Con l’art. 104 del DPR 30/06/1965 n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, viene prevista la possibilità per il lavoratore assicurato di ricorrere avverso i provvedimenti dell’INAIL in tema di riconoscimento di malattia professionale, di infortunio sul lavoro, di inabilità temporanea o di inabilità permanente, di danno biologico.
All’art 104 del T. U. si legge:
“L’infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l’Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea o sull’inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall’istituto assicuratore, comunica all’Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell’istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l’infortunato può convenire in giudizio l’Istituto assicuratore avanti l’autorità giudiziaria. Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 102 decorra senza che l’Istituto assicuratore abbia fatto all’infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione dei comma precedente.”
Le modalità indicate sono estese, per similarità, anche ai casi di mancato riconoscimento di rendita ai superstiti.
Ritengo utile esaminare le diverse possibilità:
MANCATO RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
Quando viene presentata istanza di riconoscimento di malattia professionale l’INAIL avvia una serie di procedure, amministrative, sanitarie e tecniche, la cui funzione converge verso l’obiettivo di tutelare il lavoratore riconoscendo il suo diritto ad un risarcimento per la malattia provocata dalla sua attività lavorativa.
Può però accadere che gli accertamenti tecnici, sanitari o amministrativi non consentono di porre un giudizio o, addirittura che tali accertamenti in qualche modo non siano tali da potersi riconoscere la sussistenza di una malattia professionale. In questo caso l’istanza viene respinta
In sostanza l’INAIL può accogliere l’istanza di riconoscimento di malattia professionale ma può respingerla.
In questo caso il lavoratore può proporre il ricorso, più tecnicamente” opposizione” con richiesta di visita collegiale.
Il ricorso deve essere obbligatoriamente corredato da una certificazione medico-legale che esprima le motivazioni per cui si ritiene che la malattia denunciata ha un rapporto di causalità con il lavoro che si è svolto. Non si dimentichi che nel certificato deve essere indicata anche la percentuale di danno biologico/inabilità lavorativa provocata dalla malattia in diagnosi, a parere del medico che redige il certificato, senza la quale il ricorso diventa praticamente irricevibile.
ACCOGLIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
Se vi è concordanza tra la malattia professionale denunciata e il rischio accertato dagli organi tecnici dell’INAIL, e se sussistono i requisiti amministrativi, il dirigente medico INAIL indica la diagnosi e i deficit funzionali e valuta percentualisticamente il danno subito dal lavoratore secondo le indicazioni della tabella del DM 38/2000.
Al lavoratore viene quindi comunicata la malattia professionale diagnosticata, la percentuale di danno riconosciuta e l’indennizzo a cui ha diritto.
Si tenga presente che tra 1% e 5% non viene erogato nulla, da 6% a 15% viene erogata una somma una tantum, il cosiddetto “indennizzo per danno biologico” secondo una tabella di solito aggiornata annualmente e visionabile in QUESTA pagina, dal 16% in poi viene erogata una rendita mensile il cui ammontare tiene conto della percentuale riconosciuta e dello stipendio base annuale.
Il consiglio, in questo particolare caso è che qualunque sia la patologia e la percentuale riconosciuta occorre attivarsi per ottenere una consulenza medico-legale al fine di valutare la congruità della valutazione INAIL. Eventualmente anche i medici legali dei Patronati, gratuitamente, possono valutare correttamente il caso.
Se ne ricorrono i presupposti, si potrà inoltrare una “opposizione” al giudizio, ai sensi dell’art. 104 del T.U., con richiesta di visita collegiale per un incremento della percentuale e/o modifica della diagnosi. Ciò può essere fatto sia con l’assistenza di un patronato sia autonomamente inviando lettera raccomandata alla sede INAIL competente per territorio, di solito quella di residenza. Faccio rilevare nuovamente che l’opposizione è irricevibile dall’INAIL se non è corredata da un certificato medico che descrive le menomazioni e indica la percentuale di danno richiesta.
