Con l’art. 104 del DPR 30/06/1965 n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, viene prevista la possibilità per il lavoratore assicurato di ricorrere avverso i provvedimenti dell’INAIL in tema di riconoscimento di malattia professionale, di infortunio sul lavoro, di inabilità temporanea o di inabilità permanente, di danno biologico.
All’art 104 del T. U. si legge:
“L’infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l’Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea o sull’inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall’istituto assicuratore, comunica all’Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell’istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l’infortunato può convenire in giudizio l’Istituto assicuratore avanti l’autorità giudiziaria. Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 102 decorra senza che l’Istituto assicuratore abbia fatto all’infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione dei comma precedente.”
Le modalità indicate sono estese, per similarità, anche ai casi di mancato riconoscimento di rendita ai superstiti.
Ritengo utile esaminare le diverse possibilità:
MANCATO RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
Quando viene presentata istanza di riconoscimento di malattia professionale l’INAIL avvia una serie di procedure, amministrative, sanitarie e tecniche, la cui funzione converge verso l’obiettivo di tutelare il lavoratore riconoscendo il suo diritto ad un risarcimento per la malattia provocata dalla sua attività lavorativa.
Può però accadere che gli accertamenti tecnici, sanitari o amministrativi non consentono di porre un giudizio o, addirittura che tali accertamenti in qualche modo non siano tali da potersi riconoscere la sussistenza di una malattia professionale. In questo caso l’istanza viene respinta
In sostanza l’INAIL può accogliere l’istanza di riconoscimento di malattia professionale ma può respingerla.
In questo caso il lavoratore può proporre il ricorso, più tecnicamente” opposizione” con richiesta di visita collegiale.
Il ricorso deve essere obbligatoriamente corredato da una certificazione medico-legale che esprima le motivazioni per cui si ritiene che la malattia denunciata ha un rapporto di causalità con il lavoro che si è svolto. Non si dimentichi che nel certificato deve essere indicata anche la percentuale di danno biologico/inabilità lavorativa provocata dalla malattia in diagnosi, a parere del medico che redige il certificato, senza la quale il ricorso diventa praticamente irricevibile.
ACCOGLIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
Se vi è concordanza tra la malattia professionale denunciata e il rischio accertato dagli organi tecnici dell’INAIL, e se sussistono i requisiti amministrativi, il dirigente medico INAIL indica la diagnosi e i deficit funzionali e valuta percentualisticamente il danno subito dal lavoratore secondo le indicazioni della tabella del DM 38/2000.
Al lavoratore viene quindi comunicata la malattia professionale diagnosticata, la percentuale di danno riconosciuta e l’indennizzo a cui ha diritto.
Si tenga presente che tra 1% e 5% non viene erogato nulla, da 6% a 15% viene erogata una somma una tantum, il cosiddetto “indennizzo per danno biologico” secondo una tabella di solito aggiornata annualmente e visionabile in QUESTA pagina, dal 16% in poi viene erogata una rendita mensile il cui ammontare tiene conto della percentuale riconosciuta e dello stipendio base annuale.
Il consiglio, in questo particolare caso è che qualunque sia la patologia e la percentuale riconosciuta occorre attivarsi per ottenere una consulenza medico-legale al fine di valutare la congruità della valutazione INAIL. Eventualmente anche i medici legali dei Patronati, gratuitamente, possono valutare correttamente il caso.
Se ne ricorrono i presupposti, si potrà inoltrare una “opposizione” al giudizio, ai sensi dell’art. 104 del T.U., con richiesta di visita collegiale per un incremento della percentuale e/o modifica della diagnosi. Ciò può essere fatto sia con l’assistenza di un patronato sia autonomamente inviando lettera raccomandata alla sede INAIL competente per territorio, di solito quella di residenza. Faccio rilevare nuovamente che l’opposizione è irricevibile dall’INAIL se non è corredata da un certificato medico che descrive le menomazioni e indica la percentuale di danno richiesta.
In questa fase è praticamente inutile l’assistenza di un avvocato perchè le sue possibilità operative, che devono essere peraltro comunque economicamente remunerate, sono identiche a quelle che vengono effettuate gratuitamente da un patronato.
