Con l’art. 104 del DPR 30/06/1965 n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, viene prevista la possibilità per il lavoratore assicurato di ricorrere avverso i provvedimenti dell’INAIL in tema di riconoscimento di malattia professionale, di infortunio sul lavoro, di inabilità temporanea o di inabilità permanente, di danno biologico.
All’art 104 del T. U. si legge:
“L’infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l’Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea o sull’inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall’istituto assicuratore, comunica all’Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell’istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l’infortunato può convenire in giudizio l’Istituto assicuratore avanti l’autorità giudiziaria. Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 102 decorra senza che l’Istituto assicuratore abbia fatto all’infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione dei comma precedente.”
Le modalità indicate sono estese, per similarità, anche ai casi di mancato riconoscimento di rendita ai superstiti.
Ritengo utile esaminare le diverse possibilità:
MANCATO RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
Quando viene presentata istanza di riconoscimento di malattia professionale l’INAIL avvia una serie di procedure, amministrative, sanitarie e tecniche, la cui funzione converge verso l’obiettivo di tutelare il lavoratore riconoscendo il suo diritto ad un risarcimento per la malattia provocata dalla sua attività lavorativa.
Può però accadere che gli accertamenti tecnici, sanitari o amministrativi non consentono di porre un giudizio o, addirittura che tali accertamenti in qualche modo non siano tali da potersi riconoscere la sussistenza di una malattia professionale. In questo caso l’istanza viene respinta
In sostanza l’INAIL può accogliere l’istanza di riconoscimento di malattia professionale ma può respingerla.
In questo caso il lavoratore può proporre il ricorso, più tecnicamente” opposizione” con richiesta di visita collegiale.
Il ricorso deve essere obbligatoriamente corredato da una certificazione medico-legale che esprima le motivazioni per cui si ritiene che la malattia denunciata ha un rapporto di causalità con il lavoro che si è svolto. Non si dimentichi che nel certificato deve essere indicata anche la percentuale di danno biologico/inabilità lavorativa provocata dalla malattia in diagnosi, a parere del medico che redige il certificato, senza la quale il ricorso diventa praticamente irricevibile.
ACCOGLIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
Se vi è concordanza tra la malattia professionale denunciata e il rischio accertato dagli organi tecnici dell’INAIL, e se sussistono i requisiti amministrativi, il dirigente medico INAIL indica la diagnosi e i deficit funzionali e valuta percentualisticamente il danno subito dal lavoratore secondo le indicazioni della tabella del DM 38/2000.
Al lavoratore viene quindi comunicata la malattia professionale diagnosticata, la percentuale di danno riconosciuta e l’indennizzo a cui ha diritto.
Si tenga presente che tra 1% e 5% non viene erogato nulla, da 6% a 15% viene erogata una somma una tantum, il cosiddetto “indennizzo per danno biologico” secondo una tabella di solito aggiornata annualmente e visionabile in QUESTA pagina, dal 16% in poi viene erogata una rendita mensile il cui ammontare tiene conto della percentuale riconosciuta e dello stipendio base annuale.
Il consiglio, in questo particolare caso è che qualunque sia la patologia e la percentuale riconosciuta occorre attivarsi per ottenere una consulenza medico-legale al fine di valutare la congruità della valutazione INAIL. Eventualmente anche i medici legali dei Patronati, gratuitamente, possono valutare correttamente il caso.
Se ne ricorrono i presupposti, si potrà inoltrare una “opposizione” al giudizio, ai sensi dell’art. 104 del T.U., con richiesta di visita collegiale per un incremento della percentuale e/o modifica della diagnosi. Ciò può essere fatto sia con l’assistenza di un patronato sia autonomamente inviando lettera raccomandata alla sede INAIL competente per territorio, di solito quella di residenza. Faccio rilevare nuovamente che l’opposizione è irricevibile dall’INAIL se non è corredata da un certificato medico che descrive le menomazioni e indica la percentuale di danno richiesta.
In questa fase è praticamente inutile l’assistenza di un avvocato perchè le sue possibilità operative, che devono essere peraltro comunque economicamente remunerate, sono identiche a quelle che vengono effettuate gratuitamente da un patronato.