In questa fase è praticamente inutile l’assistenza di un avvocato perchè le sue possibilità operative, che devono essere peraltro comunque economicamente remunerate, sono identiche a quelle che vengono effettuate gratuitamente da un patronato.
MOTIVAZIONI DEL DISCONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
Le motivazioni per cui una richiesta di riconoscimento di malattia professionale viene rifiutata possono essere diverse, ma in genere è una delle seguenti quattro:
- non esiste la malattia denunciata,
- il rischio a cui è sottoposto il lavoratore non è in grado di provocare la malattia denunciata,
- la malattia denunciata non è di natura tecnopatica
- la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un parere medico-legale,
Nel primo caso l’INAIL ritiene che la malattia denunciata non esiste.
Come esempio possiamo riportare il caso dell’asbestosi; in questo caso gli accertamenti, a “parere dell’INAIL”, hanno documentato che vi è stato un errore diagnostico e che la patologia riscontrata è diversa dalla patologia indicata nel 1° certificato di malattia professionale o addirittura non esiste alcuna patologia. Ovviamente in questo caso il ricorso andrà corredato con ulteriore certificazione specialistica atta a dimostrare l’errore dell’INAIL (naturalmente se errore c’è stato).
Nel secondo caso, cioè la negazione dell’esistenza del rischio, l’INAIL, dopo aver valutato la storia lavorativa dell’assicurato e aver effettuato accertamenti appropriati tramite il proprio organo tecnico, la CONTARP, pur riconoscendo l’esistenza della malattia denunciata, ritiene che il rischio lavorativo a cui è stato sottoposto è stato insufficiente a provocare la specifica malattia. E’ un caso abbastanza frequente quando vengono denunciate sindromi da sovraccarico del rachide, tipo ernie discali, o degli arti; non infrequente anche per denuncia di tumori che si ritiene siano stati provocati da sostanze a cui è stato esposto il lavoratore. Anche in questo caso è possibile presentare ricorso/opposizione con le modalità sopra indicate, ma generalmente è più difficile ottenere un risultato positivo e spesso occorre iniziare un’azione legale.
Il terzo caso, cioè quando l’INAIL afferma che la malattia non è di natura tecnopatica, solo apparentemente è simile al precedente; l’INAIL riconosce l’esistenza del rischio lavorativo, ma la malattia del lavoratore, valutato anche positivamente il rischio lavorativo, non è quella che ci si aspetta; le ipoacusie trasmissive, quindi da lesione del sistema di conduzione dei suoni e quindi non da esposizione a rumore intenso per molti anni, sono l’esempio più tipico. Anche in questo caso l’opera di un medico legale o di un esperto in medicina legale, eventualmente gratuitamente se ci si rivolge ad un patronato, può aiutare a valutare se sussistono i presupposti per opporsi al giudizio dell’INAIL.
Il quarto caso, quello per cui l’INAIL afferma di respingere il caso perchè “la documentazione è insufficiente”, direi che è il peggiore. Presentata la domanda, come accennato precedentemente, l’INAIL fa partire una procedura di accertamento del rischio tramite un organo tecnico chiamato CONTARP. Vengono pertanto acquisite informazioni provenienti dal libretto di lavoro, se esiste, o dall’archivio INPS o dal lavoratore al quale si chiede una descrizione completa e il più possibile minuziosa delle sue mansioni lavorative nella ditta o nelle ditte presso cui ha lavorato e quindi, “nota spesso dolente” vengono chieste le stesse informazioni al datore di lavoro.
Se il datore di lavoro è virtuoso tutto procede correttamente, ma se il datore di lavoro non risponde alle richieste dell’INAIL o, peggio, se la ditta è ormai cessata e non più rintracciabile, allora la CONTARP non è in grado di fornire una risposta sul rischio “tecnopatico” e quindi la pratica viene chiusa negativamente; raramente accade che la CONTARP, per eccesso di lavoro e scarsità di personale, ritardi a fornire risposte sul rischio all’area sanitaria e quindi la pratica viene chiusa ma in realtà può accadere che tale valutazione arrivi successivamente alla conclusione della procedura. In questo caso, in corso di opposizione, è possibile fare in modo che la malattia professionale venga riconosciuta, naturalmente se ne ricorrono gli altri requisiti. Ma in conclusione, se la ditta non risponde ai quesiti INAIL perchè non più esistente o perchè non virtuosa, allora in effetti raramente il caso viene chiuso positivamente, anche successivamente al ricorso. Se si vuol insistere nella richiesta l’azione legale sarà indispensabile.
