecnici dell’INAIL, e se sussistono i requisiti amministrativi, il dirigente medico INAIL indica la diagnosi e i deficit funzionali e valuta percentualisticamente il danno subito dal lavoratore secondo le indicazioni della tabella del DM 38/2000.

Al lavoratore viene quindi comunicata la malattia professionale diagnosticata, la percentuale di danno riconosciuta e l’indennizzo a cui ha diritto.

Si tenga presente che tra 1% e 5% non viene erogato nulla, da 6% a 15% viene erogata una somma una tantum, il cosiddetto “indennizzo per danno biologico” secondo una tabella di solito aggiornata annualmente e visionabile in QUESTA pagina, dal 16% in poi viene erogata una rendita mensile il cui ammontare tiene conto della percentuale riconosciuta e dello stipendio base annuale.

Il consiglio, in questo particolare caso è che qualunque sia la patologia e la percentuale riconosciuta occorre attivarsi per ottenere una consulenza medico-legale al fine di valutare la congruità della valutazione INAIL. Eventualmente anche i medici legali dei Patronati, gratuitamente, possono valutare correttamente il caso.

Se ne ricorrono i presupposti, si potrà inoltrare una “opposizione” al giudizio, ai sensi dell’art. 104 del T.U., con richiesta di visita collegiale per un incremento della percentuale e/o modifica della diagnosi. Ciò può essere fatto sia con l’assistenza di un patronato sia autonomamente inviando lettera raccomandata alla sede INAIL competente per territorio, di solito quella di residenza. Faccio rilevare nuovamente che l’opposizione è irricevibile dall’INAIL se non è corredata da un certificato medico che descrive le menomazioni e indica la percentuale di danno richiesta.

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In questa fase è praticamente inutile l’assistenza di un avvocato perchè le sue possibilità operative, che devono essere peraltro comunque economicamente remunerate, sono identiche a quelle che vengono effettuate gratuitamente da un patronato.

MOTIVAZIONI DEL DISCONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE

Le motivazioni per cui una richiesta di riconoscimento di malattia professionale viene rifiutata possono essere diverse, ma in genere è una delle seguenti quattro:

  1. non esiste la malattia denunciata,
  2. il rischio a cui è sottoposto il lavoratore non è in grado di provocare la malattia denunciata,
  3. la malattia denunciata non è di natura tecnopatica
  4. la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un parere medico-legale,

 Nel primo caso l’INAIL ritiene che la malattia denunciata non esiste.

Come esempio possiamo riportare il caso dell’asbestosi; in questo caso gli accertamenti, a “parere dell’INAIL”, hanno documentato che vi è stato un errore diagnostico e che la patologia riscontrata è diversa dalla patologia indicata nel 1° certificato di malattia professionale o addirittura non esiste alcuna patologia. Ovviamente in questo caso il ricorso andrà corredato con ulteriore certificazione specialistica atta a dimostrare l’errore dell’INAIL (naturalmente se errore c’è stato).

Nel secondo caso, cioè la negazione dell’esistenza del rischio, l’INAIL, dopo aver valutato la storia lavorativa dell’assicurato e aver effettuato accertamenti appropriati tramite il proprio organo tecnico, la CONTARP, pur riconoscendo l’esistenza della malattia denunciata, ritiene che il rischio lavorativo a cui è stato sottoposto è stato insufficiente a provocare la specifica malattia. E’ un caso abbastanza frequente quando vengono denunciate sindromi da sovraccarico del rachide, tipo ernie discali, o degli arti; non infrequente anche per denuncia di tumori che si ritiene siano stati provocati da sostanze a cui è stato esposto il lavoratore. Anche in questo caso è possibile presentare ricorso/opposizione con le modalità sopra indicate,  ma generalmente è più difficile ottenere un risultato positivo e spesso occorre iniziare un’azione legale.

Il terzo caso, cioè quando l’INAIL afferma che la malattia non è di natura tecnopatica, solo apparentemente è simile al precedente; l’INAIL riconosce l’esistenza del rischio lavorativo, ma la malattia del lavoratore, valutato anche positivamente il rischio lavorativo, non è quella che ci si aspetta; le ipoacusie trasmissive, quindi da lesione del sistema di conduzione dei suoni e quindi non da esposizione a rumore intenso per molti anni, sono l’esempio più tipico. Anche in questo caso l’opera di un medico legale o di un esperto in medicina legale, eventualmente gratuitamente se ci si rivolge ad un patronato, può aiutare a valutare se sussistono i presupposti per opporsi al giudizio dell’INAIL.