MOTIVAZIONI DEL DISCONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
Le motivazioni per cui una richiesta di riconoscimento di malattia professionale viene rifiutata possono essere diverse, ma in genere è una delle seguenti quattro:
- non esiste la malattia denunciata,
- il rischio a cui è sottoposto il lavoratore non è in grado di provocare la malattia denunciata,
- la malattia denunciata non è di natura tecnopatica
- la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un parere medico-legale,
Nel primo caso l’INAIL ritiene che la malattia denunciata non esiste.
Come esempio possiamo riportare il caso dell’asbestosi; in questo caso gli accertamenti, a “parere dell’INAIL”, hanno documentato che vi è stato un errore diagnostico e che la patologia riscontrata è diversa dalla patologia indicata nel 1° certificato di malattia professionale o addirittura non esiste alcuna patologia. Ovviamente in questo caso il ricorso andrà corredato con ulteriore certificazione specialistica atta a dimostrare l’errore dell’INAIL (naturalmente se errore c’è stato).
Nel secondo caso, cioè la negazione dell’esistenza del rischio, l’INAIL, dopo aver valutato la storia lavorativa dell’assicurato e aver effettuato accertamenti appropriati tramite il proprio organo tecnico, la CONTARP, pur riconoscendo l’esistenza della malattia denunciata, ritiene che il rischio lavorativo a cui è stato sottoposto è stato insufficiente a provocare la specifica malattia. E’ un caso abbastanza frequente quando vengono denunciate sindromi da sovraccarico del rachide, tipo ernie discali, o degli arti; non infrequente anche per denuncia di tumori che si ritiene siano stati provocati da sostanze a cui è stato esposto il lavoratore. Anche in questo caso è possibile presentare ricorso/opposizione con le modalità sopra indicate, ma generalmente è più difficile ottenere un risultato positivo e spesso occorre iniziare un’azione legale.
Il terzo caso, cioè quando l’INAIL afferma che la malattia non è di natura tecnopatica, solo apparentemente è simile al precedente; l’INAIL riconosce l’esistenza del rischio lavorativo, ma la malattia del lavoratore, valutato anche positivamente il rischio lavorativo, non è quella che ci si aspetta; le ipoacusie trasmissive, quindi da lesione del sistema di conduzione dei suoni e quindi non da esposizione a rumore intenso per molti anni, sono l’esempio più tipico. Anche in questo caso l’opera di un medico legale o di un esperto in medicina legale, eventualmente gratuitamente se ci si rivolge ad un patronato, può aiutare a valutare se sussistono i presupposti per opporsi al giudizio dell’INAIL.
Il quarto caso, quello per cui l’INAIL afferma di respingere il caso perchè “la documentazione è insufficiente”, direi che è il peggiore. Presentata la domanda, come accennato precedentemente, l’INAIL fa partire una procedura di accertamento del rischio tramite un organo tecnico chiamato CONTARP. Vengono pertanto acquisite informazioni provenienti dal libretto di lavoro, se esiste, o dall’archivio INPS o dal lavoratore al quale si chiede una descrizione completa e il più possibile minuziosa delle sue mansioni lavorative nella ditta o nelle ditte presso cui ha lavorato e quindi, “nota spesso dolente” vengono chieste le stesse informazioni al datore di lavoro.
Se il datore di lavoro è virtuoso tutto procede correttamente, ma se il datore di lavoro non risponde alle richieste dell’INAIL o, peggio, se la ditta è ormai cessata e non più rintracciabile, allora la CONTARP non è in grado di fornire una risposta sul rischio “tecnopatico” e quindi la pratica viene chiusa negativamente; raramente accade che la CONTARP, per eccesso di lavoro e scarsità di personale, ritardi a fornire risposte sul rischio all’area sanitaria e quindi la pratica viene chiusa ma in realtà può accadere che tale valutazione arrivi successivamente alla conclusione della procedura. In questo caso, in corso di opposizione, è possibile fare in modo che la malattia professionale venga riconosciuta, naturalmente se ne ricorrono gli altri requisiti. Ma in conclusione, se la ditta non risponde ai quesiti INAIL perchè non più esistente o perchè non virtuosa, allora in effetti raramente il caso viene chiuso positivamente, anche successivamente al ricorso. Se si vuol insistere nella richiesta l’azione legale sarà indispensabile.