In realtà esistono altre possibilità per cui può essere respinta la domanda, più rare, ma sostanzialmente la gestione di questi casi non può essere effettuta dal lavoratore.
Occorre una convergenza di competenze professionali di tipo amministrativo e di tipo medico-legale che può guidare il lavoratore per l’ottenimento del giusto risarcimento per la sua malattia professionale.
Solo come inciso, le competenze di cui sopra devono anche essere tali da discernere i casi in cui effettivamente la patologia che affligge il lavoratore non è stata provocata dalle mansioni a cui è stato addetto, scoraggiandolo correttamente dall’intraprendere o proseguire azioni che non possono condurre ad alcun risultato tangibile ed evitando false speranze e conseguenti cocenti delusioni.
FONTI:
Dott. Salvatore Nicolosi
Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa
Buonasera.
Tra le motivazioni che portano a una negazione del riconoscimento di malattia profesisonale, quello di “mancanza di documentazione” è uno dei peggiori!
Per capire meglio, semplificando un pò, diamo una spiegazione come premessa.
A seguito di istanza di malattia professionale, l’INAIL mette in atto tre procedure parallele:
1) un accertamento amministrativo che riguarda la correttezza della presentazione dell’istanza, anche considerando eventuali decadenze per eccessivo tempo trascorso dalla cessazione del lavoro,
2) un accertamento medico, che riguarda la diagnosi della malattia, la valutazione della sua gravità e l’individuazione delle sostanze o lavorazioni che teoricamente potrebbero essere state la causa della malattia stessa
3) un accertamento tecnico, su indicazione dell’area medica, per l’individuazione della sostanza o lavorazione “morbigena” nel ciclo lavorativo a cui è stato addetto il lavoratore richiedente.
Se tutte e tre gli accertamenti sono positivi la domanda viene accolta.
Nel suo caso il problema è nato dall’accertamento tecnico. L’organo tecnico dell’INAIL, la CONTARP, per individuare il rischio a cui è stato sottoposto il lavoratore chiede informazioni all’azienda o alle aziende preso cui ha lavorato il richiedente, in particolare chiede che venga prodotto il “Documento di Vautazione dei Rischi”, abbreviato “DVR”.
Se l’Azienda non lo produce o, addirittura se l’Azienda non può produrlo in quanto non esiste più, la CONTARP relaziona all’area medica informandola che non è in grado di valutare il rischio. Il medico INAIL quindi non può far altro che respingere l’istanza per carenza di documentazione.
In questo momento, con collegiale chiusa discorde e con rinnovo del diniego all’accoglimento della domanda, la possibilità di ulteriore ricorso amministrativo non esiste.
L’unica soluzione prevista dalla normativa è l’azione legale contro l’INAIL.
In sede di giudizio, il giudice può “costringere” le aziende ancora esistenti a produrre il DVR; per i periodi non recuperabili in quanto le aziende non sono più esistenti, possono essere ascoltati dei testimoni che hanno lavorato con lei in quei periodi.
Successivamente il giudice incaricherà un suo consulente, un medico, per valutare se è possibile riconoscere un rapporto di causalità tra la sua attività lavorativa e la patologia vertebrale.
In genere sono cause che durano almeno 2 anni, spesso di più.
I costi possono essere molto calmierati se ci si rivolge alle strutture legali e medico-legali di un patronato.
Saluti
Buon pomeriggio Dott. Nicolosi, volevo chiederle un parere/aiuto in merito alla mia domanda di malattia professionale.