MOTIVAZIONI DEL DISCONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
Le motivazioni per cui una richiesta di riconoscimento di malattia professionale viene rifiutata possono essere diverse, ma in genere è una delle seguenti quattro:
- non esiste la malattia denunciata,
- il rischio a cui è sottoposto il lavoratore non è in grado di provocare la malattia denunciata,
- la malattia denunciata non è di natura tecnopatica
- la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un parere medico-legale,
Nel primo caso l’INAIL ritiene che la malattia denunciata non esiste.
Come esempio possiamo riportare il caso dell’asbestosi; in questo caso gli accertamenti, a “parere dell’INAIL”, hanno documentato che vi è stato un errore diagnostico e che la patologia riscontrata è diversa dalla patologia indicata nel 1° certificato di malattia professionale o addirittura non esiste alcuna patologia. Ovviamente in questo caso il ricorso andrà corredato con ulteriore certificazione specialistica atta a dimostrare l’errore dell’INAIL (naturalmente se errore c’è stato).
Nel secondo caso, cioè la negazione dell’esistenza del rischio, l’INAIL, dopo aver valutato la storia lavorativa dell’assicurato e aver effettuato accertamenti appropriati tramite il proprio organo tecnico, la CONTARP, pur riconoscendo l’esistenza della malattia denunciata, ritiene che il rischio lavorativo a cui è stato sottoposto è stato insufficiente a provocare la specifica malattia. E’ un caso abbastanza frequente quando vengono denunciate sindromi da sovraccarico del rachide, tipo ernie discali, o degli arti; non infrequente anche per denuncia di tumori che si ritiene siano stati provocati da sostanze a cui è stato esposto il lavoratore. Anche in questo caso è possibile presentare ricorso/opposizione con le modalità sopra indicate, ma generalmente è più difficile ottenere un risultato positivo e spesso occorre iniziare un’azione legale.
Il terzo caso, cioè quando l’INAIL afferma che la malattia non è di natura tecnopatica, solo apparentemente è simile al precedente; l’INAIL riconosce l’esistenza del rischio lavorativo, ma la malattia del lavoratore, valutato anche positivamente il rischio lavorativo, non è quella che ci si aspetta; le ipoacusie trasmissive, quindi da lesione del sistema di conduzione dei suoni e quindi non da esposizione a rumore intenso per molti anni, sono l’esempio più tipico. Anche in questo caso l’opera di un medico legale o di un esperto in medicina legale, eventualmente gratuitamente se ci si rivolge ad un patronato, può aiutare a valutare se sussistono i presupposti per opporsi al giudizio dell’INAIL.
Il quarto caso, quello per cui l’INAIL afferma di respingere il caso perchè “la documentazione è insufficiente”, direi che è il peggiore. Presentata la domanda, come accennato precedentemente, l’INAIL fa partire una procedura di accertamento del rischio tramite un organo tecnico chiamato CONTARP. Vengono pertanto acquisite informazioni provenienti dal libretto di lavoro, se esiste, o dall’archivio INPS o dal lavoratore al quale si chiede una descrizione completa e il più possibile minuziosa delle sue mansioni lavorative nella ditta o nelle ditte presso cui ha lavorato e quindi, “nota spesso dolente” vengono chieste le stesse informazioni al datore di lavoro.
Se il datore di lavoro è virtuoso tutto procede correttamente, ma se il datore di lavoro non risponde alle richieste dell’INAIL o, peggio, se la ditta è ormai cessata e non più rintracciabile, allora la CONTARP non è in grado di fornire una risposta sul rischio “tecnopatico” e quindi la pratica viene chiusa negativamente; raramente accade che la CONTARP, per eccesso di lavoro e scarsità di personale, ritardi a fornire risposte sul rischio all’area sanitaria e quindi la pratica viene chiusa ma in realtà può accadere che tale valutazione arrivi successivamente alla conclusione della procedura. In questo caso, in corso di opposizione, è possibile fare in modo che la malattia professionale venga riconosciuta, naturalmente se ne ricorrono gli altri requisiti. Ma in conclusione, se la ditta non risponde ai quesiti INAIL perchè non più esistente o perchè non virtuosa, allora in effetti raramente il caso viene chiuso positivamente, anche successivamente al ricorso. Se si vuol insistere nella richiesta l’azione legale sarà indispensabile.