In realtà esistono altre possibilità per cui può essere respinta la domanda, più rare, ma sostanzialmente la gestione di questi casi non può essere effettuta dal lavoratore.
Occorre una convergenza di competenze professionali di tipo amministrativo e di tipo medico-legale che può guidare il lavoratore per l’ottenimento del giusto risarcimento per la sua malattia professionale.
Solo come inciso, le competenze di cui sopra devono anche essere tali da discernere i casi in cui effettivamente la patologia che affligge il lavoratore non è stata provocata dalle mansioni a cui è stato addetto, scoraggiandolo correttamente dall’intraprendere o proseguire azioni che non possono condurre ad alcun risultato tangibile ed evitando false speranze e conseguenti cocenti delusioni.
FONTI:
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Se si tratta di revisione o di prima valutazione, a mia esperienza diretta, in pratica è inutile.
Il medico dell’INAIL farà la sua valutazione indipendentemente da quanto indicato nella relazione medico-legale.
Invece consiglio di portare con se la documentazione specialistica aggiornata, se è in suo possesso, e poi, dopo l’arrivo del provvedimento, far valutare il suo caso da un medico specialista o esperto in medicina legale per eventuale opposizione al giudizio espresso.
Questa valutazione e l’eventuale opposizione può essere fatta con l’assistenza di un medico “privato” o di un medico di un patronato. La differenza, indipendentemente dalle capacità professionali sta nel costo della prestazione, gratuita se si rivolge ad un patronato.
Saluti
Salve Dott. sono stato convocato dall’Inail per Visita Medico Legale.lei ritiene opportuno andare con una Relazione M.L. riportante la % d’invalidità?
Buongiorno.
Per la percentuale non posso accontentarla; la valutazione viene fatta anche considerando la riduzione della mobilità della spalla e questo a distanza non può essere fatto.
Le ricordo però che per questo tipo di patologia, per la richiesta di riconoscimento di malattia professionale, lei ha solo due anni di tempo dalla data di cessazione dell’esposizione al rischio.
Saluti
Innanzitutto, grazie per la gentilezza e tempestività nel rispondere.
Volevo confermarle la riconosciuta patologia di natura professionale alla spalla destra.
Riguardo alla spalla sinistra mi sembra di capire che secondo il suo parere si può procedere per un riconoscimento di nuova malattia professionale, mentre una volta in possesso della RM spalla SN il radiologo non aveva pronunciato parere positivo in una richiesta di malattia professionale malgrado il dolore.
Può lei dirmi approssimativamente quale percentuale posso ottenere?
In attesa di risposta, le auguro una buona domenica.
Buonasera.
Il mio parere, naturalmente risente della incompletezza delle informazioni, in quanto non basta avere la descrizione di una patologia per capire se è una malattia che può essere considerata professionale.
Quindi andrò sul generico.
Innanzi tutto, a quanto credo di capire, è stata riconosciuta una patologia di natura professionale alla spalla DESTRA e di solito questo accade perchè è stato riconosciuto un prolungato sovraccarico funzionale e se ciò è corretto non credo che sia difficoltoso fare riconoscere anche la patologia all’altra spalla.
Per il riconoscimento dell’origine professionale della patologia alla spalla SINISTRA non si deve fare una istanza di aggravamento ma una richiesta di riconoscimento di una nuova malattia professionale.
Di più, a distanza ed in assenza di tutte le informazioni di solito necessarie. non posso dire.
Saluti
Buongiorno.
La procedura è questa:
1) si fa la domanda di riconoscimento di malattia professionale;
2) se viene respinta, o se viene accolta con una percentuale di danno biologico ritenuta non soddisfacente, si presenta ricorso con richiesta di visita collegiale; per questo è INDISPENSABILE presentare un certificato con l’indicazione della richiesta, quindi riconoscimento della malattia, se è stata respinta e, OBBLIGATORIAMENTE, della percentuale di danno biologico/invalidità ritenuta corretta;
3) si effettua la visita collegiale con l’assistenza OBBLIGATORIA del medico che ha redatto il certificato;
4) se la collegiale viene chiusa “discorde”, allora è possibile iniziare un’azione legale; in assenza di questo passaggio il giudice in genere blocca il giudizio e fa effettuare la collegiale; il proseguimento del giudizio poi dipende dal risultato della collegiale; in questa fase è utile una perizia medico-legale di parte.