In seguito ad un intervento di ernia discale lombare l4-l5-s1, a seguito di accertamenti eseguiti e referti specialistici, il tutto eseguito tra febbraio 2016 e aprile 2016, periodo nel quale prestavo attività di guida di mezzi pesanti lavoro che faccio da circa 16 anni ed eseguito presso più aziende di trasporti ma sempre generalmente con la stessa tipologia di mansioni e dopo essermi dimesso per giusta causa nel giugno 2016 per i ritardati pagamenti e consegne di buste paga da parte dell’azienda ultima presso quale prestavo servizio dall’aprile 2015, sono venuto a conoscenza tramite vari consulti privati tra medici di mia conoscenza e me, di poter fare richiesta di malattia professionale in quanto le mie patologie rientrano nelle tabelle di m.p. in lista I e II e mi sono apprestato a presentare richiesta tramite patronato AMNIL nel marzo 2017.
In seguito agli accertamenti INAIL la domanda mi viene respinta dicendomi che non era possibile esprimere un giudizio medico legale per mancanza della documentazione necessaria. Rivoltomi sempre ad AMNIL nel mentre personalmente chiedevo spiegazioni in merito all’ INAIL che mi dice mancare il DVR, viene presentata opposizione alla quale viene dato parere negativo di nuovo e sempre per la stessa motivazione e con la stessa identica risposta da parte di INAIL a mezzo raccomandata. Chiesta spiegazione ancora ad entrambe gli enti ne consegue un palleggiamento di conclusioni dove si evince sempre la mancanza di questo DVR che nessuno dei due mi dice come reperire e da quale dei datori di lavoro! ora essendo io ignorante in materia, ed avendo su suggerimento INAIL fatto richiesta degli atti medico legali da loro emessi fino all’ultima collegiale medica di opposizione dove i medici in fine presumono una riduzione delle funzionalità rachide lombari che spazia da 1/3 ad 1/2 e dicendomi in via ufficiosa che il medico AMNIL non avrebbe espletato al meglio la mia tutela è:
come faccio io a chiarire questa situazione? quanti DVR devono essere presentati o cmq recepite da chi di competenza avendo prestato servizio presso 7 aziende in circa 16 anni alcune delle quali non più in esercizio e ad oggi inesistenti? Grazie anticipatamente per la sua attenzione e buon pomeriggio.
Cortese Davide
Buonasera.
La medicina legale prevede, a volte, delle indicazioni piuttosto rigide.
Nel caso delle malattie professionali si preedono 2 possibilità:
1) la malattia è provocata da qualcosa che è prevista in una apposita tabella, quella del DM 22/07/2008.
2) la malattia è provocatada un qualcosa che è presente nel ciclo lavorativo, non indicata nella tabella, ma con solidissimi presupposti scientifici e con provaa carico del richiedente.
Nel suo caso, nellatabella essite solo, come indicazione per le bronchiti cronice, più esattamente, broncopneumopatie ostruttive, le Lavorazioni che espongono all’azione
dello zolfo e dell’anidride solforosa e questo non credo sia il suo caso.
Circale condizioni climatiche, in questo momento non ci sono studi seri a supporto.
Direi che l’accoglimento è abbastanza difficoltodo.
Ma possibile che suo padre non abbia, dopo 41 anni, una patologia artrosica vertebrale o un problema di cuffia dei rotatori alle spalle.
Queste patologie, provocate o aggravate dal sovraccarico funzionale, spesso vengono accolte dall’INAIL più facilmente.
Saluti
Buongiorno dottore.mio padre il 22 novembre ha una causa inail per malattia professionale per quanto riguarda una broncopatia con enfisema dopo 41 anni di attività di coltivarore diretto .inail in prima istanza ha bocciato tutto perche riteneva ke il mestiere nn avrebbe portato questi danni ma io dico,obbiettivamente,40 anni nei campi sempre a contatto con acqua,sole,freddo,polvere…come si fa a dire che nn c’è nessun collegAmento tra la malattia e l attività svolta per 40 anni??grazie e attendo un suo parere
Buonasera.