In realtà esistono altre possibilità per cui può essere respinta la domanda, più rare, ma sostanzialmente la gestione di questi casi non può essere effettuta dal lavoratore.
Occorre una convergenza di competenze professionali di tipo amministrativo e di tipo medico-legale che può guidare il lavoratore per l’ottenimento del giusto risarcimento per la sua malattia professionale.
Solo come inciso, le competenze di cui sopra devono anche essere tali da discernere i casi in cui effettivamente la patologia che affligge il lavoratore non è stata provocata dalle mansioni a cui è stato addetto, scoraggiandolo correttamente dall’intraprendere o proseguire azioni che non possono condurre ad alcun risultato tangibile ed evitando false speranze e conseguenti cocenti delusioni.
FONTI:
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
In realtà fare un certificato telematico INAIL non è da tutti, anche perchè parecchi medici non sono in possesso delle credenziali.
Si sarebbe dovuto fare un invio del certificato cartaceo, per fax, a mano o per posta.
I tempi per il ricorso ancora non sono scaduti ma non posso darle certezze sulla possibilità di successo, neppure in via ipotetica.
I Patronati comunque non sono tutti uguali; alcuni tendono ad avere atteggiamenti più “aggressivi” nei confronti di queste pratiche e quindi procedono.
Posso solo consigliarle di provare a rivolgersi ad un patronato differente, INCA ad esempio, che per tradizione ha maggiore propensione a tentare questi ricorsi.
Saluti e un felice hanno nuovo
Buonasera,
A febbraio ho avuto un infortunio è al pronto soccorso mi avevano dato 20, dopodiché il mio medico curante mi ha emesso un certificato medico in via definitiva di altri 8 giorni.
Dopo qualche giorno mi è arrivata una comunicazione dell’INAIL che mi chiedeva la scelta della modalità di pagamento e dopo alcuni giorni mi è stato accreditato il bonifico.
In seguito Mi è arrivata una lettera con il prospetto di liquidità ed io ho verificato che l’importo accreditato fosse quello indicato nel prospetto non soffermandomi su altri dettagli.
Il caso ha voluto che qualche giorno fa sistemando i documenti mi sono soffermata a controllare la pratica INAIL e mi sono resa conto che la settimana legata al certificato medico emesso dal mio medico curante non è stato conteggiato, infatti solo alcuni giorni fa ho scoperto che il mio medico non fece l’invio telematico come mi aspettavo.
Quindi avendo inviato il certificato al datore di lavoro ,convinta che il medico curante facesse l’invio telematico, avendo la carenza infortunio indicare in busta paga e avendo ricevuto la lettera dell’INAIL che indicava l’importo accreditato non mi sono resa conto del mancato pagamento negli ultimi 8 giorni di infortunio.
Allo sportello dell’INAIL Mi hanno suggerito di provare a fare ricorso oggi mi sono recata un patronato e mi hanno detto di lasciar perdere perché non ci sono i termini o meglio che forse siamo fuori termine quindi la mia domanda è :
se da marzo a dicembre sono passati 9 mesi posso fare ricorso E se sì ,se ci sono i termini e condizioni per poterlo fare
Grazie mille
La ringrazio della risposta decisamente esaudiente. Attenderò malgrado il sindacato mi dica che non c’è altro da fare ma non vorrei attendere un anno . La terrò piacevolmente informata per ogni altro dubbio. Cordialità Monica
Buonasera.
Da un punto di vista puramente amministrativo, lei non può fare ricorso, ma una richiesta di revisione “passiva” per aggravamento del deficit.
Ma non so se le conviene farlo in questo momento.
Consideri che per l’INAIL l’esame precedente e la percentuale precedente sono dei punti di partenza.
