GENERALITA

Con la legge n. 493/1999 è stata istituita l’assicurazione obbligatoria per la tutela del rischio infortunistico che deriva dall’affettuazione del lavoro domestico, quello che viene correntemente chiamato “infortunio domestico“. Più esattamente la legge specifica l’ambito nel quale si svolge la tutela e precisa che: per  “lavoro svolto in ambito domestico”, si intende l’insieme delle attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico. Con varie circolari successivamente l’INAIL ha precisato alcune fattispecie particolari:

  • nell’ambito del lavoro domestico deve rientrare anche la cura degli animali domestici (circ. INAIL 01/07/2002), considerata una attività socialmente rilevante, ma non può considerarsi infortunio domestico quello avvenuto a seguito di cura di animali feroci o esotici che rappresnta una attività che esula dalla “normalità”,
  • gli infortuni avvenuti in occasione di piccola manutenzione rientra nella tutela dell’infortunio domestico, purchè non richiedano una preparazione tecnica particolare, e siano effettuati con le regole dell’economia domestica,
  • è tutelato anche l’evento avvenuto in occasione di cura di persona non facente parte del nucleo familiare temporaneamente presente nel domicilio (preparazione di un pasto per l’ospite); l’INAIL specifica però che non da origine a tutela l’uso di apparecchiature a fini estetici (casco per capelli),
  • è tutelato l’infortunio anche se avvenuto nell’ambito delle pertinenze dell’immobile adibito ad abitazione, comprese le parti condominiale comuni,

Con il D.L. 15/09/2000 all’articolo 1, comma 2, viene precisato che cosa si intende per nucleo familiare: ” si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale; il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona

Con la legge di bilancio 2019 sono state introdotte delle novità, sia per cià che riguarda i soggetti tenuti ad assicurarsi, sia per ciò che riguarda i limiti e le modalità di risarcimento in caso di infortunio, in quest’ultimo caso per gli infortuni avvenuti a partire dal giorno 1 gennaio 2019

SOGGETTI TENUTI AD ASSICURARSI (se comunque ricorrono integralmente i requisiti)

Il requisito fondamentale è che la persona svolga in via esclusiva una attività di lavoro in ambito domestico, o meglio, come si evince al comma 1 del DL 15 settembre 2000, che “... c) svolga, in ambito domestico in via non occasionale, attività finalizzate alla cura delle persona che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare; ...” In particolare sono tenuti ad assicurarsi:

  1. persone con un’età compresa tra i 18 e i 67 anni (prima del 1° gennaio 2019 il limite massimo era 65 anni)
  2. cittadini stranieri che soggiornano in Italia,
  3. gli invalidi, indipendentemente dal grado di invalidità,
  4. gli studenti, purchè svolgano attività in ambito domestico,
  5. i lavoratori in “cassa integrazione guadagni”, purchè svolgano attività in ambito domestico,
  6. i lavoratori in mobilità,
  7. i lavoratori a tempo determinato, stagionali, temporanei.

I lavoratori di cui ai punti 5, 6 e 7 devono assicurarsi per i periodi durante il quale non svolgono attività lavorativa, ma la copertura assicurativa opera solo in quegli intervalli di tempo. Poichè il premio assicurativo non è frazionabile, va versato per l’intero anno.

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PERSONE NON SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Non sono obbligati all’assicurazione per l’infortunio domestico tutti coloro che svolgono una attività assimilata a quella lavorativa ai sensi delle vigenti leggi, quindi anche:

  • religiosi e religiose,
  • lavoratori utilizzati in LSU,
  • lavoratori con “borse di lavoro”,
  • corsisti di corsi di formazione e tirocinanti,
  • lavoratori “part time”

La tutela assicurativa, all’origine, era fornita ai soggetti che, a seguito di infortunio domestico, subivano una lesione fisica alla cui guarigione residuava una percentuale di inabilità permanente non inferiore al 33%, ma con il comma 1257 della legge finanziaria 296/2006, tale soglia è stata ridotta al 27%.

Con la legge di bilancio 2019 il limite per la rendita è stato portato al 16%.

In caso di danno biologico compreso tra il 6% e il 15% viene corrisposto, una volta soltanto, un risarcimento di 300€.

Ai titolari di rendita per infortunio domestico, che versano in una o più delle condizioni menomative elencate nella tabella allegato n. 3) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. e che necessitano di assistenza personale continuativa, è altresì riconosciuto lassegno per assistenza personale continuativa, di cui all’articolo 76 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La tabella di riferimento per la valutazione dell’inabilità è quella del Testo Unico n. 1124 del 1965.
La rendita viene calcolata secondo il minimale del settore industria, viene pagata mensilmente e spetta dal primo giorno successivo alla guarigione clinica e non è soggetta ad alcuna revisione per eventuale modifica in miglioramento o peggioramento delle condizioni psico-fisiche; in sostanza l’importo non può diminuire, ma neppure aumentare, salvo nel caso di modifica dei coeficienti di riferimento.

La rendita per infortunio domestico sotto tutela INAIL è esente da oneri fiscali, quindi non è soggetta all’imposta sul reddito e non va inserita nella dichiarazione dei redditi.
Con Decreto interministeriale 31/01/2006 la tutela è stata estesa anche ai casi di infortunio domestico avente come conseguenza il decesso dell’assicurato. in questo caso la rendita ai superstiti è calcolata sul 50% del minimale del settore industria in favore del coniuge e del 20% per i figli minori o disabili; ulteriormente, l’INAIL ha emesso una circolare, la 10/2007, in cui comunica che viene riconosciuto anche l‘assegno funerario.

RICORSO

Contro i provvedimenti INAIL ritenuti inadeguati è possibile presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici, tramite le sedi territoriali INAIL, ricorso che consiglio di effettuare con l’assistenza di un Patronato. Il termine per la presentazione del ricorso è di 90 giorni, ma si tratta di un termine non perentorio. Il ricorso può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento o presentato a mano.

Naturalmente per effettuare il ricorso è indispensabile produrre un certificato medico dove vengono precisate le motivazioni del ricorso e l’eventuale percentuale di danno biologico-inabilità richiesta, sempre secondo le indicazioni del T.U.

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L’INAIL ha 120 giorni per produrre una risposta; in caso di mancata risposta, o di risposta non soddisfacente, è possibile intraprendere una azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio diritto. Il termine prescrizionale è di 3 anni dalla data dell’infortunio.

Se il diniego dell’INAIL rigurda l’erogazione del beneficio una tantum, i familiari superstiti possono, unicamente, presentare ricorso giudiziario

LA CONTRIBUZIONE.

Dopo la prima iscrizione, che deve essere effettuata quando si concretizzano i requisiti, il pagamento del premio assicurativo deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Generalmente l’INAIL invia per tempo i bollettini per il pagamento Il costo dell’assicurazione, a partire dal 1° gennaio 2019,  è fissato in €24,00, ma solo per coloro il cui reddito personale lordo ha superato, nell’anno precedente € 4.648,11 e se il suo nucleo familiare ha avuto un reddito complessivo di €9.296,22. Per coloro che si trovano al di sotto di questi limiti, il premio è a carico dello Stato.

A proposito delle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2019, Consiglio di visionare la circolare INAIL n. 2 del 22 gennaio 2019:

Ma con la circolare n. 6 dell’11 febbraio 2021 sono state meglio definite tutte le modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, cioè di una legge di bilancio dello stato che aveva inserito delle novità nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni domestici:

Circolare INAIL n. 6 dell’11 febbraio 2021


Fonti:

INAIL.it

Dott. Salvatore Nicolosi


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