Circa il tempo impiegato dall’INAIL per dare una prima risposta, nella mia provincia in genere non meno di 4 mesi, spesso parecchi di più.
Saluti
Saluti
Scusi se ho iniziato già potandomi avanti,però ha colto senza dover entrare in merito ciò che volevo dirle,
Volevo Chiederle quanti gg passano affinché l’INAIL risponda alla mia richiesta di Malattia Professionale?
Quindi crede che se dovessi portare a Giudizio l INAIL dovrei far redarre un altra certificazione M.L. con tanto di % ?
Grazie
Buonasera, sono lavoratore che qualche anno fa ha dovuto affrontare intervento alla spalla destra per tendine e cercine e, alla richiesta di malattia professionale, mi viene riconosciuta inabilità temporanea del 6% e successivamente in aggiunta un peggioramento con il 2%. Di recente mi reco nuovamente dallo specialista perché avverto dolori e fastidi anche alla spalla sinistra.
Faccio RM della spalla SN da cui risulta:
Disomogeneo incremento di segnale, per edema, del tendine del sopraspinoso, con minime irregolarità apprezzabili in corrispondenza del profilo bursale, in assenza di franchi fenomeni lacerativi; conservato il trofismo del ventre muscolare. Regolare rappresentazione del sottospinoso, del piccolo rotondo e dell’intersezione coracoidea del capo breve bicipitale e del coracobrachiale. Modesto, disomogeneo incremento di segnale, come per minimo edema e/o iniziali, lievi note di tendinopatia cronica (tendinosi), del tendine del sottoscapolare; il tendine si conferma tuttavia nella sostanza integro; analoghi reperti si osservano in corrispondenza dell’ancoraggio glenoideo del capo lungo del bicipite branchiale.
Non significative falde di versamento articolare, a carico dei recessi sinoviali esplorati; si segnala tuttavia la presenza, in corrispondenza del recesso gleno-omerale posteriore, di una raccolta fluida, pseudocistica, paralabiale, polilobata, estesa per un diametro massimo di cm 2 circa.
Esile film liquido nella borsa subacromion-deltoide. Congrui, in atto, i rapporti articolari.
posso fare richiesta di aggravamento sempre per malattia professionale, oppure mi consiglia qualche altra soluzione o addirittura è consigliabile non far nulla.
In caso di sua risposta, le chiedo cortesemente di spiegarmi la motivazione.
Grazie e distinti saluti.
Ma è possibile che il datore di lavoro per non pagare la multa dia la colpa all’infortunato dicendo che non ha comunicato il codice? Con conseguenza appunto di blocco della pratica e indennizzo in sospeso?
Non ci sono prove scritte in quanto la comunicazione è avvenuta telefonicamente.
Grazie mille per la sua disponibilità e le risposte sempre celeri.
Elisa
Buonasera.
In ambito INAIL il termine di 60 giorni è assolutamente indicativo.
Si può tranquillamente andare oltre; nella mia attività è capitato che un ricorso effettuato ben oltre i 6 mesi dopo l’arrivo del provvedimento sia stato accolto.
Possibile che il datore di lavoro, ad oggi, non abbia ancora fatto la denuncia di infortunio e quindi l’INAIL ha mandato una raccomandata per richiederne l’effettuazione? Se è così gli verrà comminata una multa, credo anche piuttosto “salata”.
Se in effetti non c’è la denuncia la pratica è irregolare e quindi l’INAIL, anche con tutta la buona volontà, non può accettare la competenza del caso.
Comunque, al di là dei tempi che comunque non sono affatto rigorosi come viene scritto, direi che può procedere al ricorso; è probabile che prima dell’effettuazione della collegiale la parte amministrativa sia stata regolarizzata, speriamo favorevolmente.
Se non fosse pronta, il medico che l’accompagna alla visita può chiedere un ulteriore rinvio per la discussionre del caso.
Saluti