Il quarto caso, quello per cui l’INAIL afferma di respingere il caso perchè “la documentazione è insufficiente”, direi che è il peggiore. Presentata la domanda, come accennato precedentemente, l’INAIL fa partire una procedura di accertamento del rischio tramite un organo tecnico chiamato CONTARP. Vengono pertanto acquisite informazioni provenienti dal libretto di lavoro, se esiste, o dall’archivio INPS o dal lavoratore al quale si chiede una descrizione completa e il più possibile minuziosa delle sue mansioni lavorative nella ditta o nelle ditte presso cui ha lavorato e quindi, “nota spesso dolente” vengono chieste le stesse informazioni al datore di lavoro.

Se il datore di lavoro è virtuoso tutto procede correttamente, ma se il datore di lavoro non risponde alle richieste dell’INAIL o, peggio, se la ditta è ormai cessata e non più rintracciabile, allora la CONTARP non è in grado di fornire una risposta sul rischio “tecnopatico” e quindi la pratica viene chiusa negativamente; raramente accade che la CONTARP, per eccesso di lavoro e scarsità di personale, ritardi a fornire risposte sul rischio all’area sanitaria e quindi la pratica viene chiusa ma in realtà può accadere che tale valutazione arrivi successivamente alla conclusione della procedura. In questo caso, in corso di opposizione, è possibile fare in modo che la malattia professionale venga riconosciuta, naturalmente se ne ricorrono gli altri requisiti. Ma in conclusione, se la ditta non risponde ai quesiti INAIL perchè non più esistente o perchè non virtuosa, allora in effetti raramente il caso viene chiuso positivamente, anche successivamente al ricorso. Se si vuol insistere nella richiesta l’azione legale sarà indispensabile.

In realtà esistono altre possibilità per cui può essere respinta la domanda, più rare, ma sostanzialmente la gestione di questi casi non può essere effettuta dal lavoratore.

Occorre una convergenza di competenze professionali di tipo amministrativo e di tipo medico-legale che può guidare il lavoratore per l’ottenimento del giusto risarcimento per la sua malattia professionale.

Solo come inciso, le competenze di cui sopra devono anche essere tali da discernere i casi in cui effettivamente la patologia che affligge il lavoratore non è stata provocata dalle mansioni a cui è stato addetto, scoraggiandolo correttamente dall’intraprendere o proseguire azioni che non possono condurre ad alcun risultato tangibile ed evitando false speranze e conseguenti cocenti delusioni.

FONTI:

https://www.inail.it

Dott. Salvatore Nicolosi

Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa


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357 commenti su “INAIL – il ricorso per il negato riconoscimento di malattia professionale o per un insoddisfacente riconoscimento”

  1. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Ho capito, non è una situazione rara.
    Non le resta che presentare ricorso, con l’assistenza del medico che ha già fatto la valutazione oppure con l’assistenza di un patronato ben organizzato che mette a disposizione, gratuitamente, il proprio consulente medico-legale. Le ricordo che in sede di ricorso il lavoratore deve essere obbligatoriamente assistito da un medico, o privato o di patronato, purchè sia quello che ha stilato il certificato per il ricorso.

    Saluti

  2. Buongiorno dottore il 9 % mi e ‘ stato dato da una visita medico legale fatta da me personalmente …l inail quando sono andato alla visita prima di iniziare il lavoro mi hanno detto che non era stata riscontrata menomazione dell integrita’ psico fisica.

  3. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Prima di dare un parere vorrei qualche chiarimento:
    1)il 9% è stato indicato dal suo consulente o dall’INAIL?
    2) se non è stato indicato dall’INAIL, quale è stata la valutazione da loro fatta?