Consideri anche che, quando si è tra il 6% ed il 15% è possibile solo 1 revisione per aggravamento che produce un aumento della percentuale.
Nel caso specifico, se le dovessero dare un aumento di un solo punto percentuale … sarebbe per sempre e lei non avrebbe più possibilità, tranne se il movimento della spalla dovesse ridursi fino a 90° superando la soglia del 16%.
Visto che, a quanto mi riferisce, la spalla tende a subire dei progressivi peggioramenti, io consiglierei di attendere ancora un pò per presentare l’istanza con possibilità di riconoscimenti maggiori.
Sulla percentuale però preferisco non pronunciarmi in quanto comunque è sempre corretto, in questi casi, visitare il paziente.
Saluti
Salve, ho 39 anni e sono un pescatore motorista e svolgo questa professione da ben 21 anni. Il mio lavoro fa parte della categoria di mestieri molto faticosi per cui l’utilizzo delle spalle e delle braccia richiede sforzi continui. In data lugli 2015 faccio domanda di malattia professionale per rottura cercine dx e rottura tendine sovraspinoso dx visibili in RMN e due mesi dopo (settembre 2015) ho subito l’intervento di cercine e tendine. Parecchi mesi dopo l’intervento mi è stata riconosciuta dall’INAIL una percentuale di invalidità temporanea assoluta del 6% e dopo ilricorso un ulteriore 2% per accertato peggioramento della mia condizione.
Ecco qualche risultato all’esame obiettivo: in data 02/02/2016 si evidenziava elevazione 180°, abduzione 180°, intrarotazione sino a L2, extrarotazione 30° persiste ipotonotrofie muscolare, ROM disarmonico;
Successivamente in data 09/01/2017 si evidenziava elevazione 180°, abduzione 170°, intrarotazione sino a L5, extarotazione 25°, ipotonotrofia muscolare, ROM disarmonico.
Dopo accurate ricerche e dopo aver consultato un patronato ritengo che le percentuali di valutazione punteggio di invalidità sono molto basse rispetto al danno subito, all’intervento che ho dovuto affrontare e la funzionalità dell’arto superiore che non è più tornato alla forma migliore, per non parlare dei continui dolori e fastidi durante i cambiamenti climatici.Secondo la risposta dell’INAIL la pratica è ormai chiusa ma vorrei il suo parere soprattutto riguardo alle basse percentuale e ad un eventuale ulteriore ricorso. Grazie della disponibilità.
Buonasera.
Per lei probabilmente (ma non ne sono certo) il problema è stato diverso.
I medici INAIL hanno degli “obiettivi”, cioè debbono dare un giudizio entro un tempo ben definito (credo che questo però sarebbe da loro negato). Se entro questo tempo non riescono a darlo chiudono la pratica.
A seguito di ricorso i tempi previsti dall’Istituto non sono così stringenti e quindi con “calma” e “attenzione” si può rivedere o continuare a valutare il caso in sede di collegiale medica, quindi anche con l’assistenza del medico che ha redatto il certificato per il ricorso.
Non è possibile che un caso venga rigettato in assenza di visita medica da parte dell’area medica INAIL. Ciò comporta che il caso non è stato affatto “lavorato” (dimenticanza?) ma comporta anche che non dovrebbero esserci difficoltà a riaprirlo con il ricorso. Naturalmente non è detto che venga accolto, ma almeno la riapertura e quindi, finalmente, una corretta valutazione, se non altro come iter, avverrà quasi sicuramente.