Le teno-sinoviti del sistema polso-mano possono essere ricondotte ad attività profesisonali che rendono necessari movimenti ripetuti e/o posture incongrue prolungate.
Nel suo caso si dovrebbe capire per quanto tempo, sull’intero orario lavorativo, c’è stata una sollecitazione abnorme del polso destro e la relativa intensità; oltretutto nel referto si parla anche di possibile lesione post-trauma, che di per sé, da sola, potrebbe giustificare la tendinopatia (sto facendo l’avvocato del diavolo).
Quindi in teoria potrebbe essere riconosciuta la malattia professionale, ma a distanza non posso dare alcune certezza.
Saluti
Salve dott. Nicolosi,
mi chiamo Luca e da luglio soffro di un dolore al polso destro iniziatomi dopo circa quattro mesi che avevo cominciato a lavorare come portiere-centralinista . La risonanza magnetica ha dato questo risultato:
“Regolare la radiocarpica, con minimo versamento endoarticolare più evidente nel recesso radioulnare. Irregolare il segnale dell’inserzione della fibrocartilagine triangolare del carpo sulla stiloide ulnare come per esito di pregressa lesione traumatica riparata con lamine fibrocicatrizionali in quadro di varianza ulnare negativa. Non segni di dislocazione volare o dorsale delle filiere carpali. Minimo versamento intrarticolare nella trapezio metacarpale con segni di iniziale condropatia.Regolari i tendini flessori, nel tunnel carpale, senza segni compressivi del nervo mediano mentre il tendine estensore del secondo e terzo raggio mostra segni di tenosinovite. Regolare il canale di Guyon”.
Volevo sapere se potrei avere una sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano o una tendinite-tenosinovite mano-polso e se potrei aver diritto a un risarcimento inail.
Grazie
cordiali saluti
Luca
Buonasera.
Su questo argomento c’è giurisprudenza non favorevole.
In passato cioè, gli avvocato con cui lavoro hanno “perso” delle cause in quanto, pur essendo stata riconosciuta dal CTU un nesso causativo tra il lavoro e la malattia, riconoscendo quindi la malattia professionale, la percentuale non raggiungeva il minimo indennizzabile. La sentenza in questo caso non è stata favorevole e l’istanza è stata rigettata dal giudice.
In realtà, come giustamente afferma lei, esistono anche dei benefici accessori rispetto all’indennizzo economico ma la causa è stata favorevole all’INAIL che quindi poi non ha modificato il giudizio precedente.
Nel suo caso è possibile se poi l’INAIL, sua sponte, ha comunque riconosciuto la malattia professionale, altrimenti … nulla da fare.
Saluti
Per quanto io lo giudichi illogico, ed essendo stata , in questo caso la causa
Buongiorno dottore, avrei una domanda tecnica da porle.
A seguito di ricorso giudizioario per MP (epicondilite cronica) per il quale l’INAIL non riconosceva il nesso con l’attività svolta, pur in soccombenza, viene riconosciuto il nesso di causalità con una invalidità del 5% (che ovviamente non da diritto a indennizzi). Quello che chiedevo è se con tale riconoscimento posso comunque fruire di alcuni benefici (p.e. assenza per malattia senza decurtazioni nè visite fiscali) e se l’INAIL debba comunque rilasciare un dispositivo che
attesti il riconoscimento di MP oppure no.
la ringrazio. e stato gentilissimo….
Buonasera.
A distanza mi è difficile valutare la congruità delle modalità dell’infortunio con la patologia, ma in questi casi è previsto che si possa ricorrere al provvedimento dell’INAIL.
Per il ricorso è indispensabile che venga allegato un certificato che quantifichi il danno e spieghi perchè il provvedimento è errato ed è altrettanto indipensabile che il medico redattore del certificato partecipi poi alla seduta di ricorso.
Consiglio di rivolgersi ad un patronato ben organizzato che potrà mettere a disposizione gratuitamente il proprio consulente medico legale.
Saluti