l’Assegno funerario è un assegno erogato dall’INAIL una volta soltanto se il decesso del lavoratore avviene per le conseguenze dirette di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale

Spetta primariamente al coniuge, ma in sua mancanza ai figli o, in alternativa agli ascendenti o ai collaterali.

In ogni caso, in mancanza di superstiti, l’assegno funerario viene erogato a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie.

Dal 1° gennaio 2019, l’erogazione dell’assegno a favore dei figli non è più subordinato aad alcun limite di età, per gli ascendenti non è più richiesta la vivenza a carico, per i collaterali non è più richiesta la vivenza e la convivenza a carico del lavoratore deceduto.

L’importo dell’assegno funerario viene rivalutato annualmente con apposito Decreto Ministeriale o sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo comunicato.

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Non è sottoposto a tassazione IRPEF.

Dal 1° luglio 2023 l’importo è di € 11.612,926

A partire dal 1° gennaio 2019 l’importo è stato di € 10.000, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 l’importo è stato di € 2.160.

Nel caso dei lavoratori marittimi l’assegno funerario non può mai essere inferiore ad una mensilità di retribuzione.

L’erogazione avviene solo su apposita istanza presentata presso la sede di competenza per domicilio del lavoratore deceduto, o tramite l’assistenza di un Patronato o autonomamente tramite PEC o posta ordinaria

Fonte:

inail.it

Dott. Salvatore Nicolosi

Consulente servizi di Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa

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