Saluti
Buonasera Dottore,
mi trovo anche io in una situazione simile a questa. Gia operata di ernia l5 s1 e con un’altra in l4 l5 sono anche in attesa di artrodesi intersomatica. Io sono un operatore sanitario di sala operatoria assunta nel 2002; gia dal 2006 ho iniziato con il mal di schiena ma solo dal 2009 ho iniziato a tenere copia di tutte le tac rmn, visite esiti ecc. che ho allegato alla richiesta di malattia professionale fatta due anni fa. a giugno del 2017 quindi quasi dopo due anni l INAIL senza nemmeno chiamarmi a visita medica ( e mi dicono che non è corretto) mi risponde come dice lei al punto 4. Il dubbio è che l azienda abbia risposto negativamente alle richieste inail e pertanto ho proposto ricorso tramite i sindacati perche mi dicono che a parte essere tabellata e con allegati ben voluminosi, la visita medica è obbligatoria. Da giugno non ho ancora ricevuto risposta cioè la chiamata a visita medica ma in compenso sono stata chiamata dalla ASLT che si occupa della sicurezza sul luogo di lavoro per un colloquio minuziosissimo del mi lavoro, competenze ecc. Sembra che avendo anche il rischio biologico di movimentazione carichi il medico di medicina del lavoro sarebbe stato obbligato a segnalare il problema ed invece non l ha fatto. Secondo lei la modalità di rigetto era corretta? e quanto tempo devo attendere per la visita in commissione cioè esiste un termine massimo come per i ricorsi di legge? grazie Monica
Grazie mille Dottore per le sue attenzioni e spiegazioni. La ringrazio vivamente e buon tutto.
Buonasera.
Purtroppo devo dirle che il suo non è affatto un caso isolato. Sono frequenti i mancati riconoscimenti per lo stesso motivo.
Innanzi tutto una notazione tecnica: La tabella a cui le fa riferimento, quella con le liste1, II e III, non è quella utilizzabile per il riconoscimento delle malattie professionali in quanto è una tabella “inventata” per dare indicazioni anche per future modifiche delle malattie professionali riconoscibili.
Quella giusta è quella del DM 9 aprile 2008: “Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura” (GU n. 169 del 21-7-2008).
Ma nel suo caso non cambia nulla perchè anche in questa tabella viene previsto il riconoscimento dell’ernia discale lombare per “a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d’altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.“.
Nel suo caso è vero che lei non ha l’onere di dimostrare che la patologia è insorta a causa del suo lavoro, ma l’INAIL non contesta questo.
L’INAIL, probabilmente, afferma di non avere informazioni sufficienti su quali siano state le sue reali mansioni lavorative negli anni indicati, soprattutto i tipi di mezzi condotti, le ore che giornalmente conduceva, i giorni settimanali, etc.
Anche se lei è stato assunto come conducente, teoricamente per ragioni di organizzazione aziendale, potrebbe aver svolto altre mansioni, ad esempio organizzative.
In genere, per casi simili al suo da me seguiti, il problema opposto dall’INAIL è stato questo.
Le informazioni purtroppo, oltre che a lei, vengono chieste anche alle aziende che, se non sono più esistenti o non sono virtuose verso i loro lavoratori, all’INAIL non arrivano e quindi non c’è altra scelta che rivolgersi al Giudice del Lavoro.
Saluti
Saluti
Grazie dottore per la sua tempestiva e precisa risposta. Se mi permette di disturbarla ancora posso chiederle come mai una malattia tabellata in lista I e II come la mia e nella fattispecie spondiloartrosi del tratto lombare e ernia discale lombare per vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida automezzi pesanti alla quale io ho corrisposto ad INAIL tutta la documentazione e certificazione richiesta, nonostante secondo per la legislazione del caso io non ho l’obbligo di dimostrare l’eziologia del danno mi viene respinta a causa di questo documento che non è mia responsabilità reperire e produrre e vengo costretto a subire un grave danno economico oltre che morale a causa della mia impossibilità nel tornare a lavorare in quanto in un iter medico certificato ancora molto lungo e che cmq non mi permetterà di lavorare più nel mio specifico lavoro poichè e stata presunta un’ invalidità permanente e constatata anche dai medici INAIL stessi con la riduzione che le dicevo nel post precedente e scritta sui loro atti che ho visionato? in breve io sono costretto a subire lo stato di povertà al quale anche mio figlio di 20 mesi dovrà sottostare per tutto il periodo di un ricorso giudiziario? è corretto tutto ciò? grazie ancora per la sua attenzione e mi perdoni la ricerca di una spiegazione a tutto questo che a me personalmente viene inconcepibile! grazie.