    Saluti

  4. Buongiorno in data 23 agosto ho avuto in itinere un incidente in scooter da solo ho riportato frattura 1-2-3-4 dito piede sinistro 4 punti di sutura al gomito e colpo di frusta inail non ha ritenuto di farmi fare una visita per valutare il danno .Io personalmente me la sono fatta fare anche perche’ il primo dito non si muove piu’ e faccio fatica a camminare giudizio 9 punti di invalidita calcolato tabelle inail.ho fatto ricorso secondo lei puo’essere accettato e se si potrei rientrare sui 9 punti percentuali. La ringrazio

  5. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Anche in questo caso dipende dalle percentuali, ma non solo.
    Ma è un argomento piuttosto complesso.
    In questa pagina del sito dell’INAIL, attraverso i link nel menù a destra, possono essere visionate le prestazioni e le attività dell’INAIL a favore di infortunati e tecnopatici.

    Saluti

  6. Salve Dott.
    La malattia Professionale una volta riconosciuta dall INAIL serve solo a percepire un indennizzo da quest’ultimo o può essere usata x altri scopi a mio favore e quali?

  7. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    In realtà mi sembra piuttosto strana, a meno che quello che manca è la denuncia di malattia professionale da parte del datore di lavoro. senza il quale in pratica nulla si muove.
    Ma per il resto, veramente snon saprei.
    Il patronato però potrebbe/dovrebbe darle delle delucidazioni

    saluti

  8. Buonasera dottore. A me succede il contrario. Inoltro domanda di malattia professionale e non vengo convocata a visita anzi dopo un anno viene rigettata per incompletezza di doc. Faccio ricorso passano 14 mesi ed ora il Sindacato mi comunica che il 26 l inail si riunisce per valutare il nesso sempre senza visitarmi. Sono oss assunta dal 2002 con rischio biologico movimentazione carichi;dal 2006 doc certificata di lombalgie degenerate in ernie;operata ed ora peggiorata ed ora in lista per artrodesi. A lei sembra corretta di nuovo questa procedura? Grazie monica

  9. Dott. Salvatore Nicolosi

    Buonasera.
    Credo che ci sia un problema provocato dalla confusione per le terminologie usate in ambito INAIL
    Per infortunio si intende una malattia provocata da un evento improvviso, al massimo che avviene durante un turno di lavoro.
    Per malattia professionale si intende una malattia provocata da un agente, un movimento ripetuto, un rumore, una polvere, un gas, una radiazione, etc, che ha agito per un lungo periodo.
    Il la sindrome del tunnel carpale può insorgere da infortunio se si ha un trauma al polso, ad esempio una frattura.
    Altrimenti è sempre una malattia professionale che ha un iter differente, un tipo di domanda differente, una tutela differente. Se avete presentato una istanza come infortunio per una sindrome del tunnel carpale, in assenza di un trauma al polso è assolutamente normale che l’INAIL abbia bocciato la richiesta, indipendentemente da ciò che pensa o ha potuto fare il datore di lavoro.
    Ora però potrebbe far valutare il suo caso da un medico specialista o esperto in medicina legale ed eventualmente presentare una domanda come malattia professionale.

    Saluti

  10. Buongiorno, mia madre aveva un contratto a tempo determinato nel settore agricolo in una fabbrica, ha avuto problemi di tunnel carpale e quindi si è presa un periodo per rimanere a casa in malattia, ha fatto la richiesta come infortunio sul lavoro perchè sono più di 15 anni che il suo lavoro e quello di avere le mani all’interno di un nastro dove circola acqua e scorre la frutta fresca dove dopo viene messa all’interno di cassette,…(quindi mani sempre a mollo) Il datore di lavoro ha detto che se lei fà richiesta di infortunio sul lavoro lui avrebbe fatto di tutto per non fargli passare l’invalidità.. Così e stato, 2 volte e stata rimandata la lettera che non passa come infortunio… Questo perchè il datore sà che se viene riconosciuta la malattia sul lavoro dovrà venire un controllo, in questa azienda lavorano stranieri con dei contratti un pò particolari.
    Da 2 mesi mia madre è andata in pensione, ma nei mesi precedenti che e stata a casa dal lavoro purtroppo non ha recepito lo stipendio perchè se era infortunio gli avrebbero riconosciuto il 100%, invece come malattia molto meno… come si può fare ? a chi mi dovrei rivolgere